CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 41131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta Santomauro e utilizzate nelle dichiarazioni del ricorrente. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sul rilievo che la ditta Santomauro non aveva le capacità tecnico organizzative per lo svolgimento delle prestazioni, non aveva sedi, personale e neppure utenze, e da tali elementi di fatto ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni. Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].etensore [OSCURATO:PERSONA]