CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 41803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 10 giugno 2021 con la quale la Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi riguardi per il delitto di furto in abitazione commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso era assegnato alla Sezione Settima di questa Corte che, con ordinanza del 13 luglio 2022, lo dichiarava inammissibile. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore di fatto, esponendo come egli, quale difensore di fiducia della predetta ricorrente, avesse ricevuto l'avviso dell'udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. - recante la data del 26 maggio 2022 e riprodotto nel ricorso ai fini dell'autosufficienza - contenente l'enunciazione delle cause d'inammissibilità che, tuttavia, erano espressamente riferite esclusivamente ai motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA]. Escluso, per tale via, il rilievo di ragioni d'inammissibilità del ricorso presentato da Ferrari, non presentava alcuna memoria in vista dell'udienza svoltasi ex art. 611 cod. proc. pen. dinanzi alla Sezione Settima, attendendo l'avviso di fissazione della udienza pubblica. Veniva, in seguito, a conoscenza dell'ordinanza sopra richiamata con la quale la Sezione Settima aveva dichiarato inammissibile, unitamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche quello della propria assistita, senza che gli fosse stata data la possibilità di prendere efficacemente posizione sulle questioni discusse nella sezione ex art. 610 comma 1 cod. proc. pen. Evidente - giusta la tesi del ricorrente - la violazione del diritto al contraddittorio, tutelato tanto dalla [OSCURATO:PERSONA] che dalla Cedu, a causa dell'errore di fatto in cui la Sezione Settima è incorsa nell'esame dell'avviso in data 26 maggio 2022, le cui cause d'inammissibilità riguardavano esclusivamente la coimputata. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza e la fissazione di una nuova udienza. 2. Con conclusioni scritte depositate in data 20 aprile 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.3. Con memoria depositata in data 28 aprile 2023 la difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha avversato la conclusione ivi prospettata, insistendo per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Osserva il Collegio che, nell'ambito del giudizio di cassazione, l'omessa enunciazione, nell'avviso effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'ad 610, comma 1, cod. proc. pen. della causa d'inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte di cassazione non è sanzionata dalla legge a pena di nullità, né è riconducibile nell'ambito delle nullità previste dall'art. 178, let. C), cod. proc. pen., in quanto tale violazione non incide sulla garanzia di intervento dell'imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall'avviso dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie (Sez. 1, n. 39140 del 08/10/20 Rv. 241149; Sez. 6, n. 25679 del 09/01/2003, Stara, Rv. 225862). Invero, l'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., perseguendo finalità di accelerazione dei tempi di definizione dei ricorsi e quindi di deflazione del carico complessivo di pendenze della Corte di cassazione, delinea il meccanismo interno, operante per finalità organizzative dell'ufficio, di ripartizione dei procedimenti tra le sezioni ordinarie e quella denominata sezione-filtro, o settima sezione penale, deputata alla delibazione dei soli ricorsi già individuati come manifestamente privi di fondamento o irrituali da magistrati appositamente delegati dal primo Presidente. Stabilisce, in particolare, quanto al procedimento, che, assegnato il ricorso alla settima sezione, il rispettivo presidente fissa la data per la decisione in camera di consiglio, di cui è data comunicazione, con indicazione dell'avvenuto deposito degli atti, da parte della cancelleria al procuratore generale e ai difensori almeno trenta giorni prima della data dell'udienza e che l'avviso deve altresì contenere l'enunciazione della causa d'inammissibilità. Tale indicazione - è stato chiarito da questa Corte (Sez. 1, n. 28517 del 17/05/2016, Rasizzi, Rv. 267537) - «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare e orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi, ben potendo confermare la valutazione iniziale d'inammissibilità per la medesima ragione segnalata dall'ufficio spoglio, oppure per cause diverse, ed anche escludere la sussistenza di cause d'inammissibilità con restituzione degli atti alla sezione tabellarmente competente per i ricorsi non prima facie inammissibili. In assenza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, non può assegnarsi alla valutazione dell'ufficio spoglio il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo, in chiave difensiva e confutativa, in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito». Con la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale, l'imputato e il suo patrocinatore, sono informati dell'avvenuta selezione del ricorso e ciò consente al primo, per il tramite del secondo, di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative con esplicazione del contraddittorio in via esclusivamente cartolare, nella consapevolezza che la sezione filtro resta investita della decisione con pienezza di poteri e che quindi potrà pervenire anche a conclusioni difformi da quelle preventivamente rassegnate in sede di disamina preliminare. 3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione d'impugnazione di tale tenore, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.