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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27000/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/10/2020 la Corte d'appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 20/1/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed C 5.000 di multa, riconosciuta la recidiva reiterata, per i delitti - avvinti in continuazione - di cui agli artt. 2 L. n. 895 del 1967 (capo 1); 23, comma 3, L. n. 110 del 1975 (capo 2), in esso assorbito il reato di cui al capo 3 (artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967); 648 cod. pen. (capo 4), e 697 cod. pen. (capo 5), accertati in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 gennaio 2019, riguardanti la illegale detenzione nell'officina dell'imputato, di una nutrita serie di armi comuni clandestine e di un'arma da guerra (fucile d'assalto marca Imi-Galil, in dotazione all'esercito israeliano), nonché n. 610 munizioni di vario calibro e n. 30 cartucce cal. 9x21, occultate all'interno di un serbatoio per il metano.

La responsabilità dell'imputato per la illecita detenzione delle armi è stata affermata per il contenuto delle intercettazioni in carcere con i familiari, nonché in virtù della possibilità di guardare all'interno del serbatoio grazie alla presenza di un foro sulla sommità sufficientemente ampio.

Dunque, non è stata ritenuta credibile la versione difensiva di avere ricevuto in consegna da un tale Angelo nel maggio del 2017 il serbatoio già sigillato, e creduto più pesante a causa del rinforzato spessore della lamiera.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa.

Puntualizzato che la difesa aveva invocato il contenuto delle conversazioni ambientali, e non già le dichiarazioni rese dal Casadei nel corso delle indagini e all'atto dell'arresto, onde supportare la richiesta di assoluzione con la formula "per non avere commesso il fatto", si contesta la valutazione di tali intercetta- zioni compiuta dalla Corte territoriale, essendosi considerate soltanto quelle inerenti il sequestro della pistola operato il 4/2/2019, e non quelle che indica- vano come reale detentore delle armi il fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli fabbro di professione.

Ciò avrebbe privato di rilievo ogni considerazione attinente alla consegna del serbatoio da parte di tale Angelo e la possibilità di scorgerne il contenuto, punti sui quali ha invece insistito l'impugnata sentenza, in quanto le dichiarazioni dell'imputato imperniate su detto argomento avevano l'unico scopo di preservare il fratello dal coinvolgimento nella vicenda.

Ricondotta in tale prospettiva, l'impostazione difensiva non è stata vagliata dai giudici di merito, non essendovi alcuna considerazione dell'argomentazione riguardante il dato - emergente dalle intercettazioni - della esclusiva responsabilità del fratello del ricorrente.

A parere della difesa - che ha riportato nel ricorso ampi stralci dei motivi di gravame riferiti alle considerazioni sul contenuto delle captazioni ambientali - nulla di tali intercettazioni potrebbe corroborare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nemmeno il passaggio in cui costui affermava che le armi le aveva effettivamente consegnate il tale "Angelo", di cui egli non ricordava il cognome, quindi avrebbe fatto "finta di non conoscerlo" se gli avessero esibito una sua fotografia: invero, di tale passaggio si è proposta una interpretazione diversa da quella seguita nelle sentenze di merito, e coerente con la riferita volontà dell'imputato di assumersi l'esclusiva responsabilità della detenzione delle armi al posto del fratello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione, quanto alla negazione delle circo- stanze attenuanti generiche.

Infatti, pur riconoscendo il comportamento collabo- rativo e la vetustà dei precedenti penali, si è ritenuta la possibilità dell'imputato di reiterare il reato e si è considerata giusta ed equilibrata la quantificazione della pena compiuta dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cosiddetta "doppia conforme".

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifesta- mente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

2. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto ad aggredire la valutazione operata dai giudici di merito del mezzo di prova costituito dalle intercettazioni ambientali, propugnandone una diversa interpretazione, peraltro diretta ad attribuire loro significati illogici, operazione che è inibita in sede di legittimità.

In primo luogo, non risponde al vero che siano state considerate soltanto le intercettazioni riguardanti la pistola sequestrata il 4/2/2019, della quale il Casadei parla con la figlia, e la cui detenzione ha esclusivamente ammesso, avendo i giudici di entrambi i gradi analizzato le ulteriori intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, dalle quali emergeva la consapevolezza dell'imputato della presenza delle armi - "quei cosi dentro al serbatoio" - che erano state portate dal fratello Erminio, nonché gli accorgimenti che l'imputato avrebbe usato per non rivelare il cognome di tale Angelo che gli avrebbe asseritannente consegnato il serbatoio chiedendogli di effettuare lavori di saldatura e poi non ritirando più il manufatto poiché non vi era stato accordo sul prezzo.

Vi è poi la prova logica, convincentemente illustrata nell'impugnata sentenza, circa la piena consapevolezza della presenza delle armi nel serbatoio.

La tesi difensiva che Domenico si fosse assunto la responsabilità della detenzione per scagionare il fratello Erminio non considera le valutazioni della Corte sul punto della consapevolezza della detenzione di armi, delle quali l'imputato aveva indicato il possesso dal maggio 2017, nella propria officina: ciò giustifica l'affermazione che egli sia stato il consapevole custode delle stesse (eventualmente insieme al fratello Erminio).

Né risultano dirimenti le tesi inter- pretative sul significato della frase di "fare finta di non riconoscere Angelo in fotografia", poiché proprio quella frase è di pregnante significato sotto il profilo della consapevole ricezione delle armi.

Va conclusivamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, al quale si intende dare continuità, per il quale in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno e altro, Rv. 237994), evenienze che, per quanto si è detto, non sono state riscontrate nel caso di specie.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, per genericità e per la natura fattuale delle censure sul tema della negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Le ragioni di tale presa di posizione dei giudici di merito sono state illustrate chiaramente e senza incorrere in contraddizioni di sorta, valorizzando il numero considerevole di armi celate nel serbatoio, in linea con i precedenti specifici, per quanto risalenti, dell'imputato, elementi ritenuti indicativi della possibilità del Casadei di reiterare il reato; a fronte di tali rilievi, sono state considerate recessive le ammissioni parziali e di comodo rese dall'imputato dinanzi al GIP.

In termini generali, l'esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Nel caso di specie, attraverso il riferimento a taluni criteri posti dall'art. 133, comma 1 n. 3 e comma 2 n. 1 cod. pen., i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione assunta, conformandosi alla richia- mata cornice di principio.

Nella motivazione con cui si negano le attenuanti generiche, non è infatti necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che il giudicante spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale attraverso l'indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento e delle circostanze fattuali ritenute di preponderante rilievo, con riguardo ai parametri dell'art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il giudice li esamini tutti, essendo in realtà sufficiente che egli specifichi a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; sostanzialmente in termini anche Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/10/2020 la Corte d'appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 20/1/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed C 5.000 di multa, riconosciuta la recidiva reiterata, per i delitti - avvinti in continuazione - di cui agli artt. 2 L. n. 895 del 1967 (capo 1); 23, comma 3, L. n. 110 del 1975 (capo 2), in esso assorbito il reato di cui al capo 3 (artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967); 648 cod. pen. (capo 4), e 697 cod. pen. (capo 5), accertati in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 gennaio 2019, riguardanti la illegale detenzione nell'officina dell'imputato, di una nutrita serie di armi comuni clandestine e di un'arma da guerra (fucile d'assalto marca Imi-Galil, in dotazione all'esercito israeliano), nonché n. 610 munizioni di vario calibro e n. 30 cartucce cal. 9x21, occultate all'interno di un serbatoio per il metano. La responsabilità dell'imputato per la illecita detenzione delle armi è stata affermata per il contenuto delle intercettazioni in carcere con i familiari, nonché in virtù della possibilità di guardare all'interno del serbatoio grazie alla presenza di un foro sulla sommità sufficientemente ampio. Dunque, non è stata ritenuta credibile la versione difensiva di avere ricevuto in consegna da un tale Angelo nel maggio del 2017 il serbatoio già sigillato, e creduto più pesante a causa del rinforzato spessore della lamiera. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa. Puntualizzato che la difesa aveva invocato il contenuto delle conversazioni ambientali, e non già le dichiarazioni rese dal Casadei nel corso delle indagini e all'atto dell'arresto, onde supportare la richiesta di assoluzione con la formula "per non avere commesso il fatto", si contesta la valutazione di tali intercetta- zioni compiuta dalla Corte territoriale, essendosi considerate soltanto quelle inerenti il sequestro della pistola operato il 4/2/2019, e non quelle che indica- vano come reale detentore delle armi il fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli fabbro di professione. Ciò avrebbe privato di rilievo ogni considerazione attinente alla consegna del serbatoio da parte di tale Angelo e la possibilità di scorgerne il contenuto, punti sui quali ha invece insistito l'impugnata sentenza, in quanto le dichiarazioni dell'imputato imperniate su detto argomento avevano l'unico scopo di preservare il fratello dal coinvolgimento nella vicenda. Ricondotta in tale prospettiva, l'impostazione difensiva non è stata vagliata dai giudici di merito, non essendovi alcuna considerazione dell'argomentazione riguardante il dato - emergente dalle intercettazioni - della esclusiva responsabilità del fratello del ricorrente. A parere della difesa - che ha riportato nel ricorso ampi stralci dei motivi di gravame riferiti alle considerazioni sul contenuto delle captazioni ambientali - nulla di tali intercettazioni potrebbe corroborare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nemmeno il passaggio in cui costui affermava che le armi le aveva effettivamente consegnate il tale "Angelo", di cui egli non ricordava il cognome, quindi avrebbe fatto "finta di non conoscerlo" se gli avessero esibito una sua fotografia: invero, di tale passaggio si è proposta una interpretazione diversa da quella seguita nelle sentenze di merito, e coerente con la riferita volontà dell'imputato di assumersi l'esclusiva responsabilità della detenzione delle armi al posto del fratello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione, quanto alla negazione delle circo- stanze attenuanti generiche. Infatti, pur riconoscendo il comportamento collabo- rativo e la vetustà dei precedenti penali, si è ritenuta la possibilità dell'imputato di reiterare il reato e si è considerata giusta ed equilibrata la quantificazione della pena compiuta dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cosiddetta "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifesta- mente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. 2. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto ad aggredire la valutazione operata dai giudici di merito del mezzo di prova costituito dalle intercettazioni ambientali, propugnandone una diversa interpretazione, peraltro diretta ad attribuire loro significati illogici, operazione che è inibita in sede di legittimità. In primo luogo, non risponde al vero che siano state considerate soltanto le intercettazioni riguardanti la pistola sequestrata il 4/2/2019, della quale il Casadei parla con la figlia, e la cui detenzione ha esclusivamente ammesso, avendo i giudici di entrambi i gradi analizzato le ulteriori intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, dalle quali emergeva la consapevolezza dell'imputato della presenza delle armi - "quei cosi dentro al serbatoio" - che erano state portate dal fratello Erminio, nonché gli accorgimenti che l'imputato avrebbe usato per non rivelare il cognome di tale Angelo che gli avrebbe asseritannente consegnato il serbatoio chiedendogli di effettuare lavori di saldatura e poi non ritirando più il manufatto poiché non vi era stato accordo sul prezzo. Vi è poi la prova logica, convincentemente illustrata nell'impugnata sentenza, circa la piena consapevolezza della presenza delle armi nel serbatoio. La tesi difensiva che Domenico si fosse assunto la responsabilità della detenzione per scagionare il fratello Erminio non considera le valutazioni della Corte sul punto della consapevolezza della detenzione di armi, delle quali l'imputato aveva indicato il possesso dal maggio 2017, nella propria officina: ciò giustifica l'affermazione che egli sia stato il consapevole custode delle stesse (eventualmente insieme al fratello Erminio). Né risultano dirimenti le tesi inter- pretative sul significato della frase di "fare finta di non riconoscere Angelo in fotografia", poiché proprio quella frase è di pregnante significato sotto il profilo della consapevole ricezione delle armi. Va conclusivamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, al quale si intende dare continuità, per il quale in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno e altro, Rv. 237994), evenienze che, per quanto si è detto, non sono state riscontrate nel caso di specie. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, per genericità e per la natura fattuale delle censure sul tema della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Le ragioni di tale presa di posizione dei giudici di merito sono state illustrate chiaramente e senza incorrere in contraddizioni di sorta, valorizzando il numero considerevole di armi celate nel serbatoio, in linea con i precedenti specifici, per quanto risalenti, dell'imputato, elementi ritenuti indicativi della possibilità del Casadei di reiterare il reato; a fronte di tali rilievi, sono state considerate recessive le ammissioni parziali e di comodo rese dall'imputato dinanzi al GIP. In termini generali, l'esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Nel caso di specie, attraverso il riferimento a taluni criteri posti dall'art. 133, comma 1 n. 3 e comma 2 n. 1 cod. pen., i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione assunta, conformandosi alla richia- mata cornice di principio. Nella motivazione con cui si negano le attenuanti generiche, non è infatti necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che il giudicante spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale attraverso l'indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento e delle circostanze fattuali ritenute di preponderante rilievo, con riguardo ai parametri dell'art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il giudice li esamini tutti, essendo in realtà sufficiente che egli specifichi a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; sostanzialmente in termini anche Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi
Sentenza Cassazione n. 27000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris