CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letteP.-,c44.tc le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 3 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a lui applicata con provvedimento del 5 ottobre 2021, in ordine al reato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe rigettato l'appello non in forza di chiari e significativi elementi di valore indiziario, ma in forza di interpretazioni soggettive. In particolare, nel ricorso si evidenzia che, dal contenuto delle intercettazioni ambientali, si evince un equivoco accusatorio nel quale sarebbe incorso il giudice di merito sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la frase «per prendersene una» non poteva costituire alcuna prova, anche considerando che Mole non aveva poi spiegato se avesse o meno consegnato tale oggetto al primo, e che la frase «gli ho detto prendila» non era sicuramente riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dal tenore generale delle intercettazioni, non sarebbe possibile individuare il soggetto che aveva sottratto le armi a Molé, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale. In ogni caso, qualora fosse stato [OSCURATO:PERSONA] a effettuare il furto, non si comprenderebbe la ragione in forza della quale lo stesso avesse poi avuto la necessità di richiedere ulteriori armi allo stesso Mole. Sotto il profilo delle esigenze cautelare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe effettuato un'attenta analisi della personalità dell'indagato e sull'eventuale sussistenza di indici rivelatori di un'effettiva disponibilità di mezzi e circostanze che renderebbero probabile la ripetizione di delitti della stessa specie, anche considerando che - pur volendo sostenere la tesi accusatoria - l'uso ipotetico dell'arma non sarebbe stato finalizzato a soddisfare azioni criminose.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame (Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539). Ne consegue che, in sede di revoca e di appello avverso il provvedimento del G.i.p. che ha rigettato analoga istanza difensiva, il ricorrente è tenuto a specificare gli elementi sopravvenuti, idonei a modificare la situazione preesistente, non potendosi basare, quel giudizio incidentale, su una diversa valutazione degli stessi elementi già apprezzati in sede di emissione del provvedimento cautelare e non contestati in sede di riesame. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva sottoposto a riesame il provvedimento genetico della misura cautelare, ha evidenziato l'assenza di novità rispetto alla originaria valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice di merito ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto integrato un solido quadro indiziario in capo all'appellante in ordine al reato contestato, desumibile dal contenuto inequivocabile delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali Molè aveva dichiarato espressamente che la mattina del 5 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto un'arma, che gli era stata consegnata, precisando come questi avesse già effettuato la medesima richiesta in passato. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato che la vicenda descritta era sintomatica della non occasionalità della condotta e che, quindi, la misura cautelare in corso appariva l'unica idonea a contenere il pericolo di reiterazione del reato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro