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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22535/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAfissato il procedimento con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tfetl• Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorehMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; per CONTENTO e [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei ricorsi; ,r, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5 n. 4313 del 2021) e in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 17 ottobre 2017, già parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data 15 marzo 2019, - ha confermato la declaratoria di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione; - ha assolto Mariagiovanna CONTENTO dai reati commessi in data anteriore all'assunzione della carica societaria (26 agosto 2010), confermando la declaratoria di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Mariagiovanna CONTENTO, con distinti atti a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

3.1. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento, che non è stato effettuato in termini di prevalenza, senza che sia stata spesa alcuna parola per giustificare la decisione assunta;

3.2. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto poiché la Corte di legittimità aveva già negato la gravità dei fatti di bancarotta, per come ritenuta dal primo giudice d'appello.

4. Mariagiovanna CONTENTO denuncia:

4.1. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, perché non si è tenuto conto della parziale assoluzione per i fatti anteriori al 26 agosto 2010, sicché le condotte distrattive, che dovevano semmai essere riqualificate alla stregua della bancarotta preferenziale, del resto già prescritta, sono in realtà costituite da un solo episodio: circostanza che avrebbe dovuto condurre a una diversa determinazione della pena base;

4.2. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto poiché la Corte di legittimità aveva già negato la gravità dei fatti di bancarotta, per come ritenuta dal primo giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di CONTENTO sono inammissibili.

2. È inammissibile il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente al giudizio di bilanciamento, in quanto generico e aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito che non sono consentite in questa sede.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

2.2. La censura è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3.

È inammissibile anche il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e CONTENTO, concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, poiché estraneo al giudizio di rinvio.Si tratta, in effetti, di una doglianza neppure formulata nel precedente giudizio di legittimità, perciò non consentita, e che si appunta su una considerazione, compiuta dal giudice di legittimità per censurare l'affermazione del primo giudice d'appello secondo la quale i fatti sarebbero gravi perché lesivi degli interessi sociali, del tutto irrilevante per suffragare l'invocata applicazione della circostanza attenuante speciale.

La ridetta considerazione dell'impossibilità di ravvisare la gravità dei fatti di bancarotta, infatti, non può essere valorizzata, con una inversione logica evidente, per sostenere l'opposta circostanza della lieve entità.

3.1. La doglianza è, comunque, generica e versata in fatto poiché non si confronta con la motivazione in proposito estesa dai giudici di merito i quali hanno evidenziato l'entità delle somme distratte, l'estensione temporale delle condotte di bancarotta e il danno causato ai creditori.

4. È, del pari, inammissibile il motivo di ricorso, sviluppato nell'interesse di CONTENTO, che censura la determinazione della pena base.

4.1. Il giudice di rinvio, oltre ad effettuare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, ha determinato la pena base, pari ad anni tre di reclusione, attestandosi sul minimo edittale, come del resto ha fatto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, non essendo state mosse censure al giudizio di bilanciamento, l'affermazione difensiva, secondo la quale le condotte distrattive risulterebbero relative a somme decisamente inferiori rispetto a quelle addebitate al coimputato, appare priva di qualunque capacità critica rispetto alla determinazione della pena nel minimo edittale.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAfissato il procedimento con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tfetl• Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorehMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; per CONTENTO e [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei ricorsi; ,r, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5 n. 4313 del 2021) e in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 17 ottobre 2017, già parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data 15 marzo 2019, - ha confermato la declaratoria di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione; - ha assolto Mariagiovanna CONTENTO dai reati commessi in data anteriore all'assunzione della carica societaria (26 agosto 2010), confermando la declaratoria di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Mariagiovanna CONTENTO, con distinti atti a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento, che non è stato effettuato in termini di prevalenza, senza che sia stata spesa alcuna parola per giustificare la decisione assunta; 3.2. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto poiché la Corte di legittimità aveva già negato la gravità dei fatti di bancarotta, per come ritenuta dal primo giudice d'appello. 4. Mariagiovanna CONTENTO denuncia: 4.1. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, perché non si è tenuto conto della parziale assoluzione per i fatti anteriori al 26 agosto 2010, sicché le condotte distrattive, che dovevano semmai essere riqualificate alla stregua della bancarotta preferenziale, del resto già prescritta, sono in realtà costituite da un solo episodio: circostanza che avrebbe dovuto condurre a una diversa determinazione della pena base; 4.2. - la violazione di legge, in riferimento all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto poiché la Corte di legittimità aveva già negato la gravità dei fatti di bancarotta, per come ritenuta dal primo giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di CONTENTO sono inammissibili. 2. È inammissibile il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente al giudizio di bilanciamento, in quanto generico e aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito che non sono consentite in questa sede. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2.2. La censura è, in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3. È inammissibile anche il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e CONTENTO, concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare, poiché estraneo al giudizio di rinvio.Si tratta, in effetti, di una doglianza neppure formulata nel precedente giudizio di legittimità, perciò non consentita, e che si appunta su una considerazione, compiuta dal giudice di legittimità per censurare l'affermazione del primo giudice d'appello secondo la quale i fatti sarebbero gravi perché lesivi degli interessi sociali, del tutto irrilevante per suffragare l'invocata applicazione della circostanza attenuante speciale. La ridetta considerazione dell'impossibilità di ravvisare la gravità dei fatti di bancarotta, infatti, non può essere valorizzata, con una inversione logica evidente, per sostenere l'opposta circostanza della lieve entità. 3.1. La doglianza è, comunque, generica e versata in fatto poiché non si confronta con la motivazione in proposito estesa dai giudici di merito i quali hanno evidenziato l'entità delle somme distratte, l'estensione temporale delle condotte di bancarotta e il danno causato ai creditori. 4. È, del pari, inammissibile il motivo di ricorso, sviluppato nell'interesse di CONTENTO, che censura la determinazione della pena base. 4.1. Il giudice di rinvio, oltre ad effettuare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, ha determinato la pena base, pari ad anni tre di reclusione, attestandosi sul minimo edittale, come del resto ha fatto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, non essendo state mosse censure al giudizio di bilanciamento, l'affermazione difensiva, secondo la quale le condotte distrattive risulterebbero relative a somme decisamente inferiori rispetto a quelle addebitate al coimputato, appare priva di qualunque capacità critica rispetto alla determinazione della pena nel minimo edittale. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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