CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 38734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 497 bis ( capo A) e 648 cod. pen ( capo B), per essere stato trovato in possesso di documenti falsi, validi per l'espatrio, di cui uno, il passaporto, risultato rubato in Bulgaria, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di ricettazione, per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per il residuo reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte di appello escluso la scriminante dello stato di necessità di cui ricorrevano i presupposti legali, dal momento che il ricorrente ha posto in essere la condotta descritta in imputazione al solo fine di salvare sé stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, procurandosi i documenti falsi per potere fuggire dall'Afghanistan, Paese in guerra. 3. Il difensore del ricorrente ha concluso scon memoria scritta del 13/06/2023, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato, oltre che riversato in fatto. 2.11 ricorrente sostiene di essere stato costretto a procurarsi un documento, valido per l'espatrio contraffatto, dalla necessità di fuggire dalla guerra che, all'epoca, imperversava nel suo Paese di origine. 3. Ora, perchè sussista lo stato di necessità, occorre che l'azione costituente reato sia determinata non solo dalla incombenza di un pericolo grave, cui l'agente non abbia dato causa, ma anche dalla imminenza e dalla attualità del pericolo stesso di guisa che l'agente medesimo non abbia, in quel momento, altra scelta all'infuori di quella di subire il conseguente danno o di porre in essere l'azione che gli si imputa come reato e sempre che tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa sussista un giusto rapporto di proporzione (Sez. 4, n. 8471 del 29/03/1973, Rv. 125559; conf. Sez. 6 n. 24255 del 16/03/2021, Rv. 281526). 4.La Corte di appello, nello smentire la dedotta mancanza di alternativa, ha operato uniformandosi al consolidato orientamento a tenore del quale, in tema di cause di giustificazione, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa i, (Sez. 1 n. 47712 del 29/09/2022, Rv. 283785 ). 5. Con tali principi risulta coerente la valutazione della sentenza impugnata, donde l'infondatezza palese dell'unico motivo di ricorso, secondo cui il solo modo per trovare rifugio in Italia, in caso di conflitti all'interno del Paese di origine, sarebbe il ricorso alla commissione del reato di cui all'art. 497-bis cod.pen.: ignora, invece, il ricorrente che l'ordinamento, interno e sovranazionale, si è dotato di una normativa (nazionale ed europea) sui richiedenti asilo e i rifugiati che avrebbe potuto essere invocata per sottrarsi al conflitto. La presenza di un'autonoma disciplina di governo della delicata situazione di fatto dedotta dal ricorrente comporta l'inconfigurabilità del requisito della mancanza di alternativa, di talchè non sarebbe legittimo affermare, come vorrebbe la Difesa, il contrario principio che l'imputato si è trovato costretto a commettere il reato. Egli avrebbe, infatti, potuto, in alternativa, fare ricorso agli istituti predisposti a tutela di situazioni come quella dedotta, invocando la protezione internazionale o umanitaria in Italia. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in