CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/02/1944 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e la violazione dell'art. 192, comma 2. cod. proc. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, confeziona censure di contenuto fattuale, tese a una rivalutazione dei dati probatori, che esulano dal perimetro segnato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ribadito, con un percorso argomentativo non manifestamente illogico, l'affermazione della penale responsabilità sulla base di quanto direttamente caduto sotto la diretta osservazione degli operanti, che avevano notato un'intesa colonna di fumo provenire dalla zona adiacente la spiaggia, nei pressi della struttura alberghiera di proprietà dell'imputato, e, colà recatisi, sorpresero il [OSCURATO:PERSONA] che, alla vista dei carabinieri, stava cercando di allontanare i rifiuti in modo da spegnere le fiamme; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena stante l'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e, sul punto, il motivo è silente, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; sotto altro profilo, quanto alla censura relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta della sospensione condizionale, si osserva che tale richiesta è manifestamente infondata, stante la misura della pena inflitta, pari a due anni di reclusione, e del fatto che l'imputato ha già in precedenza usufruito di sospensione anche con riguardo alla pena detentiva, in relazione alla sentenza emessa dalla Pretura di Tropea del 29 aprile 1988, sicché il beneficio non è concedibile per il superamento del limite di pena fissato dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., dovendosi, al proposito, ribadire che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento / consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il