CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io nonché rappresentati e difesianche disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 943/2023 del Tribunale di Nola, depositata il4.4.2023;Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] rimase soccombente in un giudizio definito dalGiudice di Pace di Forlì con sentenza n. 987/2009, che lo condannò alpagamento delle spese di lite per euro 800,00, oltre accessori di legge, infavore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori antistatari diCarolina [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso l’indicatadecisione.Nelle more del giudizio di appello gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MonicaMasotti notificarono atto di precetto per il pagamento degli importiliquidati in primo grado per la complessiva somma di euro 2.261,15, cuiseguì un pignoramento mobiliare.Il giudizio di appello fu definito dal Tribunale di Forlì, con sentenza n.855/2011, con il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e l’integralecompensazione delle spese di prime cure.[OSCURATO:PERSONA], alla luce della sentenza del Tribunale di Forlì,convenne i due professionisti davanti al Giudice di Pace di Marigliano perla restituzione di quanto corrisposto loro in qualità di difensori distrattari diCarolina [OSCURATO:PERSONA], la quale fu chiamata in giudizio dai due difensori peressere da lei manlevati in caso di eventuale soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Marigliano, con sentenza n. 2181/2017, accolse ladomanda e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello sulla base didodici motivi.Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 943/2023 del 4.4.2023, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoinammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 e 348 bis c.p.c. ed hacompensato le spese di giudizio.Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/20262. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con diciotto motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo ricorsoincidentale, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano «error in procedendo; laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello».Deducono che i dodici motivi di appello erano specifici e che erroneamenteil Tribunale ha ritenuto che fossero estremamente astratti e generici.2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,decimo, undicesimo e dodicesimo motivo i ricorrenti lamentano la nullitàdella sentenza per omesso esame di ciascuno dei motivi di appello inrelazione all’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibilel’impugnazione incorrendo nell’omessa decisione nel merito dei dodicimotivi di gravame.3. Con il tredicesimo motivo i ricorrenti lamentano la «nullità assoluta(art. 360 n. 4 c.p.c.) della sentenza nonché manifesto error in procedendo(n. 112 c.p.c.)».4. Con il quattordicesimo motivo i ricorrenti lamentano la «violazionedi legge per rinvio all’art. 348 bis c.p.c. e dunque le vulnerazione di taleprincipio; art 360 n. 3 c.p.c.».5. Con il quindicesimo motivo i ricorrenti lamentano la «nullità dellasentenza per aver affermato sussistere una nuova domanda che nonesiste e non è stata esplicitata in relazione agli art. 360 n. 4 c.p.c. e artt.163, 183 e 342 c.p.c.».Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/20266. Con il sedicesimo motivo i ricorrenti lamentano il «totaletravisamento della causa e confusione tra giudizio presupposto edimpugnazione avanti al gdp con palese error in iudicando et in procedendo(affrontato con il motivo 17) ex art. 112 c.p.c.».7. Con il diciassettesimo motivo i ricorrenti lamentano «error inprocedendo (art. 112 c.p.c.) per omissione di esame dell’appello e omessaindicazione della ragione più liquida».8. Con il diciottesimo motivo i ricorrenti lamentano «error inprocedendo (art. 112 c.p.c.) con riferimento alla posizione di SalemmeCarolina che era (a) il soggetto univocamente responsabile (b) il soggettotenuto alla compiuta garanzia (c) il mallevatore: insomma cui dovevaessere chiamato al pagamento della somma per extra ed ultra posizionedel gdp di Marigliano non rilevata dal tribunale di Nola».9. Mentre con i primi dodici motivi ci si duole della omessa pronunciasui motivi di appello, con le altre censure (dal n. 13 al n. 18) i ricorrenticontestano le argomentazioni di merito, pure affrontate dal Tribunale,sulle quali insistono - come chiariscono anche in sede di memorieillustrative - nel caso in cui dovessero essere rigettati i precedenti motivi(dal n. 1 al n. 12).10. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale di Nola, pur dichiarandoinammissibile l’appello, disposto la compensazione delle spese processuali«alla luce della necessità di ricostruire i recenti interventi di legittimitàsulle questioni di diritto sottese al decisum».La ricorrente incidentale contesta l’astratta genericità della decisionesulle spese, poiché adottata in violazione del principio della soccombenza,che, nel prevedere alcuni contemperamenti, non contempla l’ipotesiprevista dal Tribunale.11. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’atto di appello fu iscritto a ruolo in data 10.11.2017, dopo la riformaoperata dal D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (entrata in vigorel’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e prima della riforma del 2022 (D.Lgs. 149/2022, c.d.riforma Cartabia, entrato in vigore il 28.02.2023), sicché ad esso siapplica l’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83/2012, che ai finidell’ammissibilità dell’atto richiedeva l’indicazione esatta della parte delprovvedimento appellato, le modifiche richieste alla ricostruzione fattualee le circostanze specifiche che integrano la violazione di legge.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che gli artt. 342 e 434c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, devono essereinterpretati nel senso che «l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata» (Cass. S.U. n. 36481/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).Nel caso in esame, il giudice d’appello ha premesso che le censureformulate fossero particolarmente generiche e che dalla lettura dell’attonon si comprendessero le vicende relative al giudizio svoltosi davanti alGiudice di pace di Forlì, da cui era originato il titolo in favore degli odierniricorrenti, definendo “brevissimo” l’incipit sul procedimento presupposto e“lapidario” il riferimento al giudizio di prime cure, sebbene nellemotivazioni in fatto (v. pag. 2) il Tribunale fosse riuscito a ricostruireesaurientemente gli aspetti fattuali della vicenda da cui era scaturita lacontroversia sottoposta al suo vaglio.Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/2026Dopo la premessa, con la quale ha sancito l’inammissibilità dell’appellosenza precisare quali fossero le censure reputate generiche e per qualimotivi, il giudice si è dilungato - così dimostrando di aver compreso lavicenda fattuale e le critiche mosse con l’atto di appello - a valutare ilmerito della questione relativa alla distrazione delle spese, allalegittimazione alla restituzione delle somme pagate ed ai motivi dimanleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per poi rilevareconclusivamente che la formulazione dell’appello non era rispettosa deirequisiti di forma e sostanza richiesti dall’art. 342 c.p.c..Ritiene il Collegio impossibile negare che, contrariamente a quantoaffermato nella decisione impugnata, l’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispettasse,se non altro complessivamente (e, comunque, non in modo tale darendere non percepibili le censure), i requisiti prescritti dalla norma citatae indicasse in modo non equivoco le doglianze proposte, benchédiffusissimamente argomentate e, talvolta, con inestricabile commistionedi elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, argomentazioni delleparti e frammenti di motivazione della sentenza impugnata. Fondate oinfondate che fossero tali doglianze, esse erano chiare o, quanto meno,individuabili (e in effetti individuate): e su esse il Tribunale dovevadecidere e non dichiarare l'appello inammissibile.20. Alla stregua delle esposte argomentazioni deve ravvisarsi lafondatezza del formulato motivo nella parte in cui si deduce la falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c.21. Poiché i motivi andavano sì esaminati nel merito, ma non già dopol’erronea espressa premessa della loro inammissibilità, poiché con talepreliminare statuizione il giudice del merito si era spogliato della potestasiudicandi (per consolidata giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. S.U.n. 3840/2007), il giudizio sul gravame proposto al tribunale andràrinnovato in ordine a ogni altro profilo di rito e di merito.Numero registro generale 12108/2023Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 17404/2026Data pubblicazione 02/06/202622. Tanto comporta l’assorbimento dei rimanenti motivi del ricorsoprincipale, nonché - questo riguardando la statuizione sulle spese, darinnovarsi in considerazione di quello che sarà l’esito complessivo della lite- del ricorso incidentale e la cassazione dell’impugnata sentenza, conrinvio allo stesso Tribunale (in persona di diverso Magistrato), affinché sipronunci sulle censure di merito dedotte con l’atto di appello da partedegli odierni ricorrenti e statuisca anche sulle spese - pure del giudizio dilegittimità - secondo il principio della soccombenza (solo per completezzaqui notando come siano irrilevanti, quale deroga ad esso, di per sé sole la«mera complessità della controversia» o la difficoltà della ricostruzionedello stato della giurisprudenza sulle differenti questioni via via agitate). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiaraassorbiti i rimanenti e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata erinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte suprema di cassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente