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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 37204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se0te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27/4/2021, la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari per la durata di complessivi giorni

365. L'originario procedimento, nell'ambito del quale era stato emesso il provvedimento restrittivo a carico della richiedente, aveva ad oggetto i reati di danneggiamento e imbrattamento di cose altrui, aggravati dalla finalità di eversione e terrorismo, esposizione alla pubblica fede e su cosa destinata a pubblico servizio (capo H dell'imputazione) e la fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen. (capo E dell'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere per il reato di cui all'art.270-bis cod. pen. per insussistenza del fatto e disponeva il rinvio a giudizio della ricorrente per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., così come contestato nell'originaria imputazione.

In relazione a tale ultimo reato il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

In seguito all'assoluzione riguardante la fattispecie di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, la Marziale avanzò richiesta di riparazione per la detenzione subita; la Corte di merito respinse l'istanza essendo ancora pendente il giudizio per il reato di cui all'art. 635 cod. pen..

L'interessata ha reiterato la domanda, assumendo che l'aggravante della finalità di terrorismo non era stata contestata con riferimento al reato di danneggiamento e che, in base a detto titolo, era giustificata la sola misura custodiale di tre mesi a fronte dei 365 giorni patiti.

La Corte d'appello di Perugia, con l'ordinanza sopra richiamata, ha rigettato la domanda, osservando che:

1. L'aggravante era riferita anche al reato di danneggiamento, poiché nell'imputazione si descrivono due condotte e si contesta l'aggravante in relazione alle "condotte criminose";

2. Deve escludersi che l'assoluzione per il reato di partecipazione ad associazione terroristica sovversiva abbia comportato il venir meno dell'aggravante in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.;

3. In caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che si possa fare luogo alla riparazione per ingiusta detenzione soltanto ove la pena astrattamente irrogabile sia superiore a quella patita.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la richiedente, articolando due motivi di doglianza.

I) Erronea applicazione degli artt. 314, commi 2 e 3, 273, 280 e 303 cod. proc. pen.; 24, ultimo comma Cost.; 157 e segg. cod. pen.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza impugnata e dagli atti del processo.

La Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'istanza, ritenendo infondato, tra gli altri, l'assunto della ricorrente secondo il quale "comunque il reato (dichiarato prescritto) avrebbe reso lecita solo una detenzione limitata a tre mesi, inferiore a quella di 365 giorni subita".

L'esponente aveva invero lamentato di essere stata sottoposta a custodia cautelare per giorni 365, mentre il termine massimo previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a) n. 1 cod.proc.pen., applicabile ai reati dichiarati estinti nel giudizio di primo grado, è di soli tre mesi.

Il motivo della reiezione si fonda sull'assunto che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile solo nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile.

La Corte di merito, lamenta la difesa, non avrebbe considerato il caso della c.d. ingiustizia formale, disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., invocata nella domanda di riparazione con riferimento alla problematica posta in ordine alla durata della custodia.

II) Erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., degli artt. 2, 3, 13, 24 Cost. e dell'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La sintetica motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riparazione appare conferente soltanto nella parte riguardante i presupposti di applicabilità dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Si è trascurato di considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 219/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui limita il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, espressamente affermando che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto».

Il ragionamento seguito nella ordinanza si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale: al periodo sofferto in stato di custodia cautelare i giudici della riparazione avrebbero dovuto sottrarre la pena inflitta in concreto in primo grado, successivamente caducata per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione.3.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha presentato memoria difensiva di replica, insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla difesa sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il richiamo al tema dell'ingiustizia formale è inconferente.

Perché si verta in tema di ingiustizia formale deve intervenire una pronuncia irrevocabile che sancisca l'illegittimità del provvedimento impositivo della misura ai sensi degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr. in argomento Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022:" In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito").

Nel caso in esame manca all'evidenza il presupposto necessario perché si possa configurare in atti l'ipotesi dell'ingiustizia formale. 2.1 Quanto all'ulteriore motivo di doglianza, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, adeguatamente richiamato in sentenza, in virtù del quale «Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M.)» (così, ex multis, Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396).

Al riguardo si è osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione.

Il sistema normativo prevede inoltre la possibilità di perseguire l'interesse ad ottenere la riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen.: in tal modo l'imputato potrà ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare.

Pertanto, deve ritenersi ragionevole e conforme ai canoni costituzionali o di diritto internazione la soluzione di non riparare la detenzione ricollegabile a reati dichiarati prescritti o amnistiati, dovendosi escludere che, in questi casi, la detenzione possa essere ritenuta "ingiusta" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076).

Nel ricorso si rinviene un eccentrico richiamo alla durata massima della custodia cautelare in relazione al reato di danneggiamento: il profilo è inconferente, poiché la giurisprudenza citata si riferisce alla misura della pena astrattamente irrogabile e non ai termini massimi di durata della misura in relazione al reato contestato.

Nel caso in esame, peraltro, non può farsi riferimento alla pena in concreto inflitta, essendosi il procedimento concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

In conclusione, poiché la ricorrente non ha sofferto custodia in misura superiore alla pena astrattamente irrogabile e poiché non ricorre una ipotesi di ingiustizia formale della privazione della liberta, risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa la decisione assunta dalla Corte territoriale.

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se0te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27/4/2021, la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari per la durata di complessivi giorni 365. L'originario procedimento, nell'ambito del quale era stato emesso il provvedimento restrittivo a carico della richiedente, aveva ad oggetto i reati di danneggiamento e imbrattamento di cose altrui, aggravati dalla finalità di eversione e terrorismo, esposizione alla pubblica fede e su cosa destinata a pubblico servizio (capo H dell'imputazione) e la fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen. (capo E dell'imputazione). [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere per il reato di cui all'art.270-bis cod. pen. per insussistenza del fatto e disponeva il rinvio a giudizio della ricorrente per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., così come contestato nell'originaria imputazione. In relazione a tale ultimo reato il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. In seguito all'assoluzione riguardante la fattispecie di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, la Marziale avanzò richiesta di riparazione per la detenzione subita; la Corte di merito respinse l'istanza essendo ancora pendente il giudizio per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.. L'interessata ha reiterato la domanda, assumendo che l'aggravante della finalità di terrorismo non era stata contestata con riferimento al reato di danneggiamento e che, in base a detto titolo, era giustificata la sola misura custodiale di tre mesi a fronte dei 365 giorni patiti. La Corte d'appello di Perugia, con l'ordinanza sopra richiamata, ha rigettato la domanda, osservando che: 1. L'aggravante era riferita anche al reato di danneggiamento, poiché nell'imputazione si descrivono due condotte e si contesta l'aggravante in relazione alle "condotte criminose"; 2. Deve escludersi che l'assoluzione per il reato di partecipazione ad associazione terroristica sovversiva abbia comportato il venir meno dell'aggravante in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.; 3. In caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che si possa fare luogo alla riparazione per ingiusta detenzione soltanto ove la pena astrattamente irrogabile sia superiore a quella patita.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la richiedente, articolando due motivi di doglianza. I) Erronea applicazione degli artt. 314, commi 2 e 3, 273, 280 e 303 cod. proc. pen.; 24, ultimo comma Cost.; 157 e segg. cod. pen. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza impugnata e dagli atti del processo. La Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'istanza, ritenendo infondato, tra gli altri, l'assunto della ricorrente secondo il quale "comunque il reato (dichiarato prescritto) avrebbe reso lecita solo una detenzione limitata a tre mesi, inferiore a quella di 365 giorni subita". L'esponente aveva invero lamentato di essere stata sottoposta a custodia cautelare per giorni 365, mentre il termine massimo previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a) n. 1 cod.proc.pen., applicabile ai reati dichiarati estinti nel giudizio di primo grado, è di soli tre mesi. Il motivo della reiezione si fonda sull'assunto che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile solo nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile. La Corte di merito, lamenta la difesa, non avrebbe considerato il caso della c.d. ingiustizia formale, disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., invocata nella domanda di riparazione con riferimento alla problematica posta in ordine alla durata della custodia. II) Erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., degli artt. 2, 3, 13, 24 Cost. e dell'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La sintetica motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riparazione appare conferente soltanto nella parte riguardante i presupposti di applicabilità dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Si è trascurato di considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 219/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui limita il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, espressamente affermando che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». Il ragionamento seguito nella ordinanza si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale: al periodo sofferto in stato di custodia cautelare i giudici della riparazione avrebbero dovuto sottrarre la pena inflitta in concreto in primo grado, successivamente caducata per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria difensiva di replica, insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla difesa sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il richiamo al tema dell'ingiustizia formale è inconferente. Perché si verta in tema di ingiustizia formale deve intervenire una pronuncia irrevocabile che sancisca l'illegittimità del provvedimento impositivo della misura ai sensi degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr. in argomento Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022:" In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito"). Nel caso in esame manca all'evidenza il presupposto necessario perché si possa configurare in atti l'ipotesi dell'ingiustizia formale. 2.1 Quanto all'ulteriore motivo di doglianza, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, adeguatamente richiamato in sentenza, in virtù del quale «Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M.)» (così, ex multis, Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396). Al riguardo si è osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Il sistema normativo prevede inoltre la possibilità di perseguire l'interesse ad ottenere la riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen.: in tal modo l'imputato potrà ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare. Pertanto, deve ritenersi ragionevole e conforme ai canoni costituzionali o di diritto internazione la soluzione di non riparare la detenzione ricollegabile a reati dichiarati prescritti o amnistiati, dovendosi escludere che, in questi casi, la detenzione possa essere ritenuta "ingiusta" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). Nel ricorso si rinviene un eccentrico richiamo alla durata massima della custodia cautelare in relazione al reato di danneggiamento: il profilo è inconferente, poiché la giurisprudenza citata si riferisce alla misura della pena astrattamente irrogabile e non ai termini massimi di durata della misura in relazione al reato contestato. Nel caso in esame, peraltro, non può farsi riferimento alla pena in concreto inflitta, essendosi il procedimento concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In conclusione, poiché la ricorrente non ha sofferto custodia in misura superiore alla pena astrattamente irrogabile e poiché non ricorre una ipotesi di ingiustizia formale della privazione della liberta, risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa la decisione assunta dalla Corte territoriale. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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