CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24433/2012 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 150. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – intimato – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di rigettare il ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011, che aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della predetta società avverso l’avviso d’accertamento relativo all’Irpeg, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2003. Per quanto qui si controverte, l’atto impositivo aveva per oggetto due rilievi, entrambi in tema di illegittima detrazione di costi: i pagamenti, non inerenti, corrisposti al fornitore estero CVS Prod, poiché il contratto sul quale si fondava il rapporto tra le parti non comprendeva anche le prestazioni di «consulenza ed assistenza per l’importazione di materie prime e prodotti ausiliari in Romania e per successiva riesportazione del prodotto finito in Italia», alle quali si riferivano i corrispettivi dedotti quali componenti negativi e disconosciuti; le provvigioni da corrispondere agli agenti della società, che quest’ultima aveva imputato all’imponibile dell’anno d’imposta 2003, nel corso del quale essa aveva incassato i corrispettivi contrattuali dovuti dai clienti che le avevano procacciato gli agenti, mentre secondo l’Ufficio avrebbe dovuto, per competenza, dedurli al momento di conclusione del contratto con i clienti procacciati. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato. La contribuente ha prodotto memoria. Con ordinanza interlocutoria del 15 novembre 2016 questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio d’appello che, nonostante il sollecito proveniente dalla cancelleria, non è stato trasmesso dall’ufficio di merito. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art.2909 cod. civ. Assume infatti la ricorrente che l’appello erariale ( del quale riassume il contenuto, sia nel ricorso che nella memoria) non aveva attinto anche il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo in ordine al rilievo relativo ai costi, non inerenti, corrisposti al fornitore estero CVS Prod. Pertanto, sul relativo punto doveva ritenersi ormai conseguito il giudicato interno, che la società appellata aveva dedotto e che, comunque, la CTR avrebbe dovuto rilevare. Invece, accogliendo integralmente l’appello, e quindi caducando in toto la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, la sentenza impugnata aveva violato l’art. 2909 cod. civ. 2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Assume infatti la ricorrente che nell’imputare all’anno d’imposta accertato il costo relativo alle provvigioni spettanti agli agenti della società, disconosciuto dall’Amministrazione per violazione del principio di competenza, essa si è attenuta al principio, riconosciuto anche dalla prassi amministrativa, secondo cui sarebbe determinante il momento 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 nel quale va a buon fine l’affare procacciato, ovvero quando il preponente esegua la prestazione di cui al contratto procacciato dall’agente. 3. Come questa Corte ha già rilevato con l’ordinanza interlocutoria, l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (del quale la ricorrente aveva chiesto la trasmissione a questa Corte con l’istanza di cui all’art. 369, ult. co., cod. proc. civ.), ed in particolare dell’atto d’appello erariale, è necessaria ai fini della decisione del primo motivo. Sollecitata più volte dalla cancelleria di questa Corte, la segreteria della CTR di Roma ha infine risposto, con mail del 22 marzo 2022, che il fascicolo in questione è stato sottoposto a scarto d’archivio e quindi distrutto. A fronte dell’accertata distruzione del fascicolo d’ufficio, sarebbe inutile procedere ad ulteriori ricerche, presso la CTR, dello stesso o di atti in esso contenuti. Né, peraltro, la sopravvenuta e definitiva materiale indisponibilità del fascicolo d’ufficio - con la conseguente impossibilità di consultare l’appello erariale notificato alla contribuente e depositato dall’appellante, in esso inserito- può essere, nel caso di specie, imputata alle parti. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussista la necessità di procedere alla ricostituzione dell’atto processuale in questione. In materia, questa Corte ha già affermato che « In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 24433/2012 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 8582/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale.» (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita; cfr. altresì Cass. 21/01/2019, n. 1524). Pertanto si deve concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia dell’atto d’appello erariale, alla conoscenza del quale era finalizzata l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di merito distrutto. Attesa poi l’esigenza di garantire il contraddittorio al pubblico ministero ed a tutte le parti (alle quali la distruzione sopravvenuta del fascicolo, con la conseguente necessità della ricostituzione, non è già nota), è opportuno concedere un ulteriore e successivo termine, per osservazioni sulla copia dell’atto che sarà eventualmente prodotta per la ricostituzione, utilizzando all’uopo lo strumento processuale di cui all’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, a cura della cancelleria, della comunicazione della CTR del Lazio di cui alla parte motiva; concede alla parte interessata termine di venti giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per il deposito di copia dell’ appello erariale già notificato alla contribuente e depositato presso il giudice a quo, ai fini della ricostituzione di tale atto; concede al pubblico ministero ed alle parti termine successivo di ulteriori venti giorni, a decorrere dalla scadenza del primo termine, per depositare osservazioni sulla ricostituzione dell’atto distrutto. Riserva all’esito la decisione. Si comunichi alle parti ed al P.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t