CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 32090/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9336/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 4300/2024 depositata il 18/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cagliari dichiarava la propria incompetenza a decidere in merito a controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. L’eccezione di incompetenza e la sussistenza della competenza dichiarata del Tribunale di Genova erano state prospettate dalla convenuta fornitrice Axpo (non essendosi costituita E-Distribuzione) assumendo che all’atto della stipula del contratto di fornitura la cliente aveva sottoscritto la clausola n.13 di elezione del foro di Genova quale foro esclusivo per la risoluzione di ogni controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto stesso, dovendosi dunque ritenersi derogato ogni differente foro; la fornitrice aveva altresì evidenziato, anche facendo ricorso agli altri criteri legali, non sussisteva la competenza territoriale del foro di Cagliari. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto istanza di regolamento di competenza rilevando che erroneamente il Tribunale di Cagliari ha ritenuto valida ed efficace la clausola n.13 pur essendo stata la stessa sottoscritta ‘in blocco’ con altre clausole, anche non vessatorie, in modo tale da non consentire all’aderente di porre la dovuta attenzione al contenuto della stessa. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. contestando le avverse deduzioni e ribadendo che la cliente aveva apposto una duplice sottoscrizione alla clausola in questione, ovvero sia in calce a tutte le condizioni generali di contratto sia in calce ad alcune specifiche clausole vessatorie, tra cui quella n.13. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni rilevando la corretta specifica sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza a favore del foro genovese; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c.. Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatoregià designato ed è stato designato altro relatore [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del Pubblico Ministero. La resistente ha riprodotto nella memoria difensiva l’articolo 13 delle condizioni generali (sub prod. n. 12 e 13, nella parte “Accettazione espressa di clausole”) unitamente ad altre condizioni particolari, tutte rilevanti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con indicazione specifica e sommaria del relativo contenuto. Ivi risulta chiara l’avvenuta specifica approvazione della clausola derogatoria della competenza (contenuta nell’art. 13 delle [OSCURATO:PERSONA] del contratto in forza del quale “per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto o comunque ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova”). Peraltro, la clausola in esame con la quale è stato pattuito quale foro esclusivo quello di Genova risulta riportata nel documento contrattuale separatamente rispetto al precedente blocco di condizioni generali (ove pure è ricompresa), successivamente a tale blocco, individuata per numero e per sintetico contenuto e specificatamente sottoscritta. Deve allora ribadirsi che ‘è sufficiente quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (Cass. 19 maggio 2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5 giugno 2014, n. 12708; 3 settembre 2007, n. 18525) e che non osta all'efficacia della clausola il richiamo cumulativo, ove accompagnato dall'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola (Cass. 11 novembre 2015, n. 22984; 9 luglio 2018, n. 17939), contenuto che può ritenersi desumibile dal titolo della clausola" Cass. n. 16902 del 2019). Pertanto, l'obbligo dellaspecifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. dellaclausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico aclausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato, come nella specie, da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (Cass.n.4126/24, Cass. n.17939/2018). Deve dunque essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova. In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 3000 per compensi, euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge devono essere rifuse dalla ricorrente alla controricorrente. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Genova, assegnando per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.000 per compensi, 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di l