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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 17412/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (// [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/01/2025, con la quale la Corte di appello di Messina confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto ed € 200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Messina il 10/01/2023; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la giustificazione addotta dall'imputato (il coltello sarebbe stato trovato casualmente tra le sterpaglie ed egli lo avrebbe preso con sé senza sapere che ciò fosse vietato) è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come non credibile quanto riferito sul rinvenimento e sulla mancata conoscenza della norma penale di divieto in considerazione del nervosismo manifestato dal Falliti già prima del controllo; che con un secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., si formulano censure parimenti inammissibili, poichè la sentenza impugnata evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità (la lama di non modeste dimensione, la condotta di porto in luogo pubblico, prossimo ad un parco giochi frequentato da bambini, l'assoluta implausibilità della giustificazione), mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente l'esiguità del pericolo concreto e la mera negligenza dell'imputato, peraltro del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de •so il 17 aprile 2025 Il liere egensore r DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (// [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/01/2025, con la quale la Corte di appello di Messina confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto ed € 200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Messina il 10/01/2023; Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la giustificazione addotta dall'imputato (il coltello sarebbe stato trovato casualmente tra le sterpaglie ed egli lo avrebbe preso con sé senza sapere che ciò fosse vietato) è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come non credibile quanto riferito sul rinvenimento e sulla mancata conoscenza della norma penale di divieto in considerazione del nervosismo manifestato dal Falliti già prima del controllo; che con un secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., si formulano censure parimenti inammissibili, poichè la sentenza impugnata evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità (la lama di non modeste dimensione, la condotta di porto in luogo pubblico, prossimo ad un parco giochi frequentato da bambini, l'assoluta implausibilità della giustificazione), mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente l'esiguità del pericolo concreto e la mera negligenza dell'imputato, peraltro del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de •so il 17 aprile 2025 Il liere egensore r DEP
Sentenza Cassazione n. 17412/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris