Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CC0217
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 12 gennaio 2017 (
1
)
Cause C‑217/15 e C‑350/15
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Italia)]
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’IVA — Violazione del principio del ne bis in idem»
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Italia)]
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’IVA — Violazione del principio del ne bis in idem»
1.
In quali condizioni si applica il principio del ne bis in idem quando le normative di taluni Stati consentono di cumulare le sanzioni amministrative con quelle penali al fine di punire l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») per importi elevati? È questo, in sintesi, il problema sul quale la Corte è chiamata ancora una volta a pronunciarsi.
2.
Nella sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (
2
), la Corte ha definito i criteri che i giudici nazionali dovevano applicare in relazione al diritto di una persona di non essere giudicata due volte per la medesima violazione dell’obbligo di pagamento dell’IVA. Lo ha fatto recependo soluzioni elaborate dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), ma la risposta fornita in detta sentenza ha dato luogo a difficoltà e controversie tra i giudici di alcuni Stati membri, come l’Italia.
3.
La Corte di giustizia dovrà completare e affinare la sua giurisprudenza in questa materia, in special modo a seguito della recente sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016 (
3
). Nondimeno, la presente non costituisce l’occasione maggiormente appropriata a tal fine, dato che, in realtà, la risposta ad entrambi i rinvii pregiudiziali dipende dall’elemento del principio ne bis in idem meno problematico, ossia l’identità personale dei soggetti sanzionati.
I –
Ambito normativo
A –
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (in prosieguo: la
«CEDU
»)
4.
Il protocollo n. 7 integrativo della CEDU, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (in prosieguo: il «protocollo n. 7»), disciplina, all’articolo 4, il «diritto di non essere giudicato o punito due volte», nei seguenti termini:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione».
B –
Diritto dell’Unione europea
5.
Ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»):
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
6.
L’articolo 51 della Carta definisce l’ambito di applicazione della stessa:
«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».
C –
Diritto italiano
7.
L’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così recita (
4
):
«Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (
5
).
8.
Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (
6
), relativo ai reati in materia di imposte dirette ed IVA (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 74/2000»), disciplina, all’articolo 10‑ter, l’«omesso versamento dell’IVA», disponendo quanto segue:
«La disposizione di cui all’art. 10‑bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo».
9.
Conformemente all’articolo 10‑bis del decreto legislativo n. 74/2000:
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
10.
Gli articoli da 19 a 21 del decreto legislativo n. 74/2000, contenuti nel titolo «Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti», prevedono, in sintesi: a) che si applica la disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa; b) che il processo penale e il procedimento amministrativo si svolgono separatamente, vale a dire che nessuno dei due viene sospeso in attesa della risoluzione dell’altro; c) che l’autorità competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato e d) che, tuttavia, tali sanzioni non sono eseguibili, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto e, in quest’ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui sono stati comunicati il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
11.
Successivamente alla data in cui si sono svolti i vari fatti all’origine dei presenti rinvii pregiudiziali, la normativa italiana è stata modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (
7
) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 158/2015»), che ha riformato gli articoli 10‑bis e 10‑ter del decreto legislativo n. 74/2000 e introdotto un’ulteriore causa di esclusione della punibilità mediante il nuovo articolo 13 del medesimo decreto.
12.
In virtù dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2015, l’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000 è attualmente formulato come segue:
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
13.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato come segue l’articolo 10‑ter del decreto legislativo n. 74/2000, con effetto dal 22 ottobre 2015:
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta».
14.
Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede all’articolo 7 (
8
), relativo alla riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, quanto segue:
«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili».
II –
Controversie nazionali e questioni pregiudiziali
15.
La Corte deve rispondere a due questioni pregiudiziali analoghe, sollevate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].
16.
La causa C‑217/15 trae origine da un procedimento penale avviato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., a causa dell’omesso versamento, entro il termine prescritto, di EUR 1014288,00 a titolo di IVA per l’annualità 2011.
17.
Il procedimento penale è scaturito da una segnalazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica, secondo cui l’impresa della quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante aveva omesso il versamento dell’IVA, il che integrava il reato previsto dall’articolo 10‑ter, in combinato disposto con l’articolo 10‑bis, del decreto legislativo n. 74/2000. Nel corso di tale procedimento penale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo dei beni.
18.
Prima dell’avvio del procedimento penale, l’illecito tributario era stato oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, la quale, oltre a liquidare il debito del sig. [OSCURATO:PERSONA], gli ha inflitto una sanzione pari al 30% dell’importo di tale debito. Al termine del procedimento, le parti hanno concluso una transazione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato alla sanzione prevista e ha accettato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] pagasse solo l’importo dell’IVA. L’accertamento è così diventato definitivo, non essendo stato oggetto di impugnazione.
19.
In tale contesto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
20.
La causa C‑350/15 trae origine da fatti molto simili. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato di dover corrispondere allo Stato EUR 1071836 a titolo di IVA per i periodi d’imposta 2010 e 2011, che non aveva versato entro il termine prescritto. L’Agenzia delle Entrate ha avviato un accertamento nei suoi confronti, in qualità di rappresentante della suddetta impresa, nell’ambito del quale ha proceduto alla liquidazione del debito tributario e ha irrogato le relative sanzioni pecuniarie. Al termine dell’accertamento, detta Agenzia ha concluso un accordo con il contribuente, in base al quale quest’ultimo avrebbe pagato le imposte dovute nonché il 50% delle sanzioni ed essa rinunciava al restante 50%. L’accertamento è così diventato definitivo, non essendo stato neanch’esso oggetto di impugnazione.
21.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria italiana ha segnalato alla Procura della Repubblica l’omesso versamento dell’IVA da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della menzionata società, ritenendo che tale condotta integrasse il reato di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000. Nel conseguente procedimento penale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo dei beni.
22.
In tale contesto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale, identica a quella proposta nella causa C‑217/15:
23.
Tenuto conto delle loro analogie, la Corte ha deciso di riunire i due procedimenti in parola con la causa C-524/15, [OSCURATO:PERSONA], anch’essa vertente sulla doppia applicazione, in Italia, di sanzioni tributarie e penali per l’omesso pagamento dell’IVA. L’8 settembre 2016, al termine della fase scritta, si è tenuta un’udienza congiunta per i tre procedimenti in parola, cui né il sig. [OSCURATO:PERSONA] né il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato, e soltanto il difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano e la Commissione europea hanno esposto i loro argomenti.
24.
Benché la lettura delle conclusioni, congiunte per le tre cause fino ad allora riunite, fosse stata annunciata per il 17 novembre 2016, la pronuncia della sentenza della Corte EDU nella causa A e B c. Norvegia (
9
) ha indotto a posporla. La medesima ragione ha fatto sì che il presidente della Quarta Sezione della Corte di giustizia decidesse, il 30 novembre 2016, di separare la causa [OSCURATO:PERSONA] dalle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli articoli 54, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
III –
Analisi delle questioni pregiudiziali
25.
Con le due domande di pronuncia pregiudiziale si chiede alla Corte, in sintesi, di precisare se l’articolo 50 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 4 del protocollo n. 7, sia compatibile con una normativa nazionale, come quella italiana, che consente di cumulare sanzioni tributarie e penali per punire gli stessi atti, consistenti nell’omesso versamento dell’IVA.
26.
Il principio del ne bis in idem compare nel diritto dell’Unione con diverse varianti (
10
) il cui trattamento non è ancora stato reso uniforme dalla Corte, nonostante gli inviti in tal senso di alcuni avvocati generali (
11
).
27.
La giurisprudenza della Corte di giustizia sull’applicazione del principio del ne bis in idem al cumulo di sanzioni tributarie e penali come risposta dello Stato all’omesso versamento di imposte (in particolare dell’IVA) è stata definita nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
28.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
12
), dopo essersi dichiarata competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale (
13
), la Corte ha dichiarato che il principio del ne bis in idem «non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice nazionale» (
14
). La libertà di scelta delle sanzioni da parte degli Stati membri si giustifica con la necessità di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell’Unione (
15
).
29.
Tuttavia, la Corte ha fissato un limite al cumulo di sanzioni penali e tributarie: «qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona». Pertanto, è possibile comminare simultaneamente sanzioni tributarie e penali, ma non imporre una sanzione nominalmente amministrativa che, in realtà, abbia natura repressiva, unitamente a una sanzione penale (
16
).
30.
Per determinare, a sua volta, quando una sanzione tributaria abbia carattere penale, la Corte ha utilizzato i «criteri Engel», in precedenza evocati nella sentenza Bonda. (
17
) La Corte EDU, infatti, ha elaborato criteri specifici e autonomi, a partire dalla sentenza Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA], (
18
) al fine di chiarire il concetto di «accusa penale» di cui all’articolo 6 della CEDU e il concetto di «pena» di cui all’articolo 7 della CEDU, rispetto a misure di diritto amministrativo sanzionatore di carattere repressivo. In particolare, al fine di interpretare l’articolo 4 del Protocollo n. 7, ha utilizzato siffatti criteri, ossia, (
19
) la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la natura dell’illecito e la natura e il grado di severità della sanzione.
31.
La Corte di giustizia nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato essa stessa i «criteri Engel» a una normativa come quella svedese, bensì ha lasciato tale compito al giudice nazionale remittente, con l’avvertenza che esso avrebbe potuto concludere nel senso dell’incompatibilità del cumulo di sanzioni tributarie e penali con l’articolo 50 della Carta solo se le rimanenti sanzioni erano effettive, proporzionate e dissuasive (
20
).
32.
In base a tali premesse, occorre esaminare se nei procedimenti principali ricorrano i tre elementi necessari ai fini dell’applicazione del principio ne bis in idem, che sono: a) l’identità della persona sanzionata, b) la duplicità di procedimenti sanzionatori e c) l’identità dei fatti sui quali vertono i procedimenti.
33.
Per quanto riguarda l’identità della persona sanzionata, non vi sono pronunce specifiche della Corte e la giurisprudenza della Corte EDU è scarsa, giacché si tratta dell’elemento meno problematico del ne bis in idem. In alcune sentenze, la Corte EDU e la Corte praticamente sussumono l’elemento dell’identità della persona sanzionata in quello dell’identità dei fatti in giudizio (idem) (
21
).
34.
La Corte EDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia (
22
) ha analizzato un caso in cui l’amministrazione finlandese aveva imposto sanzioni tributarie a varie società a responsabilità limitata britanniche, però in realtà controllate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri cittadini finlandesi; in un secondo tempo erano stati avviati procedimenti penali a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di detti altri cittadini per frode fiscale, poiché non avevano dichiarato i dividendi ottenuti da siffatte società. La corte EDU ha considerato che non era applicabile il principio ne bis in idem di cui all’articolo 4 del Protocollo n. 7, poiché nel procedimento amministrativo le sanzioni tributarie erano state imposte alle imprese, mentre il procedimento penale era a carico di persone fisiche (il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri) dotate di una personalità giuridica distinta dalle prime, e ciò benché avessero partecipato all’adozione dei loro accordi (
23
).
35.
Credo che tale ottica sia quella più adeguata per intrepretare anche l’articolo 50 della Carta.
36.
Secondo le informazioni riportate nelle rispettive ordinanze di rinvio, nei procedimenti in parola la sanzione tributaria è stata imposta a due persone giuridiche in forma di società (la [OSCURATO:SOCIETA]., nel primo caso, e la [OSCURATO:SOCIETA]., nel secondo), mentre i procedimenti penali sono stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresentanti legali. Concordo con il governo italiano che, tenuto conto di tale circostanza, non si può parlare di doppia pena (o di doppio procedimento) a carico della stessa persona, dato che la sanzione tributaria imposta a una società a responsabilità limitata non è paragonabile all’avvio di un procedimento penale nei confronti del suo rappresentate legale, pur trattandosi, in entrambi i casi, del medesimo omesso versamento dell’IVA.
37.
Nei due casi suddetti, ribadisco, manca la condizione dell’identità personale tra i soggetti sottoposti a procedimento o sanzionati in via amministrativa e penale, imprescindibile per applicare il diritto garantito dall’articolo 50 della Carta. La mancanza di tale condizione rende superfluo che la Corte si pronunci sull’eventuale concorrenza dei restanti elementi necessari ai fini dell’applicazione del ne bis in idem.
38.
Pertanto, suggerisco di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate nelle cause C‑217/15 e C‑350/15 dichiarando che il diritto tutelato dall’articolo 50 della Carta non è applicabile quando, pur trattandosi del medesimo omesso versamento dell’IVA, le sanzioni tributarie siano state imposte a una società commerciale e il procedimento penale sia stato promosso nei confronti del suo rappresentante legale.
IV –
Conclusione
39.
A tenore delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate:
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Causa
C‑617/10
,
EU:C:2013:105
.
(
3
) Causa A e B c. Norvegia, (CE:ECHR:2016:1115JUD002413011).
(
4
) GURI n. 5, dell’8 gennaio 1998‑Supplemento ordinario n. 4.
(
5
) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (GURI n. 5, dell’8 gennaio 1998‑Supplemento ordinario n. 4), che prevede all’articolo 13 la possibilità di ridurre le sanzioni per mancato pagamento di tributi.
(
6
) Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (GURI n. 76, del 31 marzo 2000).
(
7
) Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (GURI n. 233, del 7 ottobre 2015‑Supplemento ordinario n. 55).
(
8
) Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (GURI n. 229, del 2 ottobre 2003 – Supplemento ordinario n. 157).
(
9
) Corte EDU, sentenza del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, CE:ECHR:2016:1115JUD002413011.
(
10
) Rinvio all’opera di [OSCURATO:PERSONA], B., The ne bis in idem principle in EU Law, Kluwer, 2010. V. anche Oliver, P. e Bombois, T., «Ne bis in idem en droit européen: un principe à plusieurs variantes», Journal de droit européen, 2012, pagg.da 266 a 272, e Tomkin, J., «Article 50, Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A., The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: a commentary, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2014, pagg. da 1373 a 1412.
(
11
) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott presentate il 15 dicembre 2011 nella causa Bonda (
C‑489/10
,
EU:C:2011:845
, paragrafo
33
e ulteriori conclusioni ivi citate).
(
12
) La fattispecie in discussione in quel caso era quasi identica a quella oggetto del presente procedimento: il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato sanzionato in via amministrativa per l’omesso versamento di somme ingenti a titolo di IVA e, al termine del relativo procedimento, ne era stato avviato un altro, questa volta penale, per gli stessi fatti.
(
13
) La Corte si è dichiarata competente dato che erano applicabili gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112 nonché l’articolo 325 TFUE, trattandosi di un caso di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Da allora non vi sono più dubbi sull’applicabilità della Carta a tali fattispecie. Per contro, le sanzioni tributarie e penali imposte in Italia per omesso versamento dell’imposta sul reddito non sono soggette all’applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché la Corte si è dichiarata manifestamente incompetente a risolvere una questione pregiudiziale con ordinanza del 15 aprile 2015, Burzio (
C‑497/14
,
EU:C:2015:251
).
(
14
) [OSCURATO:PERSONA], punto 37.
(
15
) Ibidem, punto 34.
(
16
) L’articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (
GU 1995, L 312, pag. 1
), contiene disposizioni volte a garantire il rispetto del principio del ne bis in idem per evitare il cumulo delle sanzioni amministrative dell’Unione con sanzioni penali degli Stati membri.
(
17
) Sentenza del 5 giugno 2012 (
C‑489/10
,
EU:C:2012:319
), punto
37
che verteva sulla concorrenza di un procedimento penale, in Polonia, con sanzioni amministrative dell’Unione europea applicate a soggetti che ricevevano un aiuto nel settore agricolo. V. altresì la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 35.
(
18
) Corte EDU, sentenza dell’8 giugno 1976, CE:ECHR:1976:1123JUD000510071, § 82.
(
19
) Corte EDU, sentenza del 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia (CE:ECHR:2015:0210JUD005375312), § 30 e jurisprudenza ivi citata.
(
20
) Sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑617/10
,
EU:C:2013:105
, punto
36
). A seguito di tale sentenza, la Corte suprema svedese ha modificato la sua giurisprudenza e, in alcune sue decisioni di giugno e luglio del 2013, ha dichiarato che la normativa svedese che consentiva il cumulo di sanzioni tributarie e penali per omesso versamento dell’IVA era in contrasto con il principio del ne bis in idem.
(
21
) Ad esempio, la Corte EDU nella sentenza del 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia (CE:ECHR:2009:0210JUD001493903), § 84, descrive l’identità dei fatti come «un insieme di circostanze concrete che riguardano
il medesimo autore
, inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio »; il corsivo è mio.
(
22
) Corte EDU, sentenza del 20 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0520JUD00352321), §§ 5 e 52.
(
23
) V. altresì le decisioni del 2 ottobre 2003, Isaksen c. Noruega (CE:ECHR:2003:1002DEC001359602) e del 14 de settembre 1999, Ponsetti e Chesnel c. Francia (CE:ECHR:1999:0914DEC003685597).