CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 00438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 31 marzo 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di concessione dell'indulto presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena inflittagli con sentenza della stessa Corte di appello in data 24 settembre 2019 (irrevocabile il 12 gennaio 2021) per il reato di cui all'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa l'aggravante dell'associazione armata. 2. Con la predetta istanza, era stato evidenziato che l'individuazione del tempus commissi delícti, demandato al giudice dell'esecuzione, stante la mancata esatta individuazione in sede di cognizione, doveva tenere conto che il delitto non poteva dirsi commesso in epoca successiva al 2 maggio 2006 in ragione dell'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 aprile 2006. La Corte torinese ha rigettato la richiesta in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la misura cautelare era stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2006, mentre il 19 aprile 2006 era stata emessa e depositata l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Essendo cessata la permanenza nella data indicata, era preclusa l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla data di cessazione della permanenza del reato. La Corte di appello avrebbe omesso completamente di motivare in punto di individuazione della data di cessazione della permanenza del reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. I giudici di merito sarebbero venuti meno all'obbligo su di essi gravante di accertare l'effettiva data di consumazione del reato; obbligo che ricade anche in capo al giudice dell'esecuzione. In particolare, non sarebbe stata presa in considerazione, la circostanza che, anche se l'arresto del ricorrente è avvenuto il 10 maggio 2006, «già all'epoca della formulazione dell'imputazione da parte del giudice per le indagini preliminari in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, si ritiene sia stato cristallizzato il momento in cui avrebbe dovuto cessare la permanenza del reato». Nel caso specifico, inoltre, l'arresto dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto nel mese di aprile 2006. La mancata considerazione di tale elemento e l'omessa adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero indicative del vizio denunciato. i 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello. 2. In tema di amnistia e indulto, l'art. 672 cod. proc. pen. richiama l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, contro il relativo provvedimento assunto in sede di richiesta formulata dal condannato o dal Pubblico ministero è previsto il particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1439 del 05/03/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 04/03/1994, Magarotto, Rv. 196874; Sez. 5, n. 1235 del 20/09/2002, dep. 2003, lucci, Rv. 223126). La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell' esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualnnente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 e Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). Con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l'orientamento secondo cui, «in materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e conseguentemente disposto la restituzione degli atti a quest'ultimo)» (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262877; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, Nicastro, Rv. 239730). 3. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello in materia di indulto avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Operando, tuttavia, il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Torino affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmission