CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 07455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N36/RG 25276 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con recidiva specifica. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, valutando tutti gli elementi del caso, ha reso specifica ed adeguata motivazione, con cui il ricorso non si confronta, in relazione al trattamento sanzionatorio, unico motivo di appello, avendo escluso l'applicazione in regime di prevalenza delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen. con la recidiva specifica valorizzando le due condanne irrevocabili indicate a pag. 2 e la personalità dell'imputato evincibile anche dai carichi pendenti per lo stesso tipo di reati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] stensora Il P de