CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17821/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente altrattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelresto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna diprimo grado del [OSCURATO:PERSONA], nella veste di amministratore, dalla data di costituzioneal fallimento, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i delitti di bancarottafraudolenta documentale e di causazione del dissesto mediante operazionidolose.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 216, comma 1,n. 2), e 223, comma 1 e 2, n. 2), l. fall. e 217 l. fall., nonché vizio di motivazioneper assenza dell’elemento soggettivo di entrambi i delitti ascritti che avrebbero,al più, essere dovuto riqualificati a norma dell’art. 217 l. fall., poiché le condotteerano dovute a mera culpa in eligendo e in vigilando.2.2. Mediante il secondo motivo lamenta, in via gradata, la mancataconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.Deduce, al riguardo, l’omessa considerazione di una serie di condotteriparatorie, quali la vendita del capannone aziendale, dell’attigua abitazione e diulteriori beni personali per soddisfare i creditori.Aggiunge che, qualora gli fosse stata concessa tale circostanza attenuante,avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, conassorbimento del secondo che attiene al trattamento sanzionatorio.2. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’imputato èstato chiamato a rispondere, avendo riguardo alla prospettazione accusatoria,ritenuta fondata da entrambe le pronunce di merito, della condotta di sottrazionee/o occultamento di una parte della documentazione contabile, dellafalsificazione di alcune scritture, dell’indicazione di passività inferiori a quellereali e di rimanenze di magazzino inattendibili. Condotta sorretta dal dolospecifico di procurarsi un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori.Sennonché le decisioni di merito, limitandosi a far riferimento allaconsapevolezza della condotta in capo all’imputato, hanno disatteso ilconsolidato principio in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza ènecessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nellafisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anchesotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ealternativa – nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispettoalla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato adolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabilieffettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01).3.Lo stesso motivo di ricorso è fondato anche con riguardo al delitto dicausazione del dissesto mediante operazioni dolose.La decisione censurata ha infatti confermato la responsabilità del Pucciopoiché, quale amministratore della società fin dalla costituzione delle stessa, nonha assunto i provvedimenti necessari a fronte dell’azzeramento del capitalesociale già dall’anno 2009, e questo ha condotto a un aggravamento deldissesto, che, alla data del fallimento, aveva raggiunto la somma di euro200.000,00, a causa della prosecuzione dell’attività mediante lasottocapitalizzazione, l’emersione di poste contabili inattendibili poi azzerate e lasistematicità delle perdite fino all’irreversibilità del processo disgregativo.3.1. In proposito, occorre tuttavia considerare che le operazioni dolose di cuiall'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., sono atti intrinsecamente pericolosi perla "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità dipregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosadel soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensìda un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativasocietaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atticoordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071– 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684 – 01).Effettivamente, nel concetto di operazioni dolose non rientrano solooperazioni materiali che si concretano in un facere, sulla base della etimologiadella parola "operazione", implicante l'attività di chi opera, stante che, anche gliinadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta risultano sussumibilinel concetto di "operazioni dolose", quando integrano un'attività, per l’appunto,di sistematica elusione dei doveri dell'organo gestorio, comportante il fallimentodella società, anche se non concretantesi in una diminuzione algebrica dell'attivopatrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio,non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n.43562del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 – 01, in motivazione).3.2. Epperò non può certo trascurarsi che, a norma dell’art. 224, secondocomma, n. 2), l. fall., rientra tra le condotte punite a titolo di bancarottasemplice rientra quella degli organi sociali che “hanno concorso a cagionare odaggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi impostidalla legge”.A tal riguardo, questa Corte ha, ad esempio, ripetutamente affermato, che,in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art.2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre unterzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanzapuò dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224,primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausadel dissesto ovvero del suo aggravamento (tra le altre, Sez. 5, n. 11311 del19/12/2019, dep. 2020, Canini, Rv. 278804; Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014,dep. 2015, Varratta, Rv. 263421).In termini analoghi, è stato chiarito che, in tema di bancarotta, rientra tragli "obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza, se causa o concausa didissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogoa responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2, l. fall.,anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 cod. civ.,in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (Sez.5, n. 154 del 26/05/2005, dep. 2006, Zanchetta, Rv. 233385).3.3. E, allora, non può considerarsi idoneamente motivata una pronunciache, come avvenuto nella fattispecie in esame, argomenti la responsabilitàdell’imputato per causazione del dissesto mediate operazioni dolose solo per nonaver rispettato un obbligo previsto dalla legge, ovvero quello di assumere iprovvedimenti conseguenti all’azzeramento del capitale sociale, poiché si trattadi una condotta punita a titolo di bancarotta semplice, salvo si estrinsechi in unfatto di maggiore complessità strutturale, nel quale constino una pluralità di atticoordinati consapevolmente all'esito divisato. Circostanze, queste, che devonoessere dunque oggetto di vaglio rigoroso in sede di merito e ripercorse,puntualmente, nella motivazione della decisione.4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catania.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]