CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 41211/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2019 del PRESIDENTE del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle part jj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato il Presidente del Tribunale di Vasto ha respinto la richiesta di astensione avanzata dal Giudice di quel Tribunale nel processo a carico dell'attuale ricorrente. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, tramite difensore di fiducia, lamentando violazione di legge processuale in relazione a norma stabilite a pena di nullità. Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione. (Sez. 1, Sentenza n. 40159 del 30/09/2009 Cc. (dep. 15/10/2009 ) Rv. 245203 - 01.In senso conforme (Sez. 2, Sentenza n. 16345 del 10/02/2012 Cc. (dep. 03/05/2012 ) Rv. 252233 . Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio r. a [OSCURATO:PERSONA] - L--• 1 2 2021