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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00042/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1239/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’avvocatoCARUSO CALOGERO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCASALI MICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.874/2021 depositata il 27/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente, intervenuta in pendenza del termine utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali, comunque, i profili di inammissibilità originari, che pure hanno indotto almeno uno degli intimati ad investire risorse per resistere al ricorso, neppure giustificherebbero l’invocata compensazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1239/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’avvocatoCARUSO CALOGERO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCASALI MICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.874/2021 depositata il 27/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente, intervenuta in pendenza del termine utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali, comunque, i profili di inammissibilità originari, che pure hanno indotto almeno uno degli intimati ad investire risorse per resistere al ricorso, neppure giustificherebbero l’invocata compensazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci
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