CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 36699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter 286/1998 perché si tratteneva nel territorio dello Stato oltre il termine previsto nell'Ordine del Questore di Frosinone del 1/3/2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 34 D.Lgs 274/2000, espressamente contenuta nella memoria depositata dalla difesa, come indicato anche nel provvedimento impugnato. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui art. 62 bis cod. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Nell'ultimo motivo la difesa rileva che il giudice avrebbe del tutto omesso di valutare quanto indicato nella memoria in riferimento all'illegittimità del provvedimento del Questore di Frosinone e circa la presenza di giustificati motivi, quali estrema indigenza dell'imputato e la mancanza di documenti validi per l'espatrio. 3. In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. 4. In data 3 maggio 2023 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che il giudice, pure a fronte della richiesta di applicare la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs 274/2000 contenuta nella memoria depositata, avrebbe del tutto omesso di motivare. La doglianza è fondata. 1.1. La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto e va appezzata con riferimento alla fattispecie di reato realizzata in concreto. Il giudice è chiamato pertanto a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Gli indicati elementi normativi devono essere considerati congiuntamente in quanto la "particolare tenuità" del fatto ricorre quando si sia al cospetto non tanto di un episodio non particolarmente grave, quanto, piuttosto, quando questo sia "tenue", cioè "tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata" (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In tale prospettiva gli indici sintomatici della particolare tenuità, che devono come detto essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, sono: l'esiguità dell'offesa; l'interesse tutelato;l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, da ultimo Sez. 1, n. 25996 del 21/4/2022, Ahemetovic, n.m e, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 1.2. Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile anche al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter 286/1998, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 25996 del 21/4/2022, Ahemetovic, n.m.; Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 10275 del 16/1/2020, Ugiagbe, n.m.Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 1.3. Quando la richiesta di applicare la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. sia stata espressamente formulata, d'altro canto, il giudice è tenuto esprimersi sul punto e a dare conto delle ragioni della propria decisione in quanto l'omessa pronuncia in relazione richiesta determina un vizio della motivazione che può essere devoluto con l'atto di ricorso e ciò, soprattutto, quando I'messa considerazione si riferisca ad elementi e argomenti contenuti in una memoria ritualmente depositata (cfr. Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01) 1.4. Nel caso di specie il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pure formulata, come si evince dalla stessa sentenza, in una memoria depositata alla quale la difesa si è riportata nelle conclusioni. 1.6. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in ordine all'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., pure questa richiesta nella citata memoria, il giudice ha totalmente omesso di motivare. Nella sentenza, infatti, non vi è alcuna indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena e delle ragioni sulle quali si fonda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.7. Alla luce delle premesse in precedenza evidenziate, l'omessa motivazione in relazione alle richieste di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000a e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Macerata affinché, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sui citati punti. 3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è infondata. Quanto alla responsabilità, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, seppure estremamente sintetica, rende -anche con il solo riferimento a quanto accertato e agli elementi acquisiti agli atti- sufficiente conto delle ragioni sulle quali il giudice ha fondato la propria conclusione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione di cui all'art. 34 D.P.R. n. 274 del 2000 e alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona