CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 maggio 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di «reclamo avverso decisione sul reclamo» presentata da [OSCURATO:PERSONA] «per carenza di interesse a seguito di avvenuto trasferimento da lungo tempo presso altra struttura». 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost., e agli artt. 666, comma 2, 667 cod. proc. pen. e all'art. 35 bis Ord. pen. Il ricorrente ha dedotto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare, de plano, inammissibile il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen., presentato dal detenuto e, inoltre, ha evidenziato che il provvedimento non sarebbe per nulla chiaro, non indicando né la data dell'istanza del detenuto, né l'oggetto, né altro che permetta di comprendere di cosa si tratti. Infine, riguardo alla carenza di interesse a seguito di trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 677 cod. proc. pen. con riferimento al principio della perpetuatio jurisdictionis, 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va rilevato che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha pronunciato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il decreto di inammissibilità, oggetto di ricorso per cassazione, in relazione ad un caso di impugnazione, risultando dal medesimo provvedimento che l'istanza del ricorrente ha riguardato il «reclamo avverso decisione su reclamo (ex art. 69, co.6, lett. b) - art. 35 bis 0.P.», con ciò dimostrando che il ricorrente aveva censurato una decisione del Magistrato di sorveglianza della quale, in ogni caso, non è dato rinvenire alcun elemento utile per la comprensione di quale sia la decisione oggetto di reclamo.Tanto premesso, va rilevato che «[c]ome è stato già evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I n. 53017 del 2.12.2014, rv 261662 e successive conformi) il procedimento semplificato di cui all'art. 666 co. 2 cod. proc. pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" (art. 591 co.2): dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio» (così in motivazione Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021 Rv. 281896 - 01). La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al "genus" della impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Rv. 263970 - 01). Di conseguenza, nella fattispecie, l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, avrebbe dovuto essere pronunciata solo dal Collegio. 3. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo. Cos