Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06067/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26862/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] & CONSULENZE S.R.L. (codice fiscale 07057670726), in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75L14 I158 H). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60A29 F839 O), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68H04 F839 M), nonchè dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H29 F839 H).

F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1314/3/2024 della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, depositata l’8 maggio 2024.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato l’IMU per gli anni 2015/2018 in relazione ad un immobile sito nel predetto comune di proprietà del contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dal Biello, premettendo che lo stesso aveva contestato la sentenza di primo grado, deducendo di aver dimostrato di risiedere abitualmente presso la residenza anagrafica sita nel citato comune e che competesse all’ente territoriale dimostrare il contrario.

La Corte territoriale riteneva, quindi, il gravame fondato, richiamando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, considerando sufficiente, ai fini dell’esenzione, che ciascun coniuge o persona legata da unione civile abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica in un determinato immobile.

3. Avverso tale pronuncia la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 7 dicembre 2024, formulando un unico motivo di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controdeduzioni in data 16 gennaio 2025.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione, l’istante ha dedotto, in base all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, contestando la valutazione del Giudice regionale per aver riportato pedissequamente la citata pronuncia del Giudice delle leggi in un fattispecie non inerente, giacchè il contribuente si era dichiarato separato dal coniuge, trascurando, invece, (il giudice) di considerare che non era stato prodotto dall’istante il certificato di residenza anagrafica e che addirittura lo stesso aveva “confessato” di non poter accedere al beneficio, in quanto dalla documentazione dallo stesso prodotta emergeva che prestava attività professionale medica a tempo indeterminato, per trentotto ore per settimanali e dall’anno 2009, in luogo situato ad oltre 230 Km di distanza dall’unità immobiliare oggetto di tassazione.

2. Il ricorso va accolto.

L’articolazione del motivo, benchè giuridicamente elaborato sotto il profilo della violazione di legge, risulta nel suo concreto svolgimento calibrato sulla considerazione secondo la quale «l’esame degli atti processuali sconfessava clamorosamente il convincimento del Giudicante d’appello» (v. pagina n. 9 del ricorso).

Ciò perché «giammai veniva prodotto il certificato di residenza» e perché il contribuente «unitamente al ricorso introduttivo in prime cure, produceva documentazione rilasciata della struttura presso cui svolge la professione sanitaria a tempo indeterminato, per trentotto ore settimanali, dal 2009: ovvero, l’ASL Napoli 2 Nord […]», aggiungendo che «l’analisi del documento avrebbe consentito di appurare che il resistente esercita l’attività medica fra i comuni di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Frattamaggiore e Pozzuoli, località distanti oltre 230 KM dal territorio di [OSCURATO:PERSONA] (CS) ove si trovano gli immobili accertati» (v. pagine nn. 9 e 10 del ricorso).

Sovviene, allora, sul tema il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità in virtù del quale l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).

3. In tale prospettiva, il vizio va riqualificato e sussunto nella previsione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., sotto il profilo del travisamento del fatto nei termini chiariti dalla Sezioni unite di questa Corte ai cui ampi contenuti si rinvia (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 5792/2024).

In tal caso, sussiste effettivamente il travisamento della prova sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi relativi, sotto il profilo del requisito della dimora abituale (intesa come luogo come in cui il soggetto vi permane stabilmente, per un periodo apprezzabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (cfr. Cass. n. 3841/2021), alla prestazione lavorativa in luogo sensibilmente lontano dall’unità abitativa oggetto di tassazione, nonché, con riferimento alla residenza anagrafica, in ragione della dedotta assenza del relativo certificato.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – in diversa composizione – per gli accertamenti di cui sopra, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26862/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] & CONSULENZE S.R.L. (codice fiscale 07057670726), in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75L14 I158 H). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60A29 F839 O), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68H04 F839 M), nonchè dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H29 F839 H). F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1314/3/2024 della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, depositata l’8 maggio 2024. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato l’IMU per gli anni 2015/2018 in relazione ad un immobile sito nel predetto comune di proprietà del contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dal Biello, premettendo che lo stesso aveva contestato la sentenza di primo grado, deducendo di aver dimostrato di risiedere abitualmente presso la residenza anagrafica sita nel citato comune e che competesse all’ente territoriale dimostrare il contrario. La Corte territoriale riteneva, quindi, il gravame fondato, richiamando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, considerando sufficiente, ai fini dell’esenzione, che ciascun coniuge o persona legata da unione civile abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica in un determinato immobile. 3. Avverso tale pronuncia la suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 7 dicembre 2024, formulando un unico motivo di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controdeduzioni in data 16 gennaio 2025.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione, l’istante ha dedotto, in base all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, contestando la valutazione del Giudice regionale per aver riportato pedissequamente la citata pronuncia del Giudice delle leggi in un fattispecie non inerente, giacchè il contribuente si era dichiarato separato dal coniuge, trascurando, invece, (il giudice) di considerare che non era stato prodotto dall’istante il certificato di residenza anagrafica e che addirittura lo stesso aveva “confessato” di non poter accedere al beneficio, in quanto dalla documentazione dallo stesso prodotta emergeva che prestava attività professionale medica a tempo indeterminato, per trentotto ore per settimanali e dall’anno 2009, in luogo situato ad oltre 230 Km di distanza dall’unità immobiliare oggetto di tassazione. 2. Il ricorso va accolto. L’articolazione del motivo, benchè giuridicamente elaborato sotto il profilo della violazione di legge, risulta nel suo concreto svolgimento calibrato sulla considerazione secondo la quale «l’esame degli atti processuali sconfessava clamorosamente il convincimento del Giudicante d’appello» (v. pagina n. 9 del ricorso). Ciò perché «giammai veniva prodotto il certificato di residenza» e perché il contribuente «unitamente al ricorso introduttivo in prime cure, produceva documentazione rilasciata della struttura presso cui svolge la professione sanitaria a tempo indeterminato, per trentotto ore settimanali, dal 2009: ovvero, l’ASL Napoli 2 Nord […]», aggiungendo che «l’analisi del documento avrebbe consentito di appurare che il resistente esercita l’attività medica fra i comuni di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Frattamaggiore e Pozzuoli, località distanti oltre 230 KM dal territorio di [OSCURATO:PERSONA] (CS) ove si trovano gli immobili accertati» (v. pagine nn. 9 e 10 del ricorso). Sovviene, allora, sul tema il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità in virtù del quale l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024). 3. In tale prospettiva, il vizio va riqualificato e sussunto nella previsione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., sotto il profilo del travisamento del fatto nei termini chiariti dalla Sezioni unite di questa Corte ai cui ampi contenuti si rinvia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5792/2024). In tal caso, sussiste effettivamente il travisamento della prova sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi relativi, sotto il profilo del requisito della dimora abituale (intesa come luogo come in cui il soggetto vi permane stabilmente, per un periodo apprezzabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (cfr. Cass. n. 3841/2021), alla prestazione lavorativa in luogo sensibilmente lontano dall’unità abitativa oggetto di tassazione, nonché, con riferimento alla residenza anagrafica, in ragione della dedotta assenza del relativo certificato. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – in diversa composizione – per gli accertamenti di cui sopra, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26862/2024 Numero sezionale 7681/2025 Numero di raccolta generale 6067/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 06067/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris