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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43061/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il ricorso lamenta la manifesta illogicità della motivazione, deducendo l'assenza di condotte di violenza attiva verso gli agenti di p.s. e, comunque, del dolo.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle doglianze, che si presentano puramente assertive ed eludono qualsiasi confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta la manifesta illogicità della motivazione, deducendo l'assenza di condotte di violenza attiva verso gli agenti di p.s. e, comunque, del dolo. 2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle doglianze, che si presentano puramente assertive ed eludono qualsiasi confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 43061/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris