CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che il significativo iato temporale, pari a 8 mesi, fosse suggestivo dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Pisciotta è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione,ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla omogeneità dei reati, sulla identità del contesto di luogo e sulla vicinanza temporale, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente considerato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e confutativi, pacificamente non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec