CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, per quanto in questa sede interessa, con sentenza del 21 febbraio 2025, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 10 ter D. Lgs. 10 marzo n. 74/2000 (capi A e B), 81 cpv, 110 cod. pen., art. 8 D. Igs. 74/2000 8 (capo C), artt. 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo D), artt. 81 cpv. cod. pen. 2 comma 1 D. Lgs. 74/2000 (capi E, F e G) e, ritenuti gli stessi unificati dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione; ha dichiarato l'imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e per le imprese per la durata di anni tre; incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni tre; interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni cinque; interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissionetributaria; dichiarava l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni tre. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza e/o erronea applicazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 192, comma 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 8 e 10-ter del d. Igs. 74/2000 e 648 ter.1 cod. pen., per violazione dei criteri di valutazione della prova, travisamento del fatto e della prova stessa in punto di sussistenza del reato. La difesa osserva che il giudizio di colpevolezza dell'imputato, formulato nella sentenza di primo grado, si fonda, in realtà, unicamente su numerose evidenze di natura indiziaria che, sebbene ritenute dal Tribunale di Asti dotate di un'univoca consistenza, risultano «portatrici di un'ambiguità di fondo qualora atomisticamente considerate». Si sottolinea che la stessa Corte di appello, del resto, ha sostanzialmente riconosciuto come in atti non vi sia prova diretta in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti e detta responsabilità non può ricavarsi dall'imponente volume del fatturato relativo all'anno 2021, oggetto di accertamento. La difesa ha poi riepilogato i motivi di appello, ritenendo che la Corte torinese non si sia confrontata in modo persuasivo, con motivazione cioè logica, coerente, ed immune da censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti contestati. Si osserva ch9quanto al delitto di autoriciclaggio, di cui al capo di imputazione D), non è stata nemmeno accertata l'esatta intestazione delle utenze telefoniche che operavano, tramite home banking, i bonifici da parte di SSI in favore di Sofitel in relazione al conto bancario n. 67326, intestato a quest'ultima. Secondo la difesa, non risulterebbe provato l'esatto ed effettivo contributo causale posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutte le condotte contestate che presuppongono la cooperazione dei legali rappresentanti ed amministratori di diritto delle società coinvolte. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie in misura pari al massimo edittale. Secondo la difesa, i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato sulla applicazione delle pene accessorie nella misura massima, limitandosi il giudice di primo grado a richiamare l'estrema gravità dei fatti. Si osserva che la Corte di appello, pur avendo diminuito sia la pena base che 2quella per i reati satellite, non aveva proporzionalmente anche ridotto la durata delle pene accessorie. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si osserva che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e che, in ogni caso, il percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente con i dati di fatto esposti. Il Procuratore Generale poi sottolinea la manifesta infondatezza del secondo motivo, in quanto la Corte di appello, dopo avere operato una riduzione della pena, anche sulla scorta di argomentazioni della difesa, ha poi ritenuto che, stante la gravità dei reati, sulla quale si è molto dilungata, la negativa personalità dell'imputato e l'entità milionaria degli importi, corretta è la attestazione delle pene accessorie nel massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri„Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 3 Rv. 280027). 2. Il primo motivo costituisce una mera riproposizione di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e 3puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 2/3/2019 rv. 276062 - 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Infatti, il ricorso non può ignorare le affermazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta, in forza dell'art. 592 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità. Dunque, difetta del requisito della specificità l'impugnazione ripetitiva, consistente nella testuale replica di argomenti difensivi già utilizzati in un grado precedente. 3. La Corte di appello di Torino, con motivazione priva di profili di illogicità, dopo avere chiarito che le vicende di cui è processo vedono l'imputato coinvolto in una vasta operazione di evasione fiscale e autoriciclaggio nell'ambito di società a lui riferibili, per la maggior parte non operative e intestate a soggetti prestanome, ha puntualmente risposto a tutte le censure difensive, richiamando una serie di dati probatori, che letti unitariamente, consentono di affermare con certezza la responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati. Si sottolineano: 1) gli importi milionari delle fatture emesse da Sofitel (per il solo anno 2021 oltre 61 milioni di euro); 2) tutte le società interessate dal sistema fraudolento, tutte riferibili al Fiore, sono risultate prive di sede effettiva, di struttura aziendale, di risorse e di personale in grado di assicurare e di ricevere prestazioni per importi così rilevanti e considerevoli e, a fronte di tali risultanze, neppure è stata rinvenuta documentazione dimostrativa della esistenza della effettività dei rapporti tra la società emittente e le società utilizzatrici delle fatture; 3) i messaggi whatsapp che dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] ricevesse ordini e direttive, per la gestione di Sofitel 4 orYdal [OSCURATO:PERSONA], il quale teneva i contatti con il commercialista, ordinava i pagamenti, gestiva le fatturazioni; 4) i dati istruttori dai quali è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] amministrava di fatto anche le altre due società Skytelecom e SSI, a conferma della previsione di accusa. Ancora si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] organizzasse da anni con il soggetto cinese di nome Marco il trasferimento di capitali all'estero, che veniva occultato sotto apparenti pagamenti di fatture, che in realtà erano emesse per operazioni inesistenti. Si precisa che tutte le operazioni di trasferimento del denaro verso la Cina, trattandosi di somme considerevoli, venivano effettuate da Sofitel con operazioni di home banking, riferibili a token associato all'utenza di [OSCURATO:PERSONA], che si limitava ad eseguire le direttive dell'odierno ricorrente. In relazione alle utenze telefoniche, con le quali venivano effettuati, tramite home banking, i bonifici da parte di SSI in favore di Sofitel, la Corte territoriale chiarisce che i token erano riferibili alle utenze intestate alla sorella del prevenuto ovvero ad una cittadina cinese il cui numero di telefono era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in una interlocuzione del marzo del 2021, quale utenza a lui in uso e sulla quale egli potesse essere richiamato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte territoriale si è attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex aliis, Sez. 5, n. 9088 del 28/11/2025, dep. 2026; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01). L'importante è che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata; l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice 5(Sez. 4, n. 3960 del 17/4/2025, dep. 2026; Sez. U, n. '6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). Nel caso in esame, la difesa sollecita una rilettura dei dati probatori, non consentita in questa sede, limitandosi ad isolare i singoli indizi, senza procedura ad una valutazione globale della prova indiziaria. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Occorre preliminarmente osservare che, nel provvedimento impugnato, risultano irrogate, le pene accessorie previste in misura non fissa dal d.lgs. 74/2000, art. 12 e segnatamente: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese b) l'incapacità a contrarre con la [OSCURATO:PERSONA], c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno e mesi sei, nonché quella fissa dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. E' noto che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 2, n. 26262 del 17/6/2025; Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paterno', Rv. 277972- 01; Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). Nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla dosimetria delle pene accessorie. Il giudice della cognizione ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare le predetta sanzioni nella misura massima. La Corte di appello, nella determinazione delle pene accessorie, dopo aver richiamato i criteri ermeneutici di cui all'art. 133 cod. pen., per giustificarne l'applicazione nella misura massima, ha ampiamento motivato sulla gravità dei fatti, sulla negativa personalità dell'imputato, sull'entità milionaria degli importi sottratti al pagamento dell'erario, evidenziando come le pene accessorie attengono ad ambiti (le posizioni apicali nella attività di impresa, i rapporti con la pubblica amministrazione e le funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria) nei quali è assai elevata la prognosi di replica di condotte analoghe, come nel caso in esame, anche in ragione della comprovata incapacità di autodeterminazione del prevenuto, persino in costanza di processo e a seguito dell'applicazione di misura cautelare. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, 6tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M