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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22398/2026

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’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controSo.g.e.t. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 1109/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA]ANGELO impugnò il preavviso di fermo amministrativo n.14193/2022 sull’autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] Tg. [OSCURATO:TARGA], notificato il28/01/2022, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del Comune diNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Camerota, contestò il mancato pagamento della TARI/TARES annualità2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, richiedendo il versamento della sommacomplessiva di € 1.667,31.La ricorrente, in particolare, eccepì di non aver ricevuto le ingiunzionidi pagamento presupposte all’atto impugnato, contestando altresì che ilpreavviso non era sottoscritto dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché deducendone l’illegittimità in ragione della natura dibene strumentale dell’autovettura; dedusse, ancora, difetto dilegittimazione passiva trattandosi di obbligazione riferibile alla società“Centro di odontoiatria estetica e riabilitativa S.a.s.”, non più attivadall’anno 2014 e, infine, eccepì la prescrizione con riferimento alla pretesadell’annualità 2013.2.Il ricorso venne respinto, escludendosi che la procedura di fermo,come invocata dalla ricorrente, avesse natura esecutiva.La contribuente propose appello, ribadendo la violazione delladisciplina del beneficium excussionis e sostenendo che, essendo pendentealtro giudizio in Corte Cassazione inerente la medesima pretesa tributariaavrebbe dovuto sospendersi, necessariamente, il procedimento.Di fronte alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dallaricorrente il giudice del gravame affermò che «Preliminarmente va chiaritoche nel caso in narrativa non si verte nell’ipotesi invocata dall’appellantedi cui all’art. 39, comma 1-bis, D. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto dettanorma limita l'ipotesi di sospensione necessaria alle ipotesi in cui essastessa od altra commissione tributaria deve risolvere una controversia,dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Orbene, chiaritoaltresì che il preavviso di fermo non ha natura di atto di esecuzione,qualificandosi esso come atto cautelare, funzionale alla futura esecuzione,mentre la strumentalità del bene all’attività d’impresa risulta un meropredicato che va provato dal contribuente entro un termine tassativo, vadato atto che il presente giudizio ha ad oggetto il preavviso di fermoNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativo alla autovettura NZ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA], mentre quello di cui allarichiamata sentenza n. 25/5/2023 di questa Corte, su cui pende gravameper Cassazione, ha ad oggetto il preavviso di fermo relativo adautovettura [OSCURATO:PERSONA]Type.

Dunque, non si tratta di duplicazione diprocedimenti esecutivi, bensì della facoltà del creditore di valersicumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dallalegge (cfr. art. 483 c.p.c.) e, di conseguenza, pur essendo la debenza lamedesima (Tari 2014-2017), l’aver la So.g.e.t. proceduto su beni diversiper soddisfare il proprio credito, comporta che resti solo possibile ma noncerto che la decisione di una controversia sia idonea alla definizione anchedell’altro giudizio”.Sicché fu esclusa l’applicazione della disposizione invocata dallacontribuente.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a 2 motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso e laricorrente ha tempestivamente chiesto la decisione della causa.E’ stata depositata memoria illustrativa.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 laCorte ha riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazionee/o interpretazione dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Secondo laricorrente il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa delladecisione del proc.

R.g. 15161 del 2023, pendente dinanzi alla Corte diCassazione atteso che la pretesa tributaria era la stessa ancorché rivoltaal Centro di odontoiatria estetica e riabilitativa s.a.s. della quale laricorrente era legale rappresentante pro tempore.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Come anche evidenziato nella proposta di definizione anticipata, da unlato, la doglianza non si confronta con la ratio decidendi sottesa allapronuncia impugnata (secondo cui l’aver la So.g.e.t. proceduto su benidiversi per soddisfare il proprio credito comporta che resti solo possibile,ma non certo, che la decisione di una controversia sia idonea alladefinizione anche dell’altro giudizio) e, dall’altro lato con il principioapplicabile nella specie secondo cui “Qualora tra due giudizi esista unrapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causadipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancorapendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita consentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causadipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio ingiudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo disospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere insenso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazioneprognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata (Cass. Sez.

T,n. 7952/2024).2.

Con la seconda censura si denuncia l’omessa o insufficientemotivazione in ordine al c.d. beneficium excussionis ex artt. 2304, 2315,2461 e 2268 c.c. e violazione di legge in relazione all’art. 360 comma 5c.p.c.Secondo la ricorrente la motivazione della decisione oltre ad esserepressoché inesistente confliggerebbe con la normativa citata in rubrica.Il passo motivazionale impugnato è in particolare il seguente:“Orbene, chiarito altresì che il preavviso di fermo non ha natura di atto diesecuzione, qualificandosi esso come atto cautelare, funzionale alla futuraesecuzione, mentre la strumentalità del bene all’attività d’impresa risultaun mero predicato che va provato dal contribuente entro un terminetassativo, va dato atto che il presente giudizio ha ad oggetto il preavvisodi fermo relativo alla autovettura NZ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA], mentre quello diNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui alla richiamata sentenza n. 25/5/2023 di questa Corte, su cui pendegravame per Cassazione, ha ad oggetto il preavviso di fermo relativo adautovettura [OSCURATO:PERSONA]Type.Dunque, non si tratta di duplicazione di procedimenti esecutivi, bensìdella facoltà del creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi diespropriazione forzata previsti dalla legge (cfr. art. 483 c.p.c.) e, diconseguenza, pur essendo la debenza la medesima (Tari 2014-2017),l’aver la So.g.e.t. proceduto su beni diversi per soddisfare il propriocredito, comporta che resti solo possibile ma non certo che la decisione diuna controversia sia idonea alla definizione anche dell’altro giudizio2.1.

Il motivo così come rubricato è in parte infondato ed in parteinammissibile essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme.Invero, come già osservato dal consigliere delegato nella proposta didefinizione anticipata, le decisioni di primo (all. 5, pagina 2) e di secondogrado (all. 7, terza pagina) si basano sulle stesse ragioni e questioni difatto, ossia che le procedure di fermo amministrativo non avevano ilmedesimo oggetto; e, comunque, era onere della contribuente darnediversa dimostrazione (ex plurimis, Cass. n. 24508/2022).Il motivo è ulteriormente inammissibile perché con esso si censura lasentenza per insufficiente motivazione, non più denunciabile in questasede e poiché non contiene diversi profili non direttamente riferibili alladoglianza così come rubricata.Nel motivo sono presenti anche profili con i quali si contestainammissibilmente la valutazione delle emergenze probatorie effettuatadal giudice di merito.A ciò deve infine aggiungersi un’ulteriore valutazione.2.2 Il motivo è, inoltre, infondato perché il fermo amministrativodisposta dall’amministrazione finanziaria per la riscossione coattiva deicrediti.Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Infatti, già da tempo le Sezioni Unite, con sentenza n. 15354 del 22luglio 2015, hanno affermato che il fermo amministrativo di beni mobiliregistrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma diprocedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittivavolta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa,sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesacreditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in temadi riparto della competenza per materia e per valore (S.U. n. 15354 del2015).La ricorrente era già destinataria di ingiunzione di pagamento, ed erain questa sede che il beneficium excussionis andava fatto valere; unavolta consolidatasi la pretesa riscossiva (sulla base dell’ingiunzione) ilfermo in trattazione non integrava un atto di espropriazione forzataquanto piuttosto la realizzazione di una procedura a questa alternativavolta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. Sez.

U., n.15354/2015; v., altresì, Cass. Sez.

U., n. 10672/2009).3.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.Le Sezioni Unite della Corte – nel rimarcare l’immediata applicabilitàdelle disposizioni di cui al novellato art. 380-bis cod. proc. civ. conriferimento ai «giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain Camera di consiglio» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6)Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026- hanno statuito, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che l'art.380-bis, comma 3, cod. proc. civ. – il quale, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa diabuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione delproponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez.

U., 27 settembre 2023,n. 27433).Mentre, allora, va determinata in € 900,00 la somma da versare infavore della Cassa delle ammende, la disposizione sanzionatoria di cuiall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. va quantificata in € 1.900,00 e,così, correlata alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,avendo la Corte già rilevato che il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffeforensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata allamisura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovveroad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v.già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 15 dicembre2022, n. 36874; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., 21 novembre2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.900.00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché, ai sensi dell’art. 396, terzo comma, cod. proc. civ., dellaulteriore somma di € 1.900,00; condanna la ricorrente al versamento dellaNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026somma di € 900,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che, aisensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilproposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma il 14.1.2026Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controSo.g.e.t. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 1109/2024 depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA]ANGELO impugnò il preavviso di fermo amministrativo n.14193/2022 sull’autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] Tg. [OSCURATO:TARGA], notificato il28/01/2022, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del Comune diNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Camerota, contestò il mancato pagamento della TARI/TARES annualità2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, richiedendo il versamento della sommacomplessiva di € 1.667,31.La ricorrente, in particolare, eccepì di non aver ricevuto le ingiunzionidi pagamento presupposte all’atto impugnato, contestando altresì che ilpreavviso non era sottoscritto dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché deducendone l’illegittimità in ragione della natura dibene strumentale dell’autovettura; dedusse, ancora, difetto dilegittimazione passiva trattandosi di obbligazione riferibile alla società“Centro di odontoiatria estetica e riabilitativa S.a.s.”, non più attivadall’anno 2014 e, infine, eccepì la prescrizione con riferimento alla pretesadell’annualità 2013.2.Il ricorso venne respinto, escludendosi che la procedura di fermo,come invocata dalla ricorrente, avesse natura esecutiva.La contribuente propose appello, ribadendo la violazione delladisciplina del beneficium excussionis e sostenendo che, essendo pendentealtro giudizio in Corte Cassazione inerente la medesima pretesa tributariaavrebbe dovuto sospendersi, necessariamente, il procedimento.Di fronte alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dallaricorrente il giudice del gravame affermò che «Preliminarmente va chiaritoche nel caso in narrativa non si verte nell’ipotesi invocata dall’appellantedi cui all’art. 39, comma 1-bis, D. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto dettanorma limita l'ipotesi di sospensione necessaria alle ipotesi in cui essastessa od altra commissione tributaria deve risolvere una controversia,dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Orbene, chiaritoaltresì che il preavviso di fermo non ha natura di atto di esecuzione,qualificandosi esso come atto cautelare, funzionale alla futura esecuzione,mentre la strumentalità del bene all’attività d’impresa risulta un meropredicato che va provato dal contribuente entro un termine tassativo, vadato atto che il presente giudizio ha ad oggetto il preavviso di fermoNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativo alla autovettura NZ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA], mentre quello di cui allarichiamata sentenza n. 25/5/2023 di questa Corte, su cui pende gravameper Cassazione, ha ad oggetto il preavviso di fermo relativo adautovettura [OSCURATO:PERSONA]Type. Dunque, non si tratta di duplicazione diprocedimenti esecutivi, bensì della facoltà del creditore di valersicumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dallalegge (cfr. art. 483 c.p.c.) e, di conseguenza, pur essendo la debenza lamedesima (Tari 2014-2017), l’aver la So.g.e.t. proceduto su beni diversiper soddisfare il proprio credito, comporta che resti solo possibile ma noncerto che la decisione di una controversia sia idonea alla definizione anchedell’altro giudizio”.Sicché fu esclusa l’applicazione della disposizione invocata dallacontribuente.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a 2 motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso e laricorrente ha tempestivamente chiesto la decisione della causa.E’ stata depositata memoria illustrativa.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 laCorte ha riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazionee/o interpretazione dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Secondo laricorrente il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa delladecisione del proc. R.g. 15161 del 2023, pendente dinanzi alla Corte diCassazione atteso che la pretesa tributaria era la stessa ancorché rivoltaal Centro di odontoiatria estetica e riabilitativa s.a.s. della quale laricorrente era legale rappresentante pro tempore.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Come anche evidenziato nella proposta di definizione anticipata, da unlato, la doglianza non si confronta con la ratio decidendi sottesa allapronuncia impugnata (secondo cui l’aver la So.g.e.t. proceduto su benidiversi per soddisfare il proprio credito comporta che resti solo possibile,ma non certo, che la decisione di una controversia sia idonea alladefinizione anche dell’altro giudizio) e, dall’altro lato con il principioapplicabile nella specie secondo cui “Qualora tra due giudizi esista unrapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causadipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancorapendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita consentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causadipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio ingiudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo disospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere insenso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazioneprognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata (Cass. Sez. T,n. 7952/2024).2. Con la seconda censura si denuncia l’omessa o insufficientemotivazione in ordine al c.d. beneficium excussionis ex artt. 2304, 2315,2461 e 2268 c.c. e violazione di legge in relazione all’art. 360 comma 5c.p.c.Secondo la ricorrente la motivazione della decisione oltre ad esserepressoché inesistente confliggerebbe con la normativa citata in rubrica.Il passo motivazionale impugnato è in particolare il seguente:“Orbene, chiarito altresì che il preavviso di fermo non ha natura di atto diesecuzione, qualificandosi esso come atto cautelare, funzionale alla futuraesecuzione, mentre la strumentalità del bene all’attività d’impresa risultaun mero predicato che va provato dal contribuente entro un terminetassativo, va dato atto che il presente giudizio ha ad oggetto il preavvisodi fermo relativo alla autovettura NZ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA], mentre quello diNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui alla richiamata sentenza n. 25/5/2023 di questa Corte, su cui pendegravame per Cassazione, ha ad oggetto il preavviso di fermo relativo adautovettura [OSCURATO:PERSONA]Type.Dunque, non si tratta di duplicazione di procedimenti esecutivi, bensìdella facoltà del creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi diespropriazione forzata previsti dalla legge (cfr. art. 483 c.p.c.) e, diconseguenza, pur essendo la debenza la medesima (Tari 2014-2017),l’aver la So.g.e.t. proceduto su beni diversi per soddisfare il propriocredito, comporta che resti solo possibile ma non certo che la decisione diuna controversia sia idonea alla definizione anche dell’altro giudizio2.1. Il motivo così come rubricato è in parte infondato ed in parteinammissibile essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme.Invero, come già osservato dal consigliere delegato nella proposta didefinizione anticipata, le decisioni di primo (all. 5, pagina 2) e di secondogrado (all. 7, terza pagina) si basano sulle stesse ragioni e questioni difatto, ossia che le procedure di fermo amministrativo non avevano ilmedesimo oggetto; e, comunque, era onere della contribuente darnediversa dimostrazione (ex plurimis, Cass. n. 24508/2022).Il motivo è ulteriormente inammissibile perché con esso si censura lasentenza per insufficiente motivazione, non più denunciabile in questasede e poiché non contiene diversi profili non direttamente riferibili alladoglianza così come rubricata.Nel motivo sono presenti anche profili con i quali si contestainammissibilmente la valutazione delle emergenze probatorie effettuatadal giudice di merito.A ciò deve infine aggiungersi un’ulteriore valutazione.2.2 Il motivo è, inoltre, infondato perché il fermo amministrativodisposta dall’amministrazione finanziaria per la riscossione coattiva deicrediti.Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026Infatti, già da tempo le Sezioni Unite, con sentenza n. 15354 del 22luglio 2015, hanno affermato che il fermo amministrativo di beni mobiliregistrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma diprocedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittivavolta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa,sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesacreditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in temadi riparto della competenza per materia e per valore (S.U. n. 15354 del2015).La ricorrente era già destinataria di ingiunzione di pagamento, ed erain questa sede che il beneficium excussionis andava fatto valere; unavolta consolidatasi la pretesa riscossiva (sulla base dell’ingiunzione) ilfermo in trattazione non integrava un atto di espropriazione forzataquanto piuttosto la realizzazione di una procedura a questa alternativavolta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. Sez. U., n.15354/2015; v., altresì, Cass. Sez. U., n. 10672/2009).3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono,altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.Le Sezioni Unite della Corte – nel rimarcare l’immediata applicabilitàdelle disposizioni di cui al novellato art. 380-bis cod. proc. civ. conriferimento ai «giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain Camera di consiglio» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6)Numero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026- hanno statuito, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che l'art.380-bis, comma 3, cod. proc. civ. – il quale, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa diabuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione delproponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U., 27 settembre 2023,n. 27433).Mentre, allora, va determinata in € 900,00 la somma da versare infavore della Cassa delle ammende, la disposizione sanzionatoria di cuiall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. va quantificata in € 1.900,00 e,così, correlata alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,avendo la Corte già rilevato che il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffeforensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata allamisura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovveroad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v.già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 15 dicembre2022, n. 36874; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., 21 novembre2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.900.00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché, ai sensi dell’art. 396, terzo comma, cod. proc. civ., dellaulteriore somma di € 1.900,00; condanna la ricorrente al versamento dellaNumero registro generale 8927/2024Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 22398/2026Data pubblicazione 30/06/2026somma di € 900,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che, aisensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilproposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma il 14.1.2026Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 22398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris