CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato atto che si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612, comma 1 e 2, cod. pen. alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere, la Corte di merito, ritenuto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 612 cod. pen. e per avere, di conseguenza, irrogato una pena detentiva per un reato che avrebbe dovuto essere di competenza del Giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). 2. Se ne deduce l'inammissibilità della censura mossa nel ricorso circa la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata al prevenuto ai sensi dell'art. 612, comma 2, cod. pen. (così da non potersi neppure prospettare l'illegalità della pena per il delitto base che ne residuerebbe e che sarebbe di competenza del Giudice di pace). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. /— Così deciso, in Roma il 21