CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 34173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 12 marzo 2021, il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava Alessandro MONACI responsabile di due episodi, avvinti dalla continuazione, di violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertati nelle date del 28 settembre e 10 ottobre 2018, e lo condannava alla pena di otto mesi e quindici giorni di arresto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2022, la Corte di appello di Milano riduceva la pena inflitta all'imputato a sei mesi di arresto, partendo da una pena base di otto mesi e quindici giorni di arresto, ridotta a cinque mesi e venti giorni per le attenuanti generiche e aumentata di dieci giorni per la seconda violazione. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 con riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo stati travalicati i limiti edittali di pena previsti dalla norma. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in adesione alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre premettere che l'art. 76, comma 3, prima parte, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede che il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2 ("Foglio di via obbligatorio") è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Si tratta di una forbice edittale che, nel caso di specie, non è stata rispettata né dal giudice di primo grado (partito addirittura, e incomprensibilmente, da una pena base di un anno di arresto) né dal giudice di appello. 2.1. Anche quest'ultimo, infatti, è partito da una pena base (otto mesi e quindici giorni, ovvero da quella inflitta conclusivamente dal Tribunale) di entità superiore al limite edittale massimo di legge (sei mesi di arresto), dunque, da una misura assolutamente non consentita. 3. Tanto basta per imporre l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che procederà alla rideterminazione della pena nei confronti dell'imputato attenendosi ai limiti edittali previsti dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigliere estens