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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11237/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clA ha concluso chiedendo 431/4-ei' Ltz :J2 Licytó il difensore ..kte-t` 1-4-r-14C- 4 e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, oltre che del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato quest'ultimo colpevole dei reati a lui ascritti di cui agli arttt. 624 c.p. e 707 c.p. 2.Ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 99 comma 4 62 bis CP 133 CPE 81 capoverso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in relazione al trattamento sanzìonatorio.

La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente la recidiva di cui all'articolo 99 comma 4 avallando pedissequamente la decisione del giudice di primo grado senza valutare una serie di elementi quali ad esempio la riprovevolezza della condotta, la pericolosità del suo autore, il grado di offensività dei comportamenti, limitandosi a un mero richiamo dei precedenti penali dell'imputato senza aggiungere alcunché in merito alla personalità della agente e delle entità complessiva del fatto; sicché la motivazione della sentenza impugnata è da ritenere del tutto apparente sul punto; la sentenza è altresì viziata in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente al riguardo, pure a fronte di una specifica dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata nell'interesse dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 157 CPE 129 CP lamenta in particolare la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'articolo 707 CP per intervenuta prescrizione; dalla mera lettura dell'imputazione risulta che il fatto di reato in argomento è stato posto in essere in data 21 Febbraio 2014, dunque ad avviso della difesa il dies ad quem di prescrizione del reato è da collocarsi in data 21/10/2020 essendo la pena massima prevista per la contravvenzione pari ad un tetto massimo di quattro anni, con un aumento sia per la recidiva che per gli anni interruttivi; sicché rimane evidente come il termine massimo di prescrizione fosse decorso prima della sentenza della Corte d'appello; quindi dovendosi ritenere ammissibile il ricorso a tal fine proposta secondo quando statuito da sezioni unite n 12602/2015 si insta affinché questa Corte annulli la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato di cui all'articolo 707 per intervenuta prescrizione

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in particolare per la declaratoria di prescrizione del reato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cp. 4.11 ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. in quanto già estinto per prescrizione; è inammissibile nel resto. 4.1.11 primo motivo sul riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la corte di appello, a differenza di quanto si afferma in ricorso, ampiamente motivato sulla ricorrenza dei presupposti della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale contestata e riconosciuta dal giudice di primo grado, osservando che al momento della consumazione del reato, il ricorrente risultava gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestavano una sua maggiore capacità criminale e pericolosità sociale, e ha su tali basi confermato la sua applicazione, pur non obbligatoria (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015) (v., mutatis mutandis, Sez. 5, Sentenza n. 3799 del 15/01/2018).

Inoltre, sulla mancata concessione delle generiche, va detto che in tema di concessione di attenuanti e di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica di valutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli articoli 62-bis, 69 e 132 cod. pen., relativamente al quale non si rinvengono, nella specie, elementi di criticità; laddove nel caso di specie la Corte di appello ha negato il riconoscimento, escludendo che alla circostanza della sottoposizione dell'imputato per breve tempo a un programma farmacologico presso il Sert di Bologna rappresenti un motivo giustificativo della concessione delle attenuanti generiche dal momento che risulta che tale programma è stato interrotto dallo stesso imputato e che il reato qui commesse risale all'inverno successivo.

4.2. Quanto alla deduzione di prescrizione del reato di cui all'art. 707 cp, va osservato che ovviamente la recidiva giustamente contestata limitatamente al delitto di cui al capo 1 non è riferibile alla contravvenzione in relazione alla quale si è chiesta la declaratoria di prescrizione, pertanto il termine massimo di prescrizione della contravvenzione in parola, pari a 4 anni pure considerando il complessivo periodo di sospensione per giorni 112, è spirato in data 13.6.2019; né potrebbe essere di ostacolo alla declaratoria di prescrizione il fatto che essa sia maturata prima della pronuncia di secondo grado dal momento che alla stregua di quanto hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep.25/03/2016), Ricci, Rv. 266818 - 01, ciò che rileva è che essa sia stata quanto meno dedotta nel ricorso, la cui inammissibilità nel resto in altri termini non preclude a questa Corte di rilevare la prescrizione applicando l'art. 129 del codice di rito (secondo la quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.

In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perche' estinto per prescrizione, e che di conseguenza deve essere eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa.

Nel resto il ricorso è da dichiarare inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perche' estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 50 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clA ha concluso chiedendo 431/4-ei' Ltz :J2 Licytó il difensore ..kte-t` 1-4-r-14C- 4 e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, oltre che del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato quest'ultimo colpevole dei reati a lui ascritti di cui agli arttt. 624 c.p. e 707 c.p. 2.Ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 99 comma 4 62 bis CP 133 CPE 81 capoverso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in relazione al trattamento sanzìonatorio. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente la recidiva di cui all'articolo 99 comma 4 avallando pedissequamente la decisione del giudice di primo grado senza valutare una serie di elementi quali ad esempio la riprovevolezza della condotta, la pericolosità del suo autore, il grado di offensività dei comportamenti, limitandosi a un mero richiamo dei precedenti penali dell'imputato senza aggiungere alcunché in merito alla personalità della agente e delle entità complessiva del fatto; sicché la motivazione della sentenza impugnata è da ritenere del tutto apparente sul punto; la sentenza è altresì viziata in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente al riguardo, pure a fronte di una specifica dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata nell'interesse dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 157 CPE 129 CP lamenta in particolare la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'articolo 707 CP per intervenuta prescrizione; dalla mera lettura dell'imputazione risulta che il fatto di reato in argomento è stato posto in essere in data 21 Febbraio 2014, dunque ad avviso della difesa il dies ad quem di prescrizione del reato è da collocarsi in data 21/10/2020 essendo la pena massima prevista per la contravvenzione pari ad un tetto massimo di quattro anni, con un aumento sia per la recidiva che per gli anni interruttivi; sicché rimane evidente come il termine massimo di prescrizione fosse decorso prima della sentenza della Corte d'appello; quindi dovendosi ritenere ammissibile il ricorso a tal fine proposta secondo quando statuito da sezioni unite n 12602/2015 si insta affinché questa Corte annulli la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato di cui all'articolo 707 per intervenuta prescrizione 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in particolare per la declaratoria di prescrizione del reato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cp. 4.11 ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. in quanto già estinto per prescrizione; è inammissibile nel resto. 4.1.11 primo motivo sul riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la corte di appello, a differenza di quanto si afferma in ricorso, ampiamente motivato sulla ricorrenza dei presupposti della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale contestata e riconosciuta dal giudice di primo grado, osservando che al momento della consumazione del reato, il ricorrente risultava gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestavano una sua maggiore capacità criminale e pericolosità sociale, e ha su tali basi confermato la sua applicazione, pur non obbligatoria (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015) (v., mutatis mutandis, Sez. 5, Sentenza n. 3799 del 15/01/2018). Inoltre, sulla mancata concessione delle generiche, va detto che in tema di concessione di attenuanti e di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica di valutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli articoli 62-bis, 69 e 132 cod. pen., relativamente al quale non si rinvengono, nella specie, elementi di criticità; laddove nel caso di specie la Corte di appello ha negato il riconoscimento, escludendo che alla circostanza della sottoposizione dell'imputato per breve tempo a un programma farmacologico presso il Sert di Bologna rappresenti un motivo giustificativo della concessione delle attenuanti generiche dal momento che risulta che tale programma è stato interrotto dallo stesso imputato e che il reato qui commesse risale all'inverno successivo. 4.2. Quanto alla deduzione di prescrizione del reato di cui all'art. 707 cp, va osservato che ovviamente la recidiva giustamente contestata limitatamente al delitto di cui al capo 1 non è riferibile alla contravvenzione in relazione alla quale si è chiesta la declaratoria di prescrizione, pertanto il termine massimo di prescrizione della contravvenzione in parola, pari a 4 anni pure considerando il complessivo periodo di sospensione per giorni 112, è spirato in data 13.6.2019; né potrebbe essere di ostacolo alla declaratoria di prescrizione il fatto che essa sia maturata prima della pronuncia di secondo grado dal momento che alla stregua di quanto hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep.25/03/2016), Ricci, Rv. 266818 - 01, ciò che rileva è che essa sia stata quanto meno dedotta nel ricorso, la cui inammissibilità nel resto in altri termini non preclude a questa Corte di rilevare la prescrizione applicando l'art. 129 del codice di rito (secondo la quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perche' estinto per prescrizione, e che di conseguenza deve essere eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa. Nel resto il ricorso è da dichiarare inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perche' estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 50 di
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