CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 33006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: r‘, ni -1-IrTITI-A pi A T-1,r%. T :I 1-1 1f.O I. " -I W1 r I L.1 SA. Arl I• \ 1 1 4. 4 4.5./ la I 11,41 V 1-1 Il 44 1/ NI / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Alteri° ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza pronunciata in data 08/02/2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. 2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto Lui!, data deirentrata in vigore celia iegge n. lui dei Lui!, con cui si e esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale (lena Lorte ai cassazione (artt. comma i, e bli, comma i, coa. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, c'ella sottoscrizione aei ricorso, sia ia sottoscrizione aei aifensore per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma deWart. blu, comma coa. proc. pen., introdotto aalia medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremiìa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore deìia Cassa celie ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2