CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 24079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente-controMinistero dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato;-resistente-avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi n. 6148/2026depositato il 17/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dallaPresidente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14507/2026Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24079/2026Data pubblicazione 27/07/2026Rilevato che la notifica del ricorso è stata effettuata pressol’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce invece che pressol’Avvocatura generale dello Stato, come previsto dalla legge;Considerato che il vizio rilevato integra una nullità della notificazionedel tutto sanabile come da orientamento costante di questa Corte (S.U. n. 608 del 2025; Cass. sez.I, 6300 del 2023;Considerato, altresì che il ricorso non appare prima facie inammissibile(Cass. sez. I, 6924 del 2020);considerato, infine che il ricorso è assoggettato alla nuova disciplinanormativa fissata nell’art. 14 .1 d.lgs n. 286 del 1998;ritenuta, pertanto, la necessità di disporre la rinnovazione dellanotificazione del ricorso, in tempi brevi, trattandosi di materiasottratta alla sospensione feriale dei termini processuali; P.Q.Mdispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per Cassazioneall’Avvocatura generale dello Stato con termine per l’adempimento fino al[OSCURATO:DATA_NASCITA]Roma, il 24/07/2026La PresidenteMaria Acierno