CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 34026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 13/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 18/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 comma secondo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale con riferimento all'attribuibilità della condotta contestata al ricorrente, nonché la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del Tribunale - ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, alterando la documentazione medica per dimostrare una falsa inabilità permanente ed ottenendo un indennizzo dalla compagnia assicurativa ben maggiore rispetto a quello dovuto, ha integrato perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando siffattamente la versione alternativa riproposta dalla difesa in questa sede; si veda, altresì, pag. 7 della sentenza impugnata in ordine alla pena inflitta, ove la Corte di appello, nel pieno possesso del suo potere discrezionale ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. e condividendo le ragioni già espresse dal primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha chiarito come la pena inflitta sia da ritenersi equa e proporzionata ai fatti, in considerazione delle modalità della condotta (commessa nell'esercizio della propria attività professionale) ed in ragione dei numerosi (seppur datati) precedenti penali, che insieme giustificano il discostamento dal minimo edittale ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate altresì per la carenza di qualsivoglia elemento suscettibile di positivo apprezzamento, in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/0