CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 40071/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, letto il ricorso dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento impugnato; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale M arco Patarnello che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611,commi 1 e 1- biscod. p roc . p en . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 24 /0 7 /2025 del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che aveva revocato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari, ha applicato all’indagata la misura interdittiva di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di mesi sei.Con il provvedimento cautelare si contesta alla ricorrente, ai capi 1) e 2) della rubrica, di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell’Unione Europea, a cagione delle cariche rivestite nelle società e/o ditte individuali strumentali all’attuazione del programma criminoso, nonché il concorso nel delitto di cui all’art. 640-biscod. pen. 2. La difesa affida il ricorso adue motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) della rubrica (partecipazione ad associazione per delinquere e concorso nel delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.), con specifico riferimento alla gravità indiziaria. In particolare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente) nel corso dell’interrogatorio di garanzia,doveva escludersi la natura fraudolenta del meccanismo di“triangolazione” accertato dalla Guardia di Finanza che faceva leva unicamente sul dato, non affatto dirimente alla stregua della normativa di settore, costituito dall’assenza di un trasferimento materiale del prodotto ortofrutticolo presso i magazzini della [OSCURATO:PERSONA] S EGES . La circostanza che la metodica della “triangolazione” fosse utilizzata dalla molteplicità delle ditte socie della A [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuta lecita e consentita (e ciò anche in forza di un orientamento della normativa di settore comunitaria) e che l’effettivo dominus delle operazioni riconducibili alle imprese agricole del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse unicamente il coindagato deponeva, altresì, per l’assenza in capo alla ricorrente del dolo di concorso nei reati contestati. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza e/o l’ erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 292, lett. c), c-bis, cod. proc. pen., anche in relazione alla legge n. 47 del 2015 ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari. La circostanza, addotta dal Tribunale a fondamento dell’attualità della cautela -e ricavata dal fatto che il meccanismo criminoso riconducibile ad A LMA S EGES sarebbe stato ideato e realizzato sino ad epoca recente - non poteva ritenersi spendibile per la ricorrente in quanto, al di là delle dichiarazioni liberatorie rilasciate in suo favore dal padre [OSCURATO:PERSONA], era mutata radicalmente la compagine societaria e amministrativa della predetta società cooperativa,di talché ella non aveva alcun potere di incidere sulle scelte strategiche ed aziendali dell’O.P.,ovvero di fornire un qualsivoglia apporto per beneficiare di ulteriori aiuti comunitari, tenuto conto che ella ha rivestito il ruolo di consigliere solo dal 27/06/2019 al 07/07/2020. Né poteva ritenersi rilevante,in punto di attualità delle esigenze cautelari, la circostanza che la stessa ricorrente avesse costituito, a seguito della cessazione nell’ottobre 2013 della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (indicata nell’imputazione quale ditta produttrice coinvolta nel meccanismo illecito), la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. -divenuta anch’essa uno dei tanti produttori conferenti della [OSCURATO:PERSONA] -che, secondo l’accusa, costituisce l’escamotage per sviare le indagini e, soprattutto, proseguire nella collaudata attività illecita. In realtà, si rappresenta come tale compagine, al pari di tutte le ditte individualidel gruppo [OSCURATO:PERSONA], precedentemente socie di detta società cooperativa, avevano formalizzato il recesso dalla cooperativa per come confermato dal contenuto del verbale assembleare dei soci [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. C ontrariamente a quanto affermato dal Tribunale che ne aveva disatteso lavalenza stante l’assenza della presa d’atto da parte del c.d.a., si rappresenta come si fosse allegato che l’assemblea dei soci, pur dando atto che si trattava diunargomento di competenza del c.d.a., aveva approvato, in ragione dell’urgenza,le richieste di recesso dei soci produttori, autorizzando il presidente a provvedere alle relative annotazioni sul registro soci a far data dalla richiesta (con decorrenza 11 maggio 2025). Peraltro, si evidenzia c he i conferimenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla già menzionatasocietà cooperativa [OSCURATO:PERSONA] fossero cessati al marzo 2025 e non al 19 maggio 2025 per come riportato dall’annotazione della G.d.F. (sul punto si precisa che la stessa ordinanza impugnata, dopo avere riportato il dato ricavato dall’annotazione,nella pagina successiva aveva però dato atto che i conferimenti fossero cessati al marzo 2025). Analogamente priva di rilievo in punto di attualità era l’affermazione, tratta dall’informativa della Guardia di Finanzadel 26/06/2025, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avesse girato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i contributi comunitari ai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], quali legali rappresentantidelle ditte aventi la qualità di socie produttrici della cooperativa, trattandosi di versamenti relativi ad una fase temporale ed amministrativa antecedente alla richiesta di recesso avanzate da parte delle ditte individuali. Si censura, poi, l’affermazione che la ricorrente avrebbe potuto nuovamente prestarsi all’intestazione fittizia e formale di rinnovate società agricole di famiglia, tenuto conto che il padre continuerebbea gestire di fatto le imprese di famiglia e che il dato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è ancora cliente finale di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe documentalmente smentito. Si trattava di una prospettazione fondata su variabili astratte e congetturali tenuto conto della mutata veste societaria di [OSCURATO:PERSONA], del recesso d elle ditte quali soci produttrici di cui l’indagato sarebbe stato gestore di fatto e dell’ulteriore rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è (e non lo è mai stata) sociaproduttrice di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò ne conseguiva l’impossibilità tecnica di rinnovare analoghe condotte criminose da parte del medesimo nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si rappresenta l’assoluta inconferenza del dato “di allarme”,pure citato dal Tribunale,che dovrebbe ricavarsi dal coinvolgimento delle ditte agricole di famiglia gestite da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in un’altra indagine pendente presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il [OSCURATO:PERSONA] è indagato unicamente per il reato di sfruttamento di mano d’opera e nessuna connessione sussiste con il presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 2. Il primo motivo, che investe la gravità indiziaria,è inammissibile. Al riguardo, vanno anzitutto ricostruiti i segmenti della vicenda processuale che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato. La ricorrente, dopo essere stata raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridell’8 aprile 2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, comma 2,e 110, 640-bis cod. pen., non ha interposto riesame e la difesa, a seguito dell’interrogatorio di garanzia in cui l’indagata ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha ricondotto al padre [OSCURATO:PERSONA] tutta l’attività di commercializzazione dei prodotti e la gestione delleaziende dell’omonimo gruppo, ha presentato istanza di revoca della misura cautelare depositata il 12 maggio 2025. La richiesta di revoca si fonda anzitutto sulla richiamata estraneità della ricorrente alla tesi accusatoria e, in particolare, alle dinamiche inerenti al conferimento, all’intermediazione e alla vendita dei prodotti agricoli, in forza della circostanza che l’effettivo gestore di fatto della ditta individuale di cui ella era titolare era riferibile, al pari delle altre ditte degli altri familiari, al padre, cui competeva parimenti la gestione della filiera volta alla vendita dei prodotti agricoli. Inoltre, con riferimento alla qualità di consigliere di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] SEGESCooperativa, tra l’altro per un periodo limitato, se ne richiama la mera natura formale, l’assenza di ingerenze sulla gestione, anche in ragione delle condizioni personali in cui la ricorrente all’epoca si trovava. Per tali ragioni, dovevano ritenersi venute meno le esigenze cautelari individuate dal Gip nel pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con un unico provvedimento del 15 maggio 2025, revocava le misure cautelari a tutti gli indagati sul rilievo, ritenuto decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, dell’avvenuta dimissione dalle cariche di consiglieri di amministrazione della O.P. [OSCURATO:PERSONA] SEGESe del fatto che gli indagati hanno altresì proceduto a recedere dalla qualità di soci della già menzionata compagine cooperativa ritenuta la base strumentale dell’associazione per delinquere contestata. Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Pubblico ministero con appello del 23 maggio 2025, contestando che le allegazioni difensive fossero idonee a ritenere cessate le esigenze cautelari in relazione ai diversi pericula evocati, evidenziando, da un lato, che dalla mera notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non poteva farsi discendere automaticamente il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio e, dall’altro che permaneva nei confronti anche della ricorrente il rischio di recidiva in quanto, pur essendo uscita dal c.d.a. già dal 2020, restava titolare di impresa ([OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] soc. Agricola) che avevafatto conferimenti in attualità ad [OSCURATO:PERSONA] (dal 1° gennaio al 19 maggio 2025). 2.1. Da quanto esposto ne consegue che essendo l’appello cautelare governato dal principio devolutivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione, a prescindere dal fatto che il Tribunale ne abbia poi esteso la latitudine in funzione anche del diverso contenuto delle istanze di revoca originariamente avanzate dai coindagati.La cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prima cura, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 –01). 2.2. Da qui ne conseguel’inammissibilità di tutti i motivi con cui la ricorrente pone in discussione per la prima volta la gravità indiziaria sul rilievo dell’assenza della natura fraudolenta del meccanismo accertato dalla Guardia di Finanzae posto a fondamento delle due contestazioni provvisorie. 2.3. In ogni caso, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale nellapropria requisitoria, il fronte delle doglianze con cui la ricorrente contesta la sussistenza di idonea motivazione quanto alla provvista indiziaria capace di giustificare la misura cautelare, non sembra giustificare alcun approfondimento. Esso è stato ampiamente trattato e discusso ed il materiale raccolto nel corso delle indagini e che sottende la misura adottata appare largamente al di sopra dei rilievi e delle doglianze espresse nel ricorso. Sul punto la motivazione del provvedimento appare completa, argomentata, aderente ai fatti e logicamente fondata, così che le doglianze formulate risultano pianamente inammissibili. Peraltro, la prospettazione difensiva secondo cui andrebbe esclusa, in forza del dichiarato dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la natura fraudolenta del meccanismo di triangolazione -stante l’effettiva rapportabilità tra le ditte individuali “[OSCURATO:PERSONA]” e la relativa “consorziata” [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del pro cesso commerciale del prodotto ortofrutticolo, per cui l’O.P., pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i suoi magazzini, ha sempre rivestito quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art. 39 del T.F.U.E. - costituisce un’alternativa di merito e, dunque, ridonda in censure di fatto inammissibili in questa sede. Va ribadito, infatti, che in tema dimisure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di meritoe tanto a prescindere dal nomen del vizio attribuito alla doglianza da lla ricorrente (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv.267209 –01). 2.4. Quanto, poi, al coinvolgimento della ricorrente, anche laddove si accertasse che effettivamente l’unico dominus delle società conferenti fosse il padre, resta il dato, gravemente indiziante, che la stessa si è comunque prestata attraverso la titolarità delle varie ditte coinvolte ratione temporis nella vicenda illecita e l’assunzione di cariche nella stessa O.P. a rendere possibile l’attuazione del meccanismo illecito e non affatto manifestamente illogiche sono le motivazioni con cui l’ordinanza impugnata ne ha escluso, allo stato, l’assenza del dolo di concorso necessario ed eventuale nei reati rispettivamente contestati. 3.Assai più delicata è la valutazione del secondo fronte dedotto nel ricorso, vale a dire la sussistenza di motivazione idonea a giustificare la permanenza ancora attuale di esigenze cautelari in misura sufficiente a giustificare l’afflittiva misura disposta dal Tribunale, attesa la peculiare posizione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della vicenda, particolarmente alla luce dell’interrogatorio reso dal padre – indicato quale dominus indiscusso d e lla vicenda – e considerata la conclusione delle indagini preliminarie gli elementi di rescissione con le diverse compagini societari a vario titolo coinvolte nel meccanismo fraudolento posto a base tanto del reato associativo che dei delitti fine. La difesa ha, infatti, allegato il verbale del 04/06/2025 dell’assemblea dei soci di [OSCURATO:PERSONA] SEGESda cui si evince alle pagine 1 e ss. che in data 9 maggio 2025 sono pervenute –tramite pec – le dimissioni della ricorrente quale socia produttrice. A pag. 2 del verbale si legge testualmente che, pur competendo il tema delle dimissioni al c .d. a ., l’assemblea stante l’urgenza ne approva la richiesta , autorizzando il presidente ad annotare le dette richieste sul registro dei soci con decorrenza dalla data dell’istanza. Pertanto, conformemente all’art. 18 dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA], il recesso dalla qualità di socia dell’indagata è stato ritualmente accolto ed è efficace dal 9 maggio 2025. Viene così meno uno dei presupposti che determina il coinvolgimento della ricorrente nella contestazione di truffa aggravata, quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], facente parte delle imprese della famiglia [OSCURATO:PERSONA] a loro volta socie della conferente [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha perduto, sin dal 07/07/2020, la qualità di consigliere del C.d.A. di [OSCURATO:PERSONA] S EGES , ulteriore presupposto su cui si fonda la contestazione associativa.Dunque, alla luce delle dimissioni irrevocabili e del contenuto della citata delibera del 4/06/2025 (approvata nonostante la revoca della misura cautelare), nonché delle allegazioni difensive, la ricorrente non riveste più alcuna carica di consigliere di amministrazione e socio. Quanto, poi, all’ulteriore dato costituito dalla costituzione di altra ditta individuale, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. cui [OSCURATO:PERSONA] SEGESha continuato a girare i contributi comunitari e che, secondo l’ordinanza impugnata, costituirebbe lo strumento per la prosecuzione del disegno criminoso già avviato con la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], detta società risulta far parte dell’elenco dei soci produttori che in data 11 maggio 2025 hanno rassegnato le dimissioni da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, per quanto allegato dalla difesa, è vero per come indicato dalla Guardia di Finanza che [OSCURATO:PERSONA] S EGES ha girato i contributi alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma ciò attiene ad una fase temporale e amministrativa antecedente alla richiesta di recesso da parte delle già menzionate ditte individuali quali socie produttrici della [OSCURATO:PERSONA], concretizzatosi, come osservato, nella data dell’11 maggio 2025. Sul punto, poi, va anche aggiunto che, sebbene la costituzione di tale nuova società possa logicamente ricondursi al disegno criminoso in cui era in precedenza coinvolta l’altra ditta sempre riferibile all’indagata, la costituzione di tale nuova persona giuridica è avvenuta il 30 ottobre 2023 (v. pag. 24 del ricorso) e, dunque, ben prima dell’emissione della misura cautelare. Correttamente asseverata in questa sede la radicale uscita della ricorrente sia dalle compagini societarie che dalla compagine amministrativa delle ditte e società coinvolte nel meccanismo illecito delineato ai capi 1) e 2) della rubrica, ne consegue che non sfornita di rilievo è la censura difensiva che ne fa discendere, anche in forza della mutata composizione (pure numerica) dell’organo amministrativo della società conferente che costituiva il collettore delle fraudolente triangolazioni, l’esclusione delpericolo di una perpetrazione da parte dell’indagata di nuove condotte illecite che siano riconducibili nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene, dunque, la conclusione delle indagini preliminari non è condizione sufficiente a giustificare una rivisitazione della misura in senso favorevole, resta tuttavia l’esigenza che la sussistenza delle esigenze cautelari possa essere affermata in termini di attualità con riferimento alla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura, laddove l’argomentazione spesa nell’ordinanza non sembra aver considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa, dimostrando il concreto ed attuale pericolo di reiterazione anche alla luce degli specifici rilievi espressi. Né, quanto alla ricorrente, risultano indicati altri specifici elementi evocativi, in attualità, di un analogo periculum riferibile a schemi analoghi alla medesima riconducibile che rendano necessario l’intervento interdittivo sollecitato dal Pubblico ministero appellante e condiviso dal Tribunale con l’ordinanza impugnata. 4. In conclusione, posto che l’ordinanza impugnata ha fondato le esigenze cautelari unicamente sul pericolo di reiterazione - escludendo il pericolo di inquinamento probatorio in quanto la falsità evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminarinel titolo originario costituisce ‘in sé della condotta illecita (v. pag. 33) - d eve concluder si per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudiziosul punto