CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 41832/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto in data21/07/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de gli Avvocati S e b a stiano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorr e , a mezzo de i difensoridi fiducia e procuratori speciali , avverso il decreto con cui l a Corte di appello di Messina (c.c. del 21/07/2025, dep. 23/07/2025) ha rigettato l’appello proposto nell’interesse della società avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza per l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cuideduce: v i olazione ed errata applicazione dell’art. 34-bis, commi 6 e 7 d.lgs. n. 159/2011 –violazione di legge sotto il profilo dell’omessa motivazione e/o motivazione apparente sul carattere occasionale della pretesa perdurante infiltrazione – violazione di legge per motivazione apparente sulle ragioni dell’asserita non “bonificabilità” della società, per essere stati travisati i dati di fatto posti a fondamento della decisione. 2.1. Si lamenta,anzitutto, che la Corte d’appello abbia reso una motivazione apparente in ordine al preteso carattere attuale e non occasionale del rischio infiltrativo nella società stante la ritenuta contiguità dei genitori e dei nonni del proposto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto agli “ambienti mafiosi barcellonesi”, a fronte, invece, di un accertamento -comprovato dalle indagini di p.g. e da quanto rilevato dalla Prefettura nella gravata interdittiva antimafia – che escl udeva da almeno un quinquennio l’esistenza di contatti, frequentazioni e/o cointeressenze dei suddetti soggetti con ambienti di tale natura. Né poteva assumere rilievo,ai fini dell’attualità della contiguità criminale, il dichiarato di alcuni collaboratori di giustizia relativo a presunti rapporti “controindicati”di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto risalenti ad oltre un decennio addietro e,comunque, non idonei a dimostrare una compenetrazione permanente e stabile dell’infiltrazione mafiosa tale da giustificare il rigetto dell’istanza di controllo giudiziario. Peraltro, neppure poteva sostenersi la vicinanza del proposto ([OSCURATO:PERSONA]) alla criminalità barcellonese in forza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in quanto risalente a diversi anni fa e conclusasi il 20/08/2020. Inoltre, si sottolinea a tal proposito che la stessa Corte di appello aveva ridotto a due anni la durata della misura proprio in ragione della sopravvenuta inattualità del giudizio di pericolosità sociale. Népotevano parimenti assumere rilievo i precedenti di polizia annoverati dagli altri familiari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in quanto non avevano condotto ad alcun condanna e privi di alcuna continenza. Analogamente riguardo le pregresse partecipazioni societarie della [OSCURATO:PERSONA], poiché relative a persone giuridiche cessate da tempo. Né, altresì, poteva sostenersi l’esistenza di un rapporto di continuità e attuale cointeressenza tra la società ricorrente e la Edil strade [OSCURATO:PERSONA] attinta da interdittiva antimafia stante l’inattività di quest’ultima da oltre un decennio. Si precisa, infatti, che gli elementi risalenti su cui la Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’istanza erano gli stessi in precedenza ritenuti dalla Prefettura non ostativi a favore della società ricorrente della comunicazione antimafia liberatoria (a partire dal 2019 e sino al marzo 2020) in occasione dell’iscrizione all’albo gestori ambientali e dei successivi aggiornamenti. Infine, neppure potevano valorizzarsi le risultanze di un controllo effettuato nel 2018 presso un cantiere di altra società (la 5G) nell’ambito del quale non era stata accertata la presenza di alcun mafioso, né che sia stata inviata nel 2023 una comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione di un’interdittiva antimafia cd. “a cascata” non ancora concluso. 2.2. Apparente, poi, era il decreto impugnato anche con riguardo all’indicazione delle ragioni dell’asserita non bonificabilità della società ricorrente. Si sottolinea come la Corte d’appello abbiadisatteso il relativo tema in ragione della ritenuta esclusione dell’occasionalità della contaminazione, con ciò potendosi in contrasto con l’orientamento di legittimità che impone al giudice della prevenzione di svolgere anche tale giudizio di carattere prognostico. Peraltro, si evidenzia anche che la stessa Corte di legittimità abbia affermato che l’esistenza di una condizione anche perdurante di agevolazione dell’impresa a vantaggio di organizzazioni di stampo mafioso non necessariamente costituisce un ostacolo all’accoglimento dell’istanza di controllo giudiziale, divenendo fattore ostativo se e in quanto tale condizione renda negativa la prognosi di “riallineamento” dell’impresa a condizioni operative di legalità e competitività. 3. Il pubblico ministero, con requisitoria del 5 dicembre 2025, ha concluso per l’annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla verifica dell’attualità delle contiguità con gli ambienti criminali mafiosi dell’entourage familiare del ricorrente, quale indice di ritenuta persistenza e radicamento delle interferenzedella criminalità organizzata sulla gestione della società e le scelte imprenditoriali proprie dell’organo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione, condividendo il Collegio le conclusioni rese dal P.G. di questa Corte nella requisitoria scritta cui può farsi riferimento. 2. La Corte di appello ha evidenziato, condividendone il giudizio, come il Tribunale, confermata la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa - emergente dagli elementi informativi contenuti nell’interdittiva antimafia del dicembre 2021- avesse ritenuto tale condizione non connotata da occasionalità, sostanziandosi nel pericolo concreto di una regia familiare nella gestione dell’impresa. La Corte territoriale ha, inoltre , rilevato come le cointeressenze tra la società ricorrente e le società rette dai parenti (v. pagg. 8 e ss.) fossero confermate ed attualizzate dalle risultanze compendiate nella nota della prefettura di Messina n. 27055 del 2023, di cui si è dato conto a pag. 4 e che avevano condotto l’organo amministrativo ad escludere che la società ricorrente possedesse profili di autonomia aziendale rispetto alle altre. Quanto all’esistenza di interessenze di carattere mafios o , dalla lettura del decreto impugnato,che ha richiamando sul punto quello del Tribunale, risulta che le stesse sono state ricava te dagli elementi investigativi acquisiti e valutati dall’autorità prefettizia, con riferimento, in particolare, alla posizione del nonno materno e del padre dell’amministratore della società ricorrente. Nel caso in esame, igiudici della prevenzione - tenuti ad accertare sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa, sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento dell’infiltrazione mafiose– hanno post o a fondamento del giudizio non solo il legame familiare, ma anche la continuità societaria, ritenuta in ragione dei tempi e dei modi di costituzione della società e dell’avvicendamento nella carica di amministratore socio unico, nonché hanno richiamato il dato significativo della gestione di fatto della società intestata alla compagna dell’amministratore della società ricorrente da parte del padre di quest’ultimo, impegnata in opere stradali presso cantieri operanti nella provincia di Trento e ritenuta dall’organo amministrativo priva dei profili di autonomia aziendale rispetto alla società ricorrente. Il percorso argomentativo espresso nel decreto impugnato appare sul punto congruo e coerente con gli elementi evidenziati,emergendo la continuità societaria dell’impresa ricorrente avente il medesimo oggetto sociale della precedente società amministrata dal nonno materno, nonché, anche in base agli elementi rappresentati nella nota della prefettura del 2023, le cointeressenze familiari sintomatiche della persistente interferenza sull’attività d’impresa della società ricorrente. Le censure mosse col ricorso su tale aspetto, seppur dedotte sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, in realtà finiscono per contestare i risultati delle fonti di prova che i giudici della prevenzione hanno preso in rassegna ai fini della loro valutazione e, dunque, sfuggono al vizio di violazione di legge, l’unico denunciabile in questa sede. La Corte d’appello, per come evidenziato nella requisitoria del P.G., pare invece avere escluso il carattere occasionale della contaminazione mafiosa sulla base della ontologica persistenza e continuità dei legami familiari e della continuità delle cointeressenze imprenditoriali tra l’amministratore della società ricorrente ai suoi ascendenti. Alla luce degli elementi evidenziati, la verifica in ordine all’attualità o meno dei rapporti con appartenenti ad ambienti mafiosi da parte dei familiari indicati nel decreto impugnato assume decisivo rilievo nell’accertamento demandato al giudice della prevenzione circa il grado di infiltrazione mafiosa in termini di stabilità, ovvero di pericolo (occasionale)di infiltrazione (nel l’attività d’impresa ) , e la conseguente concreta possibilità di incidere sulla realtà aziendale interessata dall’interdittiva antimafia con la misura richiesta. A fronte delle deduzioni difensive in merito alla risalenzadei rapporti tra i predetti familiari e gli appartenenti a consorterie mafiose, dalla lettura del decreto impugnato non appaiono emergere specifici elementi indicativi dell’attuale contiguità agli ambienti criminali del paese di origine dell’entourage familiare, rispetto alla quale appare doversi operare -ove il rischio di interferenza mafiosa sulle scelte e sull’indirizz o dell’impresa risied a in tali rapporti - la valutazione dell’esistenza di interessenze mafiose non occasionali ma radicate (e, dunque, ostative alrichiesto intervento giudiziale di bonifica aziendale) e delle modalità di incidenza in concreto sull’attività imprenditoriale. Si tratta di un aspetto avente carattere decisivo, in quanto il giudice della prevenzione può rigettare la richiesta dell’impresa solo nel caso in cui ritenga tale pericolo di infiltrazione non occasionale e, pertanto, non emendabile con il semplice controllo giudiziario(in termini si veda l’informazione provvisoria Sez. U., n. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Donde l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudiziosu tali profili. P.Q.M Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giud