CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare il mancato proscioglimento all'esito del giudizio di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 feb raio 2023 [OSCURATO:PERSONA] icIénte Anna ictJlo L [OSCURATO:PERSONA] 'F