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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 07495/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona ciel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile il 4 marzo 2019.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente, come rappresentato dalla difesa al davanti al Magistrato di sorveglianza di Novara e poi in sede di appello, pur avendo manifestato la propria volontà di partecipare all'udienza di trattazione da parte del Magistrato di sorveglianza, non era stato messo nelle condizioni di farlo, in ragione della mancata adozione dei provvedimenti dovuti per il suo stato di detenzione.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 679 cod. proc. pen. e 203 cod. pen., nonché vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'attualità della pericolosità richiesta ai fini dell'esecuzione della misura.

Deduce che sono stati impropriamente considerati i soli elementi relativi alla condanna, ignorandosi così l'evoluzione delle personalità del condannato come desumibile da quanto dedotto dalla difesa in ordine al suo successivo comportamento di adesione al percorso trattamentale durante la carcerazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo.

2. Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione dell'interessato all'udienza di trattazione in camera di consiglio è regolata delle disposizioni di cui all'art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen.

Esse prevedono che se l'interessato, detenuto ovvero internato, fa richiesta di partecipare personalmente all'udienza, il giudice dispone la sua traduzione.

La partecipazione avviene a distanza quando l'interessato, detenuto o internato, ne abbia fatto richiesta ovvero si trovi detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice.

Poiché nel procedimento di sorveglianza trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 420-ter cod. proc. pen., quando l'interessato abbia manifestato la volontà di partecipazione all'udienza, il suo legittimo impedimento costituisce causa di rinvio dell'udienza, incorrendosi in caso contrario nella nullità della trattazione (Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284).

Come chiarito dalla Sezioni Unite in tema di applicazione della disposizione appena citata (sentenza emessa all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], informazione provvisoria n. 41/2021), la restrizione agli arresti domiciliari, per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare la trattazione a una nuova udienza e di disporre la traduzione.

3. Nel caso di specie, come risulta dalla lettura dei provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di Novara e dal Tribunale di sorveglianza di Torino, nonché degli altri atti trasmessi, l'interessato, al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in data 27 ottobre 2020 davanti al Magistrato di sorveglianza di Novara, si trovava detenuto in carcere. [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione in carcere in data 16 settembre 2020, manifestava la propria volontà di partecipare all'udienza del 27 ottobre 2020.

Lo stesso, prima di tale udienza, veniva scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa.

Il fatto era noto al Magistrato di sorveglianza di Novara che celebrava l'udienza del 27 ottobre 2020, ed era del resto espressamente rappresentato a tale giudice dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'adozione dei provvedimenti che ne consentissero la partecipazione.

Essi tuttavia non erano adottati dal giudice procedente, il quale celebrava l'udienza, nonostante l'impossibilità verificatasi.

4. In ragione di detto legittimo impedimento, ancora rappresentato e lamentato dalla difesa, già in sede di appello e con il primo motivo del ricorso, va rilevata, in applicazione dei principi sopra enunciati, la nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., dell'udienza di trattazione davanti al Magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, della decisione dallo stesso adottata.

Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino e di quella del Magistrato di sorveglianza di Novara del 27 ottobre 2020, con rinvio per nuovo giudizio a quest'ultima autorità giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 27 ottobre 2020, e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.

Così deciso il 19 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona ciel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile il 4 marzo 2019. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente, come rappresentato dalla difesa al davanti al Magistrato di sorveglianza di Novara e poi in sede di appello, pur avendo manifestato la propria volontà di partecipare all'udienza di trattazione da parte del Magistrato di sorveglianza, non era stato messo nelle condizioni di farlo, in ragione della mancata adozione dei provvedimenti dovuti per il suo stato di detenzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 679 cod. proc. pen. e 203 cod. pen., nonché vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'attualità della pericolosità richiesta ai fini dell'esecuzione della misura. Deduce che sono stati impropriamente considerati i soli elementi relativi alla condanna, ignorandosi così l'evoluzione delle personalità del condannato come desumibile da quanto dedotto dalla difesa in ordine al suo successivo comportamento di adesione al percorso trattamentale durante la carcerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo. 2. Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione dell'interessato all'udienza di trattazione in camera di consiglio è regolata delle disposizioni di cui all'art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen. Esse prevedono che se l'interessato, detenuto ovvero internato, fa richiesta di partecipare personalmente all'udienza, il giudice dispone la sua traduzione. La partecipazione avviene a distanza quando l'interessato, detenuto o internato, ne abbia fatto richiesta ovvero si trovi detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Poiché nel procedimento di sorveglianza trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 420-ter cod. proc. pen., quando l'interessato abbia manifestato la volontà di partecipazione all'udienza, il suo legittimo impedimento costituisce causa di rinvio dell'udienza, incorrendosi in caso contrario nella nullità della trattazione (Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284). Come chiarito dalla Sezioni Unite in tema di applicazione della disposizione appena citata (sentenza emessa all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], informazione provvisoria n. 41/2021), la restrizione agli arresti domiciliari, per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare la trattazione a una nuova udienza e di disporre la traduzione. 3. Nel caso di specie, come risulta dalla lettura dei provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di Novara e dal Tribunale di sorveglianza di Torino, nonché degli altri atti trasmessi, l'interessato, al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in data 27 ottobre 2020 davanti al Magistrato di sorveglianza di Novara, si trovava detenuto in carcere. [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione in carcere in data 16 settembre 2020, manifestava la propria volontà di partecipare all'udienza del 27 ottobre 2020. Lo stesso, prima di tale udienza, veniva scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Il fatto era noto al Magistrato di sorveglianza di Novara che celebrava l'udienza del 27 ottobre 2020, ed era del resto espressamente rappresentato a tale giudice dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'adozione dei provvedimenti che ne consentissero la partecipazione. Essi tuttavia non erano adottati dal giudice procedente, il quale celebrava l'udienza, nonostante l'impossibilità verificatasi. 4. In ragione di detto legittimo impedimento, ancora rappresentato e lamentato dalla difesa, già in sede di appello e con il primo motivo del ricorso, va rilevata, in applicazione dei principi sopra enunciati, la nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., dell'udienza di trattazione davanti al Magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, della decisione dallo stesso adottata. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino e di quella del Magistrato di sorveglianza di Novara del 27 ottobre 2020, con rinvio per nuovo giudizio a quest'ultima autorità giudiziaria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 27 ottobre 2020, e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara. Così deciso il 19 gennaio 2022.
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