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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28680/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo... inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della propria assistita e per l'inammissibilità di quello del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa quale amministratore unico della società "Piazza risorgimento s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 5 giugno 2014.

La riforma in appello è consistita nella concessione all'imputata delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta e nella conseguente rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

2. Contro la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano che l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Il ricorso del Procuratore generale si compone di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché, mentre nel dispositivo letto in udienza, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all'aggravante, era stata individuata quale pena finale quella di anni due reclusione ed era stata concessa la sospensione condizionale della pena, la sentenza depositata reca la motivazione giustificativa del giudizio di mera equivalenza e di una pena finale di anni tre di reclusione, con la conseguenza di non rendere possibile la sospensione condizionale della pena.

Vi sarebbe, quindi, un contrasto tra dispositivo e motivazione e la lettura complessiva dell'intero provvedimento rende manifesto che la volontà del Collegio di merito era quella espressa in motivazione.

Peraltro le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in violazione di legge, perché fondate sulla sola incensuratezza dell'imputata.

4. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata si compone di un unico motivo, suddiviso in paragrafi, in ragione della suddivisione che si legge nella sentenza impugnata.

In una parte generale, la ricorrente denunzia mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del coefficiente soggettivo.

L'attività gestionale che aveva condotto la società al dissesto risaliva ad un momento storico in cui l'odierna ricorrente non ricopriva alcuna carica sociale ed i debiti della società erano ascrivibili al precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale utilizzava il patrimonio sociale per esigenze proprie o della propria famiglia o di società a lui collegate. [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato da sé la responsabilità ed era stato assolto, ma alcune circostanze non avevano trovato spiegazione.

Se la ricorrente avesse saputo dello stato di decozione della società, non ne avrebbe assunto l'amministrazione e non avrebbe consegnato la documentazione contabile al curatore.

Anche il continuo richiamo a [OSCURATO:PERSONA] dimostra come l'odierna ricorrente non avesse contezza delle operazioni oggetto di contestazione.

Prosegue il ricorso svolgendo alcune osservazioni teoriche sul criterio di attribuzione della responsabilità per l'amministratore di diritto come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

4.1. In ordine al finanziamento a favore di "[OSCURATO:SOCIETA].", la ricorrente segnala che le due sentenze di merito hanno affermato la sua responsabilità sulla base di considerazioni divergenti, ma non è stato accertato l'eventuale depauperamento patrimoniale ed il conseguente pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori.

Non era stata specificata la natura del versamento, vale a dire se esso fosse in conto capitale o effettuato a titolo di finanziamento.

4.2. Quanto al versamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] a Milano, l'opera di quest'ultimo non era inquadrabile in quella di mediazione immobiliare, ma in quella di assistenza tecnica alla vendita (come testimoniato più volte dalla dott.ssa.

Chielli), sicché egli era effettivamente titolare di un credito, saldato circa un anno prima del ricorso di fallimento.

4.3. In ordine alla distrazione di tremila euro a favore dell'imputata perché detta somma era stata bollata apoditticamente come non congrua quale compenso, l'impugnativa sostiene che la condotta al più avrebbe dovuto essere stimata come colposa e sarebbe stato necessario derubricarla in bancarotta semplice.

La ricorrente, infine, insiste per il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto: - dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputata, sostenendo che la ricorrente aveva reiterato le medesime considerazioni già svolte nell'atto di appello rispetto a questioni correttamente risolte dalla Corte territoriale. - dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale in quanto la motivazione sarebbe generica e non idonea a sovvertire la naturale prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della propria assistita e per l'inammissibilità di quello del Procuratore generale.

Il ricorso dell'imputata, a dispetto di quanto osservato dal Procuratore generale, attiene all'omessa valutazione del coefficiente soggettivo e alla contraddittorietà della sentenza quando ha dichiarato l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA], mentre il dissesto della società fallita si era manifestato ben prima che iniziasse la gestione Crescenti.

Quanto al ricorso del Procuratore generale, si condividono le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre quello presentato dall'imputata è inammissibile.

1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato quanto alla censura concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello, siccome giustificata sulla sola base dell'incensuratezza.

Tale statuizione disattende la regola sancita dall'art. 62-bis, u.c. cod. pen. secondo cui l'assenza di precedenti penali non può essere, da sola, sufficiente a giustificare la concessione del beneficio.

La Corte di merito dovrà, pertanto, riesaminare questo punto della decisione e rivalutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenendo conto della disposizione suddetta.

Ove la Corte territoriale, dopo la nuova delibazione che le è demandata, si determini a ribadire la concessione del beneficio, dovrà anche pronunziarsi circa il giudizio di comparazione, rispetto al quale si è registrata l'anomalia pure segnalata dal Procuratore generale ricorrente; sia il dispositivo letto in udienza che quello posto in calce alla sentenza documento depositata, infatti, riportano il giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante, mentre la sentenza reca una motivazione che ha giustificato lo scrutinio ex art. 69 cod. pen. in termini di mera equivalenza, con differenti sbocchi sanzionatori.

2. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è, come anticipato, inammissibile.

La prima parte del ricorso reca censure inammissibili perché composte da una summa di considerazioni sparse, che insistono sul tema della responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], argomento chiuso dall'assoluzione del predetto per non aver commesso il fatto.

Peraltro, il ricorso non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata che, a riprova dell'effettività del ruolo svolto per la società dall'imputata, ha valorizzato la consegna delle scritture al curatore e, comunque, non formula censure specifiche in ordine al suo ruolo di amministratore di mero diritto.Quanto alla circostanza — pure agitata come elemento a discolpa — che parte della debitoria sia sorta in costanza della precedente amministrazione, ciò non priva le condotte distrattive o dissipative poste in essere durante la gestione Crescenti della loro portata illecita, considerata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per integrare l'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione, è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, dando al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942).

2.1. Venendo allo snodo del ricorso che riguarda il finanziamento a favore di "[OSCURATO:SOCIETA].", il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, giacché la Corte di merito ha argomentato circa la natura schiettamente dissipativa del finanziamento a favore di Rimpresa, effettuato quando la società fallita versava già in condizioni di dissesto e per effettuare un finanziamento che non rientrava nell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Quanto al versamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] a Milano, la doglianza formulata nel ricorso è inammissibile per mancanza di confronto con il ragionamento della Corte territoriale, che ha affermato che il mediatore era un altro soggetto — [OSCURATO:PERSONA], regolarmente retribuito — e che al più Visendi aveva mostrato l'immobile a qualcuno, il che non giustificava il pagamento di un compenso di ben 39.000 euro.

In questo senso il ricorso è generico e non evidenzia quali fossero le attività tecniche di assistenza che il predetto aveva svolto e che giustificavano il compenso percepito.

2.3. Il ricorso, infine, è aspecifico quando affronta il tema del compenso di 3000 euro percepito dall'imputata per lo svolgimento della sua carica di amministratore.

A questo riguardo, la Corte di appello ha specificato che l'imputata non aveva dimostrato gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore.

Questa risposta è conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, ovvero i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767, in motivazione; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639).

Peraltro neanche è indicato che il compenso fosse previsto nello statuto e che vi sia stata una delibera assembleare per determinarne l'ammontare (come richiesto da Sez. 5, Pellegrini e Rossi, citt.).

3. All'inammissibilità del ricorso della Crescenti consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo... inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della propria assistita e per l'inammissibilità di quello del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa quale amministratore unico della società "Piazza risorgimento s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 5 giugno 2014. La riforma in appello è consistita nella concessione all'imputata delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta e nella conseguente rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio. 2. Contro la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano che l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. Il ricorso del Procuratore generale si compone di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché, mentre nel dispositivo letto in udienza, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all'aggravante, era stata individuata quale pena finale quella di anni due reclusione ed era stata concessa la sospensione condizionale della pena, la sentenza depositata reca la motivazione giustificativa del giudizio di mera equivalenza e di una pena finale di anni tre di reclusione, con la conseguenza di non rendere possibile la sospensione condizionale della pena. Vi sarebbe, quindi, un contrasto tra dispositivo e motivazione e la lettura complessiva dell'intero provvedimento rende manifesto che la volontà del Collegio di merito era quella espressa in motivazione. Peraltro le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in violazione di legge, perché fondate sulla sola incensuratezza dell'imputata. 4. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata si compone di un unico motivo, suddiviso in paragrafi, in ragione della suddivisione che si legge nella sentenza impugnata. In una parte generale, la ricorrente denunzia mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del coefficiente soggettivo. L'attività gestionale che aveva condotto la società al dissesto risaliva ad un momento storico in cui l'odierna ricorrente non ricopriva alcuna carica sociale ed i debiti della società erano ascrivibili al precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale utilizzava il patrimonio sociale per esigenze proprie o della propria famiglia o di società a lui collegate. [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato da sé la responsabilità ed era stato assolto, ma alcune circostanze non avevano trovato spiegazione. Se la ricorrente avesse saputo dello stato di decozione della società, non ne avrebbe assunto l'amministrazione e non avrebbe consegnato la documentazione contabile al curatore. Anche il continuo richiamo a [OSCURATO:PERSONA] dimostra come l'odierna ricorrente non avesse contezza delle operazioni oggetto di contestazione. Prosegue il ricorso svolgendo alcune osservazioni teoriche sul criterio di attribuzione della responsabilità per l'amministratore di diritto come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. 4.1. In ordine al finanziamento a favore di "[OSCURATO:SOCIETA].", la ricorrente segnala che le due sentenze di merito hanno affermato la sua responsabilità sulla base di considerazioni divergenti, ma non è stato accertato l'eventuale depauperamento patrimoniale ed il conseguente pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori. Non era stata specificata la natura del versamento, vale a dire se esso fosse in conto capitale o effettuato a titolo di finanziamento. 4.2. Quanto al versamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] a Milano, l'opera di quest'ultimo non era inquadrabile in quella di mediazione immobiliare, ma in quella di assistenza tecnica alla vendita (come testimoniato più volte dalla dott.ssa. Chielli), sicché egli era effettivamente titolare di un credito, saldato circa un anno prima del ricorso di fallimento. 4.3. In ordine alla distrazione di tremila euro a favore dell'imputata perché detta somma era stata bollata apoditticamente come non congrua quale compenso, l'impugnativa sostiene che la condotta al più avrebbe dovuto essere stimata come colposa e sarebbe stato necessario derubricarla in bancarotta semplice. La ricorrente, infine, insiste per il rigetto del ricorso del Procuratore generale. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto: - dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputata, sostenendo che la ricorrente aveva reiterato le medesime considerazioni già svolte nell'atto di appello rispetto a questioni correttamente risolte dalla Corte territoriale. - dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale in quanto la motivazione sarebbe generica e non idonea a sovvertire la naturale prevalenza del dispositivo sulla motivazione. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della propria assistita e per l'inammissibilità di quello del Procuratore generale. Il ricorso dell'imputata, a dispetto di quanto osservato dal Procuratore generale, attiene all'omessa valutazione del coefficiente soggettivo e alla contraddittorietà della sentenza quando ha dichiarato l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA], mentre il dissesto della società fallita si era manifestato ben prima che iniziasse la gestione Crescenti. Quanto al ricorso del Procuratore generale, si condividono le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre quello presentato dall'imputata è inammissibile. 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato quanto alla censura concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello, siccome giustificata sulla sola base dell'incensuratezza. Tale statuizione disattende la regola sancita dall'art. 62-bis, u.c. cod. pen. secondo cui l'assenza di precedenti penali non può essere, da sola, sufficiente a giustificare la concessione del beneficio. La Corte di merito dovrà, pertanto, riesaminare questo punto della decisione e rivalutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenendo conto della disposizione suddetta. Ove la Corte territoriale, dopo la nuova delibazione che le è demandata, si determini a ribadire la concessione del beneficio, dovrà anche pronunziarsi circa il giudizio di comparazione, rispetto al quale si è registrata l'anomalia pure segnalata dal Procuratore generale ricorrente; sia il dispositivo letto in udienza che quello posto in calce alla sentenza documento depositata, infatti, riportano il giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante, mentre la sentenza reca una motivazione che ha giustificato lo scrutinio ex art. 69 cod. pen. in termini di mera equivalenza, con differenti sbocchi sanzionatori. 2. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è, come anticipato, inammissibile. La prima parte del ricorso reca censure inammissibili perché composte da una summa di considerazioni sparse, che insistono sul tema della responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], argomento chiuso dall'assoluzione del predetto per non aver commesso il fatto. Peraltro, il ricorso non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata che, a riprova dell'effettività del ruolo svolto per la società dall'imputata, ha valorizzato la consegna delle scritture al curatore e, comunque, non formula censure specifiche in ordine al suo ruolo di amministratore di mero diritto.Quanto alla circostanza — pure agitata come elemento a discolpa — che parte della debitoria sia sorta in costanza della precedente amministrazione, ciò non priva le condotte distrattive o dissipative poste in essere durante la gestione Crescenti della loro portata illecita, considerata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per integrare l'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione, è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, dando al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). 2.1. Venendo allo snodo del ricorso che riguarda il finanziamento a favore di "[OSCURATO:SOCIETA].", il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, giacché la Corte di merito ha argomentato circa la natura schiettamente dissipativa del finanziamento a favore di Rimpresa, effettuato quando la società fallita versava già in condizioni di dissesto e per effettuare un finanziamento che non rientrava nell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Quanto al versamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la compravendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] a Milano, la doglianza formulata nel ricorso è inammissibile per mancanza di confronto con il ragionamento della Corte territoriale, che ha affermato che il mediatore era un altro soggetto — [OSCURATO:PERSONA], regolarmente retribuito — e che al più Visendi aveva mostrato l'immobile a qualcuno, il che non giustificava il pagamento di un compenso di ben 39.000 euro. In questo senso il ricorso è generico e non evidenzia quali fossero le attività tecniche di assistenza che il predetto aveva svolto e che giustificavano il compenso percepito. 2.3. Il ricorso, infine, è aspecifico quando affronta il tema del compenso di 3000 euro percepito dall'imputata per lo svolgimento della sua carica di amministratore. A questo riguardo, la Corte di appello ha specificato che l'imputata non aveva dimostrato gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore. Questa risposta è conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, ovvero i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767, in motivazione; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639). Peraltro neanche è indicato che il compenso fosse previsto nello statuto e che vi sia stata una delibera assembleare per determinarne l'ammontare (come richiesto da Sez. 5, Pellegrini e Rossi, citt.). 3. All'inammissibilità del ricorso della Crescenti consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
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