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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26572/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 4 marzo 2021 del Tribunale di Crotone resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1666,67 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità d'interpretazione degli elementi d'accusa e mancata motivazione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione alle doglianze siccome rappresentate, esse si sono tradotte in una doglianza generica ed indistinta, in sé riproducibile in ogni impugnazione e priva di puntuale collegamento ed idoneo confronto con i contenuti del provvedimento impugnato.

3.2. Siffatte ragioni di censura, in tal modo formulate, non consentono quindi l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.

4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il Qj04EZI122 20/(15/Z022 Il Consigliere estensor, Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 4 marzo 2021 del Tribunale di Crotone resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1666,67 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità d'interpretazione degli elementi d'accusa e mancata motivazione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alle doglianze siccome rappresentate, esse si sono tradotte in una doglianza generica ed indistinta, in sé riproducibile in ogni impugnazione e priva di puntuale collegamento ed idoneo confronto con i contenuti del provvedimento impugnato. 3.2. Siffatte ragioni di censura, in tal modo formulate, non consentono quindi l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità. 4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il Qj04EZI122 20/(15/Z022 Il Consigliere estensor, Il
Sentenza Cassazione n. 26572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris