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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 35967/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24752/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentante legali p.t., rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Gracchi

187. ;J i — CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]-c(R ERO e ._2-4.1j1 O i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 220/2016, depositata in data 2.9.2016. /c-k") Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adito il tribunale di Trento, sezione di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate una fornitura di 65.960 metri di tessuto, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", destinato alla produzione dei capi di abbigliamento denominati "art. 10M" della linea di abbigliamento a marchio "[OSCURATO:PERSONA]", ordinativo facente capo alla Soce - Eurocormar (da ora [OSCURATO:SOCIETA].), con l'intesa che il prodotto sarebbe stato fatturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Ha altresì dedotto che la fornitura era stata effettuata con molto ritardo e che il prodotto presentava gravi difetti, consistenti in un'anomala torcitura del tessuto, nella diversità di colori fra le pezze "bicolon" dei capi e in innumerevoli "buchi' dovuti a nodi nascosti dello smeriglio.

Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo della fornitura, previo accertamento della legittimità del rifiuto di pagamento ex art. 1460 c.c., con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate e della T.B.M. al risarcimento dei danni.

Le società convenute hanno resistito alla domanda, proponendo riconvenzionale per la condanna delle controparti, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale garante per il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, di cui hanno chiesto la chiamata in causa) al pagamento del prezzo residuo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, deducendo di non aver assunto alcun obbligo di garanzia.

Espletata c.t.u. ed acquisita documentazione, all'esito il tribunale ha accolto la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato quest'ultima al pagamento di € 108.000, quale differenza tra il prezzo non corrisposto, come risultante dalla disposta riduzione, e le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore della società attrice (pari ad € 110.000), con rigetto di ogni altra richiesta e con regolazione delle spese processuali.

La Corte di appello di Trento ha integralmente riformato la decisione.

Il giudice distrettuale ha anzitutto evidenziato che gli abiti giacenti in magazzino erano suddivisi in due distinti lotti, dai quali il c.t.u. aveva prelevato taluni campioni per verificare la sussistenza dei difetti, osservando, riguardo al primo lotto, composto di 3.033 indumenti, che un numero percentualmente significativo (oltre il 50%) di campioni presentava uno o entrambi i difetti oggetto della contestazione, ma precisando che l'esame a campione non era sufficiente a far ritenere inidonei tutti i capi immagazzinati.

Quanto al secondo lotto, composto di 10.344 capi conservati «in modo più adeguato», la sentenza ha osservato che il c.t.u. aveva esaminato solo sei capi senza riscontrare alcun problema, e che, pur essendo il prelievo «totalmente insufficiente a fondare un giudizio statisticamente significativo circa la sussistenza di difetti, tale insufficienza andava a scapito di Sinergy per «non avere provato il suo assunto circa la sussistenza di vizi lamentati almeno per i 10.344 capi del secondo gruppo, mancando infine prova che la mancata commercializzazione di parte degli abiti fosse dovuta ad un'insufficiente assortimento delle taglie, come invece dedotto in citazione".

In ogni caso, secondo il giudice territoriale, la c.t.u. non aveva fornito elementi sufficienti per stabilire con certezza le cause dei buchi e degli avvitamenti del tessuto e della loro imputabilità all'impresa fornitrice del tessuto, anziché alle modalità del successivo confezionamento degli abiti.

Ha quindi rigettato le domande della Sinergy, condannando quest'ultima, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento del prezzo delle forniture, pari ad € 287.328,44, oltre accessori e spese legali.Con sentenza n. 13539/2014 questa Corte di legittimità, dopo aver respinto il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale della Sinergy e ha cassato la sentenza impugnata per un nuovo esame delle risultanze e delle istanze istruttorie, ritenendo che la motivazione della pronuncia di appello fosse gravemente contraddittoria, poiché, pur avendo il giudice territoriale riconosciuto la validità del metodo statistico adoperato dal CTU, ne aveva tuttavia disatteso i risultati, giungendo inoltre a respingere le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno secondo la regola di giudizio dell'onere della prova, senza esaminare le istanze di integrazione istruttoria avanzate dall'acquirente dei tessuti, avendo addossato a quest'ultima le conseguenze della mancata preventiva selezione dei capi difettati tra quelli stoccati in magazzino, laddove, come sottolineato dalla parte ricorrente, "tutti i capi erano a disposizione del consulente tecnico d'ufficio e tutti avrebbero potuto essere esaminati se si fosse adottato un metodo diverso da quello del controllo a campione, non potendosi comunque- immotivatamente - respingere l'istanza di rinnovazione della c.t.u..

Riassunto ritualmente il giudizio, all'esito la Corte di Trento ha confermato la sentenza di primo grado.

Il giudice di rinvio ha anzitutto preso atto che la merce non era più disponibile e che non era possibile rinnovare o integrare la c.t.u. o disporre nuovi accertamenti allo stato degli atti (avendo il consulente già dato risposta ai quesiti integrativi sottopostigli dalla ricorrente), precisando che non era ammissibile procedere neppure all'assunzione della prova per testi, poiché la Sinergy non l'aveva riproposta né nelle conclusioni di primo grado, né in appello.

Ha quindi proceduto ad un nuovo esame degli elementi già acquisiti al processo, ritenendo provata la sussistenza dei difetti della merce, "una volta riconosciuta la validità del metodo statistico usato dal c.t.u. - concordato con i consulenti di parte - ed escluso che potesse imputarsi alla Sinergy una lacuna probatoria di cui non era responsabile (avendo offerto la prova non ammessa per fatto non imputabile alla parte interessata), riducendo il prezzo della fornitura ad € 218.000,00 e quantificando il risarcimento del danno da mancato guadagno spettante alla Sinergy in € 110.000,00, così pervenendo a liquidare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate l'importo di € 108.000,00 quale saldo del prezzo della fornitura, risultante dalla compensazione tra i rispettivi crediti accertati in giudizio in favore di ciascuna delle parti.

Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate e la [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale in un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 112, 114, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111 , comma sesto, Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio abbia acriticamente fatto proprie le motivazioni del tribunale senza dare risposta alle censure formulate in appello riguardo all'impossibilità di ritenere che la rigarzatura del tessuto potesse considerarsi un difetto, alla errata individuazione del numero di capi difettati e delle causa dei vizi e alla mancata valutazione degli esiti del controllo di qualità sui tessuti, da cui non era emerso alcun problema.

Più in particolare, le ricorrenti assumono di aver dedotto - sia nell'atto di appello che nel giudizio di rinvio - che, al momento dell'espletamento della c.t.u. - risultavano inventariati 13377 pantaloni e 1263 giacconi e che quelli asseritamente inidonei non erano stati separati dagli altri, rendendo impossibile verificare quanti di essi fossero effettivamente difettati.

La stessa consulenza aveva evidenziato che il numero di capi visionati era insufficiente a rappresentare statisticamente l'entità dei difetti e comunque era stato estratto a campione un numero limitatissimo di abiti su un totale di 14640, di cui 22, appartenenti al lotto di maggior consistenza (composto da circa 11.600 abiti), non avevano evidenziato alcun difetto, mentre su 14 estratti dal primo lotto (composto da soli 3033 capi) solo il 50% presentavano vizi, restando esclusa la possibilità di considerare incommerciabili tutti gli abiti in giacenza.

La sentenza avrebbe disposto la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno senza procedere ad una corretta individuazione delle quantità di tessuto prive dei requisiti di qualità necessari al confezionamento degli abiti.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 1363 c.c., 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111, comma sesto, Cost. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3,4 e 5 c.p.c., esponendo che la cassazione della sentenza di appello non aveva travolto anche gli accertamenti svolti in primo grado, sicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto degli esiti dell'istruttoria, da cui era emerso che : a) per i beni facenti parte del secondo lotto, composto da 10.334 capi, non era stato rilevato alcun difetto, mentre solo il 50% dei campioni del primo lotto presentava vizi dei tessuti; b) la merce era stata comunque visionata da un incaricato della Sinergy, che non aveva rilevato alcun problema; c) parte dei vizi erano dovuti alla lavorazione e non alla qualità del tessuto; d) un rilevante quantitativo di capi di abbigliamento poteva esser posto in vendita a prezzo ridotto nei saldi di stagione non già a causa della presenza di difetti del tessuto, ma per effetto della scelta delle società acquirenti di ritardare la messa in commercio degli abiti, restando esclusa la possibilità di porre a carico delle ricorrenti l'intero risarcimento del danno da mancato guadagno, calcolato sull'erroneo presupposto che l'intera merce in giacenza presentasse vizi.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati nei termini che seguono.

1.1. Vanno anzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità delle censure.

Il ricorso contiene un puntuale richiamo alle risultanze processuali, espone con chiarezza e con completezza argomentativa le critiche in diritto alla decisione impugnata, senza risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia.

1.2. Diversamente da quanto affermato dal tribunale - che aveva accolto le domande principali di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno per i difetti della merce, ritenendo che gli accertamenti del c.t.u. avessero confermato la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità alle società fornitrici - il giudice di appello aveva valutato separatamente la qualità dei tessuti dei capi facenti parte dei due diversi lotti, rilevando che per il secondo di essi non erano stati riscontrati difetti in nessuno dei campioni prelevati (cfr. sentenza, pag. 14) e che, anche per il primo lotto, la percentuale di capi difettati era notevolmente inferiore a quanto denunciato dalle acquirenti (cfr. sentenza di appello, pag. 13), pur essendo stati riscontrati vizi in oltre il 50% dei campioni analizzati.

In ogni caso - secondo la Corte di Trento - i vizi denunciati non erano ascrivibili con certezza alla scarsa qualità del tessuto e non erano certi neppure gli effetti della rigarzatura effettuata dalle imprese fornitrici, potendo comunque ovviarsi ai problemi riscontrati mediante la rinsaforizzazione.

Inoltre, i controlli sulla merce, se correttamente eseguiti, avrebbero consentito di rilevare la presenza dei fori del tessuto, comunque ascrivibili, con maggiore probabilità, alla fase del confezionamento degli abiti (cfr. sentenza di appello, pagg. 17 e ss.), restando escluso che la mancata commercializzazione dei capi non difettati fosse dipesa da un problema di assortimento delle taglie (cfr. sentenza pag. 12).1.3.

Confutando le conclusioni raggiunte in secondo grado, il giudice del rinvio, ha ritenuto - in primis - del tutto adeguato il metodo di rilevazione dei vizi a campione, ponendo in rilievo che le parti e i loro consulenti lo avevano condiviso senza obiezioni.

In effetti, neppure nel giudizio di secondo grado, la ricorrente aveva mosso censure all'utilizzo del campionamento, limitandosi ad affermare che la percentuale di merce da ritenere difettata andava computata esclusivamente sul numero di capi facenti parte del primo lotto, dato che quelli appartenenti all'altro gruppo non avevano evidenziato alcun problema (cfr. atto di appello, pagg. 7 e ss.).

La sentenza impugnata ha posto in rilievo che 5 dei 14 capi esaminati presentavano buchi (in alcuni casi dell'ordito ed in altri casi anche della trama) ed ha concluso che la maggior parte dei vizi dipendesse dalla smerigliatura, che aveva provocato un'abrasione del tessuto.

Anche l'eccessiva stortura dei pantaloni è apparsa conseguenza del finissaggio anziché del confezionamento dei capi, difetto che, secondo la pronuncia, poteva essere rilevato dalla società incaricata delle verifiche di qualità.

Appare dunque innegabile che il giudice del rinvio abbia - in tal modo dato conto in motivazione, sia pure in modo sintetico, dell'adeguatezza del metodo di verifica a campione, individuando le cause dei difetti (anche con riferimento alle conseguenze del trattamento di smerigliatura del tessuto) e spiegando che tali problemi potevano essere agevolmente rilevati in fase di controllo, quantomeno dopo il lavaggio, e che l'esito negativo dei controlli di qualità del tessuto non poteva far ragionevolmente dubitare della stessa sussistenza dei vizi lamentati dalle acquirenti.

Su tali questioni, non sussiste - dunque - la lamentata omissione di pronuncia, avendo la Corte dato risposta alle censure contenute nell'atto di gravame.

1.4. A diverse conclusioni deve - invece - pervenirsi quanto all'accertamento delle quantità di prodotto difettato.La Corte ha anzitutto preso atto che circa due terzi non presentavano difetti e che dalla loro vendita la Sinergy avrebbe potuto realizzare il prezzo intero per gli abiti già immessi sul mercato ed una percentuale ridotta del corrispettivo inizialmente concordato per quelli ancora giacenti in magazzino, ossia complessivi C 189.000,00, importo che ha maggiorato di ulteriori C 29.000,00 (erroneamente indicati in C 20.000,00) - quale potenziale ricavato (pari al 30% del prezzo iniziale) della vendita delle quantità residue giacenti in magazzino che, secondo la sentenza, doveva considerarsi inidonee, pervenendo così a quantificare in C 218.000 il corrispettivo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate (cfr. sentenza, pagg. 24 e ss.).

Analogamente, nel procedere alla liquidazione del danno, la Corte territoriale ha premesso che, ove la merce avesse avuto tutte le qualità richieste, le acquirenti avrebbero ricavato C 247.599,00 mentre, a causa dei difetti, l'incasso sarebbe stato pari solo al 40%.

Ha perciò quantificato in C 148.000 (pari a circa il 60% di C 247.599,00) il danno da mancato guadagno, importo ridotto equitativamente ad C 110.000, sull'assunto che il pregiudizio era in parte dovuto anche alle scelte delle imprese acquirenti di differire la messa in vendita dei capi di abbigliamento.

In sostanza, nel definire le reciproche pretese delle parti, la Corte territoriale ha ritenuto che almeno un terzo dell'intera fornitura fosse privo delle caratteristiche di qualità necessarie per il confezionamento degli abiti, avendo riconosciuto la spettanza del prezzo intero solo sui restanti due terzi della merce in quanto regolarmente commercializzati, senza una chiara distinzione tra quelli ancora giacenti in magazzino e quelli risultati inidonei (cfr. sentenza, pag. 24).

Oltre a recepire acriticamente le medesime argomentazioni della sentenza di primo grado, fino a trasporne pedissequamente il contenuto, il giudice del rinvio ha - in sostanza - del tutto omesso di dar risposta ai rilievi delle ricorrenti riguardo all'impossibilità di determinare il numero di abiti irregolari in una percentuale significativa dell'intera fornitura - alla luce dei già descritti risultati del campionamento - e alla necessità di tener conto che, sebbene oltre il 50% dei 14 campioni prelevati sul lotto di 3033 capi presentasse difetti, nessuno dei campioni prelevati dal ben più consistente lotto di 10344 di pezzi aveva fatto rilevare problemi.

La pronuncia non contiene - inoltre - alcuna replica alle tesi delle appellanti, secondo cui non era ammissibile quantificare il danno da mancato guadagno senza un più preciso riscontro delle reali quantità di tessuto risultato inidoneo al confezionamento degli abiti, non potendosi in nessun caso considerare difettato l'intero quantitativo ancora in giacenza, come invece ha mostrato di ritenere il giudice del rinvio laddove ha liquidato il danno sulla base del prezzo complessivamente ricavabile dall'intera quantità di abiti ancora in magazzino, salvo poi a procedere ad un abbattimento del risarcimento per effetto della scelta delle acquirenti di differire la commercializzazione dei capi, ma nuovamente senza alcuna verificabile corrispondenza con le quantità di abiti risultati difettati all'esito del corretto impiego del metodo di campionamento.

Su entrambe le contestazioni sollevate in appello, la pronuncia impugnata è rimasta silente, pur trattandosi di questioni che non potevano ritenersi superate o ormai già definite all'esito del primo giudizio di legittimità, essendo anzi compito del giudice del rinvio proprio quello di procedere ad un nuovo esame non solo delle richieste istruttorie, ma anche - più in generale - di tutte le risultanze di causa (cfr. Cass. 13539/2014, pag. 33).

Peraltro, a prescindere dalla correttezza della tesi formulata in ricorso (riguardo alla possibilità di ritenere difettata solo una percentuale della merce facente parte del primo lotto, non essendo emerso alcun problema dall'esame dei campioni prelevati dal secondo - e più consistente - gruppo di abiti), non era lecito individuare la percentuale dei capi affetti da vizi (o la quantità di tessuto inidoneo al confezionamento), senza previamente riconciliare il dato dell'assenza di difetti in due terzi degli abiti, con la percentuale di capi difettati, accertata sulla base della percentuale di campioni che presentavano carenze qualitative, quest'ultima computata in rapporto all'intero quantitativo in giacenza, tenendo conto della diversa consistenza dei due lotti.

La sentenza va quindi cassata, non essendo conforme al principio, secondo cui, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, dato che neppure l'eventuale contumacia della parte interessata può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate o acquisite al giudizio (Cass. 4070/2019; Cass. 24336/2015; Cass.4070/2019; Cass. 16506/2019; Cass. 1/1963).

2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 384, comma primo, c.p.c., 2967 e 2774, n. 3 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, una volta stabilito che non era possibile rinnovare la consulenza o assumere le prove richieste dalla Sinergy, le domande principali dovevano essere respinte, venendo altrimenti a gravare indebitamente sulle convenute l'incertezza probatoria determinata dalla impossibilità di compiere ulteriori accertamenti, dovendosi inoltre verificare se lo smarrimento delle merce fosse imputabile alla Sinergy.

Il motivo è infondato.

Come si è già evidenziato, il giudice del rinvio aveva il compito di rivalutare le richieste istruttorie avanzate dalle appellate o anche di dar conto dell'eventuale impossibilità di procedere alla loro ammissione (o alla rinnovazione della consulenza), potendo legittimamente valutare ex novo gli elementi acquisiti, con risultati anche diversi da quelli cui era pervenuto il giudice di appello, la cui pronuncia era stata cassata per vizi di motivazione.È difatti noto che, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 16660/2017; Cass.12102/2014; Cass. 8381/2013).

L'esito del giudizio non è quindi dipeso dall'adozione del criterio formale dell'onere della prova, ma dal riesame dei risultati della consulenza tecnica, cui del tutto legittimamente ha proceduto la Corte territoriale sulla base di quanto disposto dalla pronuncia di cassazione, senza che alle ricorrenti sia stata addebitata alcuna incertezza probatoria determinata all'impossibilità di rinnovare la consulenza, che, al contrario, il giudice di rinvio ha mostrato di considerare del tutto esaustiva.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., sostenendo che il primo giudizio in cassazione si era risolto con l'accoglimento di tre dei quattro motivi del ricorso della Sinergy, e che la [OSCURATO:SOCIETA]. era risultata totalmente soccombente all'esito del giudizio del rinvio, sicché, in difetto di soccombenza reciproca, non poteva essere disposta - per tali giudizi - la compensazione delle spese processuali.Il ricorso incidentale è assorbito, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le spese processuali, tenendo conto dell'esito finale della lite.

Segue accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale con rigetto del terzo motivo e assorbimento del ricorso incidentale.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24752/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentante legali p.t., rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Gracchi 187. ;J i — CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]-c(R ERO e ._2-4.1j1 O i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 220/2016, depositata in data 2.9.2016. /c-k") Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adito il tribunale di Trento, sezione di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate una fornitura di 65.960 metri di tessuto, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", destinato alla produzione dei capi di abbigliamento denominati "art. 10M" della linea di abbigliamento a marchio "[OSCURATO:PERSONA]", ordinativo facente capo alla Soce - Eurocormar (da ora [OSCURATO:SOCIETA].), con l'intesa che il prodotto sarebbe stato fatturato dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Ha altresì dedotto che la fornitura era stata effettuata con molto ritardo e che il prodotto presentava gravi difetti, consistenti in un'anomala torcitura del tessuto, nella diversità di colori fra le pezze "bicolon" dei capi e in innumerevoli "buchi' dovuti a nodi nascosti dello smeriglio. Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo della fornitura, previo accertamento della legittimità del rifiuto di pagamento ex art. 1460 c.c., con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate e della T.B.M. al risarcimento dei danni. Le società convenute hanno resistito alla domanda, proponendo riconvenzionale per la condanna delle controparti, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale garante per il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, di cui hanno chiesto la chiamata in causa) al pagamento del prezzo residuo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, deducendo di non aver assunto alcun obbligo di garanzia. Espletata c.t.u. ed acquisita documentazione, all'esito il tribunale ha accolto la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato quest'ultima al pagamento di € 108.000, quale differenza tra il prezzo non corrisposto, come risultante dalla disposta riduzione, e le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore della società attrice (pari ad € 110.000), con rigetto di ogni altra richiesta e con regolazione delle spese processuali. La Corte di appello di Trento ha integralmente riformato la decisione. Il giudice distrettuale ha anzitutto evidenziato che gli abiti giacenti in magazzino erano suddivisi in due distinti lotti, dai quali il c.t.u. aveva prelevato taluni campioni per verificare la sussistenza dei difetti, osservando, riguardo al primo lotto, composto di 3.033 indumenti, che un numero percentualmente significativo (oltre il 50%) di campioni presentava uno o entrambi i difetti oggetto della contestazione, ma precisando che l'esame a campione non era sufficiente a far ritenere inidonei tutti i capi immagazzinati. Quanto al secondo lotto, composto di 10.344 capi conservati «in modo più adeguato», la sentenza ha osservato che il c.t.u. aveva esaminato solo sei capi senza riscontrare alcun problema, e che, pur essendo il prelievo «totalmente insufficiente a fondare un giudizio statisticamente significativo circa la sussistenza di difetti, tale insufficienza andava a scapito di Sinergy per «non avere provato il suo assunto circa la sussistenza di vizi lamentati almeno per i 10.344 capi del secondo gruppo, mancando infine prova che la mancata commercializzazione di parte degli abiti fosse dovuta ad un'insufficiente assortimento delle taglie, come invece dedotto in citazione". In ogni caso, secondo il giudice territoriale, la c.t.u. non aveva fornito elementi sufficienti per stabilire con certezza le cause dei buchi e degli avvitamenti del tessuto e della loro imputabilità all'impresa fornitrice del tessuto, anziché alle modalità del successivo confezionamento degli abiti. Ha quindi rigettato le domande della Sinergy, condannando quest'ultima, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento del prezzo delle forniture, pari ad € 287.328,44, oltre accessori e spese legali.Con sentenza n. 13539/2014 questa Corte di legittimità, dopo aver respinto il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale della Sinergy e ha cassato la sentenza impugnata per un nuovo esame delle risultanze e delle istanze istruttorie, ritenendo che la motivazione della pronuncia di appello fosse gravemente contraddittoria, poiché, pur avendo il giudice territoriale riconosciuto la validità del metodo statistico adoperato dal CTU, ne aveva tuttavia disatteso i risultati, giungendo inoltre a respingere le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno secondo la regola di giudizio dell'onere della prova, senza esaminare le istanze di integrazione istruttoria avanzate dall'acquirente dei tessuti, avendo addossato a quest'ultima le conseguenze della mancata preventiva selezione dei capi difettati tra quelli stoccati in magazzino, laddove, come sottolineato dalla parte ricorrente, "tutti i capi erano a disposizione del consulente tecnico d'ufficio e tutti avrebbero potuto essere esaminati se si fosse adottato un metodo diverso da quello del controllo a campione, non potendosi comunque- immotivatamente - respingere l'istanza di rinnovazione della c.t.u.. Riassunto ritualmente il giudizio, all'esito la Corte di Trento ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice di rinvio ha anzitutto preso atto che la merce non era più disponibile e che non era possibile rinnovare o integrare la c.t.u. o disporre nuovi accertamenti allo stato degli atti (avendo il consulente già dato risposta ai quesiti integrativi sottopostigli dalla ricorrente), precisando che non era ammissibile procedere neppure all'assunzione della prova per testi, poiché la Sinergy non l'aveva riproposta né nelle conclusioni di primo grado, né in appello. Ha quindi proceduto ad un nuovo esame degli elementi già acquisiti al processo, ritenendo provata la sussistenza dei difetti della merce, "una volta riconosciuta la validità del metodo statistico usato dal c.t.u. - concordato con i consulenti di parte - ed escluso che potesse imputarsi alla Sinergy una lacuna probatoria di cui non era responsabile (avendo offerto la prova non ammessa per fatto non imputabile alla parte interessata), riducendo il prezzo della fornitura ad € 218.000,00 e quantificando il risarcimento del danno da mancato guadagno spettante alla Sinergy in € 110.000,00, così pervenendo a liquidare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate l'importo di € 108.000,00 quale saldo del prezzo della fornitura, risultante dalla compensazione tra i rispettivi crediti accertati in giudizio in favore di ciascuna delle parti. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate e la [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale in un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 112, 114, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111 , comma sesto, Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio abbia acriticamente fatto proprie le motivazioni del tribunale senza dare risposta alle censure formulate in appello riguardo all'impossibilità di ritenere che la rigarzatura del tessuto potesse considerarsi un difetto, alla errata individuazione del numero di capi difettati e delle causa dei vizi e alla mancata valutazione degli esiti del controllo di qualità sui tessuti, da cui non era emerso alcun problema. Più in particolare, le ricorrenti assumono di aver dedotto - sia nell'atto di appello che nel giudizio di rinvio - che, al momento dell'espletamento della c.t.u. - risultavano inventariati 13377 pantaloni e 1263 giacconi e che quelli asseritamente inidonei non erano stati separati dagli altri, rendendo impossibile verificare quanti di essi fossero effettivamente difettati. La stessa consulenza aveva evidenziato che il numero di capi visionati era insufficiente a rappresentare statisticamente l'entità dei difetti e comunque era stato estratto a campione un numero limitatissimo di abiti su un totale di 14640, di cui 22, appartenenti al lotto di maggior consistenza (composto da circa 11.600 abiti), non avevano evidenziato alcun difetto, mentre su 14 estratti dal primo lotto (composto da soli 3033 capi) solo il 50% presentavano vizi, restando esclusa la possibilità di considerare incommerciabili tutti gli abiti in giacenza. La sentenza avrebbe disposto la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno senza procedere ad una corretta individuazione delle quantità di tessuto prive dei requisiti di qualità necessari al confezionamento degli abiti. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 1363 c.c., 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111, comma sesto, Cost. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3,4 e 5 c.p.c., esponendo che la cassazione della sentenza di appello non aveva travolto anche gli accertamenti svolti in primo grado, sicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto degli esiti dell'istruttoria, da cui era emerso che : a) per i beni facenti parte del secondo lotto, composto da 10.334 capi, non era stato rilevato alcun difetto, mentre solo il 50% dei campioni del primo lotto presentava vizi dei tessuti; b) la merce era stata comunque visionata da un incaricato della Sinergy, che non aveva rilevato alcun problema; c) parte dei vizi erano dovuti alla lavorazione e non alla qualità del tessuto; d) un rilevante quantitativo di capi di abbigliamento poteva esser posto in vendita a prezzo ridotto nei saldi di stagione non già a causa della presenza di difetti del tessuto, ma per effetto della scelta delle società acquirenti di ritardare la messa in commercio degli abiti, restando esclusa la possibilità di porre a carico delle ricorrenti l'intero risarcimento del danno da mancato guadagno, calcolato sull'erroneo presupposto che l'intera merce in giacenza presentasse vizi.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati nei termini che seguono. 1.1. Vanno anzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità delle censure. Il ricorso contiene un puntuale richiamo alle risultanze processuali, espone con chiarezza e con completezza argomentativa le critiche in diritto alla decisione impugnata, senza risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia. 1.2. Diversamente da quanto affermato dal tribunale - che aveva accolto le domande principali di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno per i difetti della merce, ritenendo che gli accertamenti del c.t.u. avessero confermato la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità alle società fornitrici - il giudice di appello aveva valutato separatamente la qualità dei tessuti dei capi facenti parte dei due diversi lotti, rilevando che per il secondo di essi non erano stati riscontrati difetti in nessuno dei campioni prelevati (cfr. sentenza, pag. 14) e che, anche per il primo lotto, la percentuale di capi difettati era notevolmente inferiore a quanto denunciato dalle acquirenti (cfr. sentenza di appello, pag. 13), pur essendo stati riscontrati vizi in oltre il 50% dei campioni analizzati. In ogni caso - secondo la Corte di Trento - i vizi denunciati non erano ascrivibili con certezza alla scarsa qualità del tessuto e non erano certi neppure gli effetti della rigarzatura effettuata dalle imprese fornitrici, potendo comunque ovviarsi ai problemi riscontrati mediante la rinsaforizzazione. Inoltre, i controlli sulla merce, se correttamente eseguiti, avrebbero consentito di rilevare la presenza dei fori del tessuto, comunque ascrivibili, con maggiore probabilità, alla fase del confezionamento degli abiti (cfr. sentenza di appello, pagg. 17 e ss.), restando escluso che la mancata commercializzazione dei capi non difettati fosse dipesa da un problema di assortimento delle taglie (cfr. sentenza pag. 12).1.3. Confutando le conclusioni raggiunte in secondo grado, il giudice del rinvio, ha ritenuto - in primis - del tutto adeguato il metodo di rilevazione dei vizi a campione, ponendo in rilievo che le parti e i loro consulenti lo avevano condiviso senza obiezioni. In effetti, neppure nel giudizio di secondo grado, la ricorrente aveva mosso censure all'utilizzo del campionamento, limitandosi ad affermare che la percentuale di merce da ritenere difettata andava computata esclusivamente sul numero di capi facenti parte del primo lotto, dato che quelli appartenenti all'altro gruppo non avevano evidenziato alcun problema (cfr. atto di appello, pagg. 7 e ss.). La sentenza impugnata ha posto in rilievo che 5 dei 14 capi esaminati presentavano buchi (in alcuni casi dell'ordito ed in altri casi anche della trama) ed ha concluso che la maggior parte dei vizi dipendesse dalla smerigliatura, che aveva provocato un'abrasione del tessuto. Anche l'eccessiva stortura dei pantaloni è apparsa conseguenza del finissaggio anziché del confezionamento dei capi, difetto che, secondo la pronuncia, poteva essere rilevato dalla società incaricata delle verifiche di qualità. Appare dunque innegabile che il giudice del rinvio abbia - in tal modo dato conto in motivazione, sia pure in modo sintetico, dell'adeguatezza del metodo di verifica a campione, individuando le cause dei difetti (anche con riferimento alle conseguenze del trattamento di smerigliatura del tessuto) e spiegando che tali problemi potevano essere agevolmente rilevati in fase di controllo, quantomeno dopo il lavaggio, e che l'esito negativo dei controlli di qualità del tessuto non poteva far ragionevolmente dubitare della stessa sussistenza dei vizi lamentati dalle acquirenti. Su tali questioni, non sussiste - dunque - la lamentata omissione di pronuncia, avendo la Corte dato risposta alle censure contenute nell'atto di gravame. 1.4. A diverse conclusioni deve - invece - pervenirsi quanto all'accertamento delle quantità di prodotto difettato.La Corte ha anzitutto preso atto che circa due terzi non presentavano difetti e che dalla loro vendita la Sinergy avrebbe potuto realizzare il prezzo intero per gli abiti già immessi sul mercato ed una percentuale ridotta del corrispettivo inizialmente concordato per quelli ancora giacenti in magazzino, ossia complessivi C 189.000,00, importo che ha maggiorato di ulteriori C 29.000,00 (erroneamente indicati in C 20.000,00) - quale potenziale ricavato (pari al 30% del prezzo iniziale) della vendita delle quantità residue giacenti in magazzino che, secondo la sentenza, doveva considerarsi inidonee, pervenendo così a quantificare in C 218.000 il corrispettivo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] di Albizzate (cfr. sentenza, pagg. 24 e ss.). Analogamente, nel procedere alla liquidazione del danno, la Corte territoriale ha premesso che, ove la merce avesse avuto tutte le qualità richieste, le acquirenti avrebbero ricavato C 247.599,00 mentre, a causa dei difetti, l'incasso sarebbe stato pari solo al 40%. Ha perciò quantificato in C 148.000 (pari a circa il 60% di C 247.599,00) il danno da mancato guadagno, importo ridotto equitativamente ad C 110.000, sull'assunto che il pregiudizio era in parte dovuto anche alle scelte delle imprese acquirenti di differire la messa in vendita dei capi di abbigliamento. In sostanza, nel definire le reciproche pretese delle parti, la Corte territoriale ha ritenuto che almeno un terzo dell'intera fornitura fosse privo delle caratteristiche di qualità necessarie per il confezionamento degli abiti, avendo riconosciuto la spettanza del prezzo intero solo sui restanti due terzi della merce in quanto regolarmente commercializzati, senza una chiara distinzione tra quelli ancora giacenti in magazzino e quelli risultati inidonei (cfr. sentenza, pag. 24). Oltre a recepire acriticamente le medesime argomentazioni della sentenza di primo grado, fino a trasporne pedissequamente il contenuto, il giudice del rinvio ha - in sostanza - del tutto omesso di dar risposta ai rilievi delle ricorrenti riguardo all'impossibilità di determinare il numero di abiti irregolari in una percentuale significativa dell'intera fornitura - alla luce dei già descritti risultati del campionamento - e alla necessità di tener conto che, sebbene oltre il 50% dei 14 campioni prelevati sul lotto di 3033 capi presentasse difetti, nessuno dei campioni prelevati dal ben più consistente lotto di 10344 di pezzi aveva fatto rilevare problemi. La pronuncia non contiene - inoltre - alcuna replica alle tesi delle appellanti, secondo cui non era ammissibile quantificare il danno da mancato guadagno senza un più preciso riscontro delle reali quantità di tessuto risultato inidoneo al confezionamento degli abiti, non potendosi in nessun caso considerare difettato l'intero quantitativo ancora in giacenza, come invece ha mostrato di ritenere il giudice del rinvio laddove ha liquidato il danno sulla base del prezzo complessivamente ricavabile dall'intera quantità di abiti ancora in magazzino, salvo poi a procedere ad un abbattimento del risarcimento per effetto della scelta delle acquirenti di differire la commercializzazione dei capi, ma nuovamente senza alcuna verificabile corrispondenza con le quantità di abiti risultati difettati all'esito del corretto impiego del metodo di campionamento. Su entrambe le contestazioni sollevate in appello, la pronuncia impugnata è rimasta silente, pur trattandosi di questioni che non potevano ritenersi superate o ormai già definite all'esito del primo giudizio di legittimità, essendo anzi compito del giudice del rinvio proprio quello di procedere ad un nuovo esame non solo delle richieste istruttorie, ma anche - più in generale - di tutte le risultanze di causa (cfr. Cass. 13539/2014, pag. 33). Peraltro, a prescindere dalla correttezza della tesi formulata in ricorso (riguardo alla possibilità di ritenere difettata solo una percentuale della merce facente parte del primo lotto, non essendo emerso alcun problema dall'esame dei campioni prelevati dal secondo - e più consistente - gruppo di abiti), non era lecito individuare la percentuale dei capi affetti da vizi (o la quantità di tessuto inidoneo al confezionamento), senza previamente riconciliare il dato dell'assenza di difetti in due terzi degli abiti, con la percentuale di capi difettati, accertata sulla base della percentuale di campioni che presentavano carenze qualitative, quest'ultima computata in rapporto all'intero quantitativo in giacenza, tenendo conto della diversa consistenza dei due lotti. La sentenza va quindi cassata, non essendo conforme al principio, secondo cui, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, oltre a doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, dato che neppure l'eventuale contumacia della parte interessata può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate o acquisite al giudizio (Cass. 4070/2019; Cass. 24336/2015; Cass.4070/2019; Cass. 16506/2019; Cass. 1/1963). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 384, comma primo, c.p.c., 2967 e 2774, n. 3 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, una volta stabilito che non era possibile rinnovare la consulenza o assumere le prove richieste dalla Sinergy, le domande principali dovevano essere respinte, venendo altrimenti a gravare indebitamente sulle convenute l'incertezza probatoria determinata dalla impossibilità di compiere ulteriori accertamenti, dovendosi inoltre verificare se lo smarrimento delle merce fosse imputabile alla Sinergy. Il motivo è infondato. Come si è già evidenziato, il giudice del rinvio aveva il compito di rivalutare le richieste istruttorie avanzate dalle appellate o anche di dar conto dell'eventuale impossibilità di procedere alla loro ammissione (o alla rinnovazione della consulenza), potendo legittimamente valutare ex novo gli elementi acquisiti, con risultati anche diversi da quelli cui era pervenuto il giudice di appello, la cui pronuncia era stata cassata per vizi di motivazione.È difatti noto che, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 16660/2017; Cass.12102/2014; Cass. 8381/2013). L'esito del giudizio non è quindi dipeso dall'adozione del criterio formale dell'onere della prova, ma dal riesame dei risultati della consulenza tecnica, cui del tutto legittimamente ha proceduto la Corte territoriale sulla base di quanto disposto dalla pronuncia di cassazione, senza che alle ricorrenti sia stata addebitata alcuna incertezza probatoria determinata all'impossibilità di rinnovare la consulenza, che, al contrario, il giudice di rinvio ha mostrato di considerare del tutto esaustiva. 3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., sostenendo che il primo giudizio in cassazione si era risolto con l'accoglimento di tre dei quattro motivi del ricorso della Sinergy, e che la [OSCURATO:SOCIETA]. era risultata totalmente soccombente all'esito del giudizio del rinvio, sicché, in difetto di soccombenza reciproca, non poteva essere disposta - per tali giudizi - la compensazione delle spese processuali.Il ricorso incidentale è assorbito, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le spese processuali, tenendo conto dell'esito finale della lite. Segue accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale con rigetto del terzo motivo e assorbimento del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnat