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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10326/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RISCOSSIONE, in persona del Presidente protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 4062/2017, depositata il 05/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Benevento, la cartella di pagamenton. 017 2015 0005882687, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione,in relazione all’anno d’imposta 2013, sulla base del controlloautomatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, aveva intimato il pagamento dimaggiori imposte a titolo di Ires (euro 125,00) e Iva (euro 353.637,00),oltre interessi e sanzioni.La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento,assumendo che quest’ultima, quale atto prodromico all’esecuzione, nonpoteva essere notificata alla società contribuente, essendo stata questaammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fall. aseguito di ricorso pubblicato anteriormente alla notifica della cartella.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, assumendo che lacartella di pagamento non costituiva atto esecutivo e, quindi, nonsoggiaceva al divieto di cui all’art. 168 legge fall.La CTR, condividendo la tesi dell’Ufficio, accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioneresistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 23/02/2026 il P.G. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.In data 04/03/2026 la ricorrente ha depositato istanza di cessazionedella materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va esaminata l’istanza con cui la societàricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contenderein ragione dell’intervenuto decreto del Tribunale di Benevento del07/12/2022 con cui è stato omologato l’accordo di ristrutturazione deidebiti ex artt. 182-bis e 182-ter legge fall.L’istanza è infondata, in quanto la ricorrente non ha offerto alcunaprova di aver provveduto al pagamento dei debiti tributari ricompresi nelNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026predetto accordo, sicché occorre procedere all’esame dei motivi proposticon il ricorso per cassazione.2.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 161, 168 comma 1, 188 comma 2, della legge fall., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteritenuto che la cartella di pagamento, non costituendo atto esecutivo, nonrientrasse nel divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, compreso il2.1 Il motivo è infondato.2.2 La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento non costituisseun’azione esecutiva o cautelare, e che quindi la notifica della stessa nonviolasse il disposto dell’art. 168 legge fall., ai sensi del quale, nellaformulazione ratione temporis vigente, dalla data della pubblicazione delricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nelregistro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazionedel concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causaanteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioniesecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.Tale disposizione assolve alla duplice funzione di conservarel’integrità del patrimonio dell’imprenditore da possibili azioni intraprese daicreditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum,nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria conconseguente dichiarazione di fallimento.Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo,anche per i crediti dell’erario sorti prima dell’apertura della procedura, percui anche i crediti dell’agente della riscossione devono essere fatti valerenell’ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titoloesecutivo (Cass., Sez.

U., 06/09/1990, n. 9201).2.3 Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, la tesi sostenuta daigiudici d’appello è conforme al prevalente orientamento di questa Corte, alNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la cartellaesattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e diprecetto ma non determina l’inizio della procedura esecutiva, non rientranel divieto di cui all’art. 168 legge fall., che impedisce solo le azioniproprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa delcreditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della proceduraconcorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; neconsegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopol’apertura del concordato preventivo (Cass. 28/05/2024, n. 14894; Cass.01/02/2023, n. 3014; Cass. 05/12/2022, n. 35715; Cass. 25/10/2022, n.31560).3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come novellato dald.lgs. n. 59/2015, e dell’art. 90 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., posto che, ai sensi delle predette norme,la notifica della cartella di pagamento, per crediti anteriori all’aperturadella procedura di concordato preventivo, poteva essere effettuata solodopo la pubblicazione del decreto che revocava l’ammissione al concordatoovvero ne dichiarava la mancata approvazione, ovvero dopo lapubblicazione della sentenza che dichiarava la risoluzione o l’annullamentodel concordato medesimo.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 La CTR ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l’invocatoart. 25, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come novellato dal d.lgs. n.59/2015, essendo tale disposizione entrata in vigore successivamente allanotifica della cartella di pagamento de qua, risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Con tale motivazione la ricorrente non si confronta affatto,limitandosi ad insistere sulla violazione della predetta norma, ragion percui va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui ilmotivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per leNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisioneimpugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art.366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n.1341).4.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al pagamento,in favore delle controricorrenti, delle spese giudiziali, che liquidacomplessivamente in euro 7.800,00 per compenso, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RISCOSSIONE, in persona del Presidente protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 4062/2017, depositata il 05/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Benevento, la cartella di pagamenton. 017 2015 0005882687, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione,in relazione all’anno d’imposta 2013, sulla base del controlloautomatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 eNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, aveva intimato il pagamento dimaggiori imposte a titolo di Ires (euro 125,00) e Iva (euro 353.637,00),oltre interessi e sanzioni.La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento,assumendo che quest’ultima, quale atto prodromico all’esecuzione, nonpoteva essere notificata alla società contribuente, essendo stata questaammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fall. aseguito di ricorso pubblicato anteriormente alla notifica della cartella.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, assumendo che lacartella di pagamento non costituiva atto esecutivo e, quindi, nonsoggiaceva al divieto di cui all’art. 168 legge fall.La CTR, condividendo la tesi dell’Ufficio, accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioneresistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 23/02/2026 il P.G. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.In data 04/03/2026 la ricorrente ha depositato istanza di cessazionedella materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’istanza con cui la societàricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contenderein ragione dell’intervenuto decreto del Tribunale di Benevento del07/12/2022 con cui è stato omologato l’accordo di ristrutturazione deidebiti ex artt. 182-bis e 182-ter legge fall.L’istanza è infondata, in quanto la ricorrente non ha offerto alcunaprova di aver provveduto al pagamento dei debiti tributari ricompresi nelNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026predetto accordo, sicché occorre procedere all’esame dei motivi proposticon il ricorso per cassazione.2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 161, 168 comma 1, 188 comma 2, della legge fall., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamenteritenuto che la cartella di pagamento, non costituendo atto esecutivo, nonrientrasse nel divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, compreso il2.1 Il motivo è infondato.2.2 La CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento non costituisseun’azione esecutiva o cautelare, e che quindi la notifica della stessa nonviolasse il disposto dell’art. 168 legge fall., ai sensi del quale, nellaformulazione ratione temporis vigente, dalla data della pubblicazione delricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nelregistro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazionedel concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causaanteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioniesecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.Tale disposizione assolve alla duplice funzione di conservarel’integrità del patrimonio dell’imprenditore da possibili azioni intraprese daicreditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum,nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria conconseguente dichiarazione di fallimento.Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo,anche per i crediti dell’erario sorti prima dell’apertura della procedura, percui anche i crediti dell’agente della riscossione devono essere fatti valerenell’ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titoloesecutivo (Cass., Sez. U., 06/09/1990, n. 9201).2.3 Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, la tesi sostenuta daigiudici d’appello è conforme al prevalente orientamento di questa Corte, alNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la cartellaesattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e diprecetto ma non determina l’inizio della procedura esecutiva, non rientranel divieto di cui all’art. 168 legge fall., che impedisce solo le azioniproprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa delcreditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della proceduraconcorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; neconsegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopol’apertura del concordato preventivo (Cass. 28/05/2024, n. 14894; Cass.01/02/2023, n. 3014; Cass. 05/12/2022, n. 35715; Cass. 25/10/2022, n.31560).3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 25, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come novellato dald.lgs. n. 59/2015, e dell’art. 90 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., posto che, ai sensi delle predette norme,la notifica della cartella di pagamento, per crediti anteriori all’aperturadella procedura di concordato preventivo, poteva essere effettuata solodopo la pubblicazione del decreto che revocava l’ammissione al concordatoovvero ne dichiarava la mancata approvazione, ovvero dopo lapubblicazione della sentenza che dichiarava la risoluzione o l’annullamentodel concordato medesimo.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 La CTR ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l’invocatoart. 25, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come novellato dal d.lgs. n.59/2015, essendo tale disposizione entrata in vigore successivamente allanotifica della cartella di pagamento de qua, risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Con tale motivazione la ricorrente non si confronta affatto,limitandosi ad insistere sulla violazione della predetta norma, ragion percui va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui ilmotivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per leNumero registro generale 23438/2017Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 10326/2026Data pubblicazione 20/04/2026quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisioneimpugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art.366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n.1341).4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al pagamento,in favore delle controricorrenti, delle spese giudiziali, che liquidacomplessivamente in euro 7.800,00 per compenso, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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