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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27654/2026

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l Tribunale di Monza.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente alla omessa statuizione sulla somma di denaro in sequestro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Gup del Tribunale di Monza è stata applicata, a MohamedLamhouli, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi tre di reclusione ed euro1.000,00, in continuazione con la pena inflitta per i reati giudicati con la sentenza n.557/2022, del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2022, irrevocabile il24 ottobre 2023, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA], nel presente procedimento era chiamato a rispondere del reato dicui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riqualificato ai sensi del comma5, d.P.R. citato, per avere detenuto 97,5 grammi di hashish contenente principio attivopari a 33,5 grammi che, avuto riguardo alle modalità di presentazione, alconfezionamento e ad altre circostanze dell’azione, era ritenuto destinato alla cessionea terzi.

Al ricorrente, in occasione dell’accertamento del reato veniva sequestrata lasomma di euro 7.640,00 rinvenuta nella sua disponibilità.3.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Lamhouliaffidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 262 cod. proc. pen. per non avere il decidenteprovveduto in merito al dissequestro e alla restituzione della somma di denarosottoposta a sequestro il 23 novembre 2022.

In tesi difensiva, nell’accogliere larichiesta di applicazione della pena, il giudice avrebbe dovuto disporre il dissequestrodel denaro atteso che il reato contestato era la detenzione di sostanza stupefacente enon la cessione, motivo per il quale non trova applicazione la disciplina prevista dagliartt. 73, comma 7- bis, d.P.R. citato e 240 cod. pen.4.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. dispone che «il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per imotivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione trala richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza».Il vizio fatto valere dal ricorrente non rientra tra i casi previsti dall’art. 1, comma50, l. 103/2017 e non può che essere dichiarato inammissibile.Come questa Corte ha avuto già modo di chiarire, infatti, in tema dipatteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né larestituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata con ricorsoper cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione aisensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017,Tenuzzo, Rv. 269542 la quale, in motivazione, ha precisato che il ricorso percassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensidell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego direstituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione; nello stesso senso, Sez. 7, ord. n.16980 del 27/03/2026 non massimata e Sez- 5, ord. n. 12076 del 24/02/2026, nonmassimata).3.

A tale assorbente considerazione si deve aggiungere che il ricorso non èneppure autosufficiente perché ad esso non è allegata documentazione attestante cheil ricorrente abbia effettivamente subito il sequestro del denaro.

Né è noto se talesequesto, eseguito dalla P.G., sia stato convalidato né, ancora, se la richiesta direstituzione del denaro sia stata mai avanzata e se proposta, sia stata respinta.Ove, peraltro, il sequestro fosse stato disposto, nulla essendo statuito al riguardonella sentenza impugnata, il ricorrente potrebbe chiedere al giudice dell’esecuzione larestituzione del bene.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/06/2026.La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Monza.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente alla omessa statuizione sulla somma di denaro in sequestro.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Gup del Tribunale di Monza è stata applicata, a MohamedLamhouli, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi tre di reclusione ed euro1.000,00, in continuazione con la pena inflitta per i reati giudicati con la sentenza n.557/2022, del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2022, irrevocabile il24 ottobre 2023, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.2. [OSCURATO:PERSONA], nel presente procedimento era chiamato a rispondere del reato dicui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riqualificato ai sensi del comma5, d.P.R. citato, per avere detenuto 97,5 grammi di hashish contenente principio attivopari a 33,5 grammi che, avuto riguardo alle modalità di presentazione, alconfezionamento e ad altre circostanze dell’azione, era ritenuto destinato alla cessionea terzi. Al ricorrente, in occasione dell’accertamento del reato veniva sequestrata lasomma di euro 7.640,00 rinvenuta nella sua disponibilità.3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Lamhouliaffidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 262 cod. proc. pen. per non avere il decidenteprovveduto in merito al dissequestro e alla restituzione della somma di denarosottoposta a sequestro il 23 novembre 2022. In tesi difensiva, nell’accogliere larichiesta di applicazione della pena, il giudice avrebbe dovuto disporre il dissequestrodel denaro atteso che il reato contestato era la detenzione di sostanza stupefacente enon la cessione, motivo per il quale non trova applicazione la disciplina prevista dagliartt. 73, comma 7- bis, d.P.R. citato e 240 cod. pen.4. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. dispone che «il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per imotivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione trala richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza».Il vizio fatto valere dal ricorrente non rientra tra i casi previsti dall’art. 1, comma50, l. 103/2017 e non può che essere dichiarato inammissibile.Come questa Corte ha avuto già modo di chiarire, infatti, in tema dipatteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né larestituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata con ricorsoper cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione aisensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017,Tenuzzo, Rv. 269542 la quale, in motivazione, ha precisato che il ricorso percassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensidell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego direstituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione; nello stesso senso, Sez. 7, ord. n.16980 del 27/03/2026 non massimata e Sez- 5, ord. n. 12076 del 24/02/2026, nonmassimata).3. A tale assorbente considerazione si deve aggiungere che il ricorso non èneppure autosufficiente perché ad esso non è allegata documentazione attestante cheil ricorrente abbia effettivamente subito il sequestro del denaro. Né è noto se talesequesto, eseguito dalla P.G., sia stato convalidato né, ancora, se la richiesta direstituzione del denaro sia stata mai avanzata e se proposta, sia stata respinta.Ove, peraltro, il sequestro fosse stato disposto, nulla essendo statuito al riguardonella sentenza impugnata, il ricorrente potrebbe chiedere al giudice dell’esecuzione larestituzione del bene.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/06/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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