CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova convalidava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 provvisoriamente concessa e rigettava la richiesta del condannato di applicazione di detta misura; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale per la mancata fissazione dell'udienza di revoca della misura provvisoria in atto. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dagli accertamenti presso il DAP risulta, infatti, che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena il 10/10/2022, cosicché la presente decisione non assume alcuna rilevanza. Non vi è luogo per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente