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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 09421/2024

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 959-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5182/51/15 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla EUROGEL S .

R .

L .due avvisi di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Benevento che, previa riunione, con sentenza n. 314/3/13, rigettò i ricorsi; che l’ EUROGEL S .

R .

L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5182/51/15, depositata il 29/05/2015 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) le riprese nei confronti della contribuente concernevano operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti, senza che la C.T.P. fosse, pertanto, incorsa in alcun vizio di extrapetizione rispetto queste ultime e (b) mentre l’Ufficio aveva assolto l’onere della prova sullo stesso gravante, rispetto all’una ed all’altra categoria di operazioni fittizie, altrettanto non aveva fatto la società contribuente; che avverso tale decisione la EUROGEL S .

R .

L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 23), per non avere, tanto la C.T.P., quanto la C.T.R., limitato il proprio esame alle contestazioni relative alle operazioni soggettivamente inesistenti ascritte ad essa contribuente, ed avere, al contrario, esteso il proprio vaglio anche alle operazioni oggettivamente inesistenti contestatele, sebbene l’Ufficio, all’esito (1) delle risposte fornite dalla EUROGEL ai questionari nonché (2) del procedimento di accertamento con adesione, avesse limitato le riprese alle sole contestazione mosse per la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; che con la prima parte del secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 e 2735 c.c. e dell’art. 112 c.p.c….” (cfr. ricorso, p. 25), per essersi la C.T.R. pronunziata anche in ordine alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti contestate alla contribuente, benché l’Ufficio avesse limitato la materia del contendere ai soli rilievi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, per effetto della dichiarazione confessoria resa, in tal senso e con riferimento ad entrambe le annualità, dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate intervenuto in sede di procedimento di accertamento con adesione; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, in parte, infondati, in parte inammissibili; che, premesso che il vizio di ultrapetizione configura non già un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (come impropriamente richiamato dalla difesa di parte ricorrente), ma un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (in tal senso dovendosi dunque interpretare la doglianza relativa alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) e rilevato, altresì, che il primo motivo è inammissibile, nella parte in cui viene censurata per ultrapetizione la decisione di prime cure, unico oggetto del giudizio di cassazione essendo - salvo il caso contemplato dall’art. 348, comma 3, cod. proc. civ. - la sentenza di appello (arg. da Cass., Sez.

L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01), nondimeno infondate si appalesano le ulteriori doglianze sviluppate con i motivi in esame; che, alcuna valenza “confessoria” stragiudiziale potendo essere in ogni caso imputata al Fisco (e, per esso, ai suoi rappresentanti) per le attività svolte in sede di procedimento di accertamento con adesione, stante l’indisponibilità dei diritti da quello vantati nei confronti dei contribuenti (arg. da Cass., Sez. 5, 13.12.2021, n. 39521, Rv. 663651-01 e da Cass., Sez. 3, 6.7.1990, n. 7125, Rv. 468159-01), rileva il Collegio come, dalla lettura dei verbali ex art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, trascritti in ricorso, neppure emerga quanto opinato dalla difesa della ricorrente, evincendosi chiaramente, al contrario, che: (a) le riprese per entrambe le annualità di imposta scaturivano da contestazioni relative ad operazioni sia oggettivamente, che soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 3 di entrambi i verbali); (b) “in base all’attività istruttoria svolta…gli elementi forniti dal contribuente in ordine alle operazioni summenzionate non abbiano una rigorosa valenza probatoria esimente rispetto alle ipotesi nn. 1) – inesistenza oggettiva e -2) sottofatturazione- ; in ogni caso gli elementi raccolti a carico del presunto fornitore lasciano inequivocabilmente ritenere la inesistenza soggettiva delle operazioni stesse…”; (c) pur considerate le difese della società contribuente (trascritte nel corpo di entrambi i verbali), “non sussistono i presupposti per definire in adesione la suddetta patica se non assolvendo l’intero carico tributario accertato” (cfr. ult. p. di entrambi i verbali) e, quindi, in relazione tanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, quanto a quelle oggettivamente tali (cfr. supra, sub a); che, dunque, correttamente la C.T.R. ha ritenuto contestati alla contribuente entrambi i profili di inesistenza (oggettiva e soggettiva) delle operazioni in questione, in perfetta linea di continuità con la motivazione degli atti impositivi impugnati che, per quanto osservato, entrambi li ricomprendeva (cfr. p. 1, ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente (altrettanto) corretta, da parte dei giudici di appello, di un vizio di ultrapetizione ad opera della C.T.P.; che, alla luce di quanto precede e per le medesime ragioni supra esposte, va altresì esclusa la ricorrenza di una ipotesi di extrapetizione da parte della C.T.R.; che con la seconda parte del secondo motivo la società ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) l’“…omesso esame in punto decisivo della controversia con stravolgimento dell’iter processuale” (cfr. ricorso, p. 25), per avere la C.T.R. ritenuto provata la ricorrenza, nella specie, delle operazioni inesistenti contestate dall’Ufficio, benché questo non abbia fornito la prova della loro mancata esecuzione né della consapevolezza, da parte di essa contribuente, di partecipare ad una frode carosello; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 e del Dlgs. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 27), per avere la C.T.R. ignorato e svilito il contenuto dei decreti di archiviazione (non sentenze, come erroneamente sostenuto in ricorso, alla p. 29) del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, dai quai emergeva l’esistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni sottese alle riprese per cui è causa; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, in parte inammissibili, in parte infondati; che, rilevato in via preliminare come, a dispetto dell’improprio riferimento al vizio di omesso esame ed all’incompleta indicazione delle norme asseritamente violate, entrambi i motivi denunziano un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., focalizzando la propria attenzione sull’assunta violazione del riparto dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente a proposito di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, rileva il Collegio come le censure in esame sono (a) infondate, avuto riguardo al valore che parte ricorrente vorrebbe ascrivere, a riprova della correttezza del comportamento di essa contribuente, ai decreti di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento e (b) inammissibili, relativamente alla complessiva rilettura che – in ultima analisi - la difesa della EUROGEL vorrebbe operare degli atti di causa, onde “smentire” le conclusioni cui è pervenuta la C.T.R.; che va anzitutto osservato che, in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce – come correttamente rilevato dalla C.T.R. - che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16649, Rv. 658694-01); che, a tale proposito, peraltro, la C.T.R. ha fornito ampia e coerente motivazione delle ragioni sottese alla natura oggettivamente e soggettivamente fittizia delle operazioni ascritte alla contribuente (cfr. p. 2 della motivazione), ritenendo solo l’Ufficio ottemperante all’onere della prova sullo stesso gravante e non anche la contribuente (rispetto, ovviamente, alla prova contraria richiestale); che appare, allora, evidente come parte ricorrente miri proprio ad una - inammissibile (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) - (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere le operazioni contestate soggettivamente ed oggettivamente inesistenti; che quanto precede determina l’assorbimento del quinto motivo (articolato alle pp. 32 e ss. del ricorso ed erroneamente rubricato “IV”) e del sesto motivo di ricorso; che con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma quarto bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n.16” (cfr. ricorso, p. 30), per non avere la C.T.R. considerato che, pur in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi all’uopo sostenuti dalla contribuente non sono indeducibili ex se, anche se questa fosse stata consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, ma solo se si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che non ignora il Collegio che, in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, 5.4.2022, n. 11020, Rv. 664285-01); che, tuttavia, non solo va osservato che, nel silenzio della gravata decisione sul punto, il motivo appare carente sotto il profilo della specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e la doglianza – conseguentemente - nuova, non avendo parte ricorrente localizzato se, come e quando essa fu proposta ed argomentata nei precedenti gradi di merito ma, in ogni caso, il richiamato arresto giurisprudenziale non può trovare – già in astratto – applicazione nella specie, posto che la contestazione dell’Ufficio concerne operazioni non solo soggettivamente inesistenti ma anche oggettivamente tali; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della EUROGEL S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna la EUROGEL S .

R .

L .,in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 959-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5182/51/15 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla EUROGEL S . R . L .due avvisi di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Benevento che, previa riunione, con sentenza n. 314/3/13, rigettò i ricorsi; che l’ EUROGEL S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5182/51/15, depositata il 29/05/2015 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) le riprese nei confronti della contribuente concernevano operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti, senza che la C.T.P. fosse, pertanto, incorsa in alcun vizio di extrapetizione rispetto queste ultime e (b) mentre l’Ufficio aveva assolto l’onere della prova sullo stesso gravante, rispetto all’una ed all’altra categoria di operazioni fittizie, altrettanto non aveva fatto la società contribuente; che avverso tale decisione la EUROGEL S . R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 23), per non avere, tanto la C.T.P., quanto la C.T.R., limitato il proprio esame alle contestazioni relative alle operazioni soggettivamente inesistenti ascritte ad essa contribuente, ed avere, al contrario, esteso il proprio vaglio anche alle operazioni oggettivamente inesistenti contestatele, sebbene l’Ufficio, all’esito (1) delle risposte fornite dalla EUROGEL ai questionari nonché (2) del procedimento di accertamento con adesione, avesse limitato le riprese alle sole contestazione mosse per la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; che con la prima parte del secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 e 2735 c.c. e dell’art. 112 c.p.c….” (cfr. ricorso, p. 25), per essersi la C.T.R. pronunziata anche in ordine alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti contestate alla contribuente, benché l’Ufficio avesse limitato la materia del contendere ai soli rilievi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti, per effetto della dichiarazione confessoria resa, in tal senso e con riferimento ad entrambe le annualità, dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate intervenuto in sede di procedimento di accertamento con adesione; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, in parte, infondati, in parte inammissibili; che, premesso che il vizio di ultrapetizione configura non già un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (come impropriamente richiamato dalla difesa di parte ricorrente), ma un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (in tal senso dovendosi dunque interpretare la doglianza relativa alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) e rilevato, altresì, che il primo motivo è inammissibile, nella parte in cui viene censurata per ultrapetizione la decisione di prime cure, unico oggetto del giudizio di cassazione essendo - salvo il caso contemplato dall’art. 348, comma 3, cod. proc. civ. - la sentenza di appello (arg. da Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01), nondimeno infondate si appalesano le ulteriori doglianze sviluppate con i motivi in esame; che, alcuna valenza “confessoria” stragiudiziale potendo essere in ogni caso imputata al Fisco (e, per esso, ai suoi rappresentanti) per le attività svolte in sede di procedimento di accertamento con adesione, stante l’indisponibilità dei diritti da quello vantati nei confronti dei contribuenti (arg. da Cass., Sez. 5, 13.12.2021, n. 39521, Rv. 663651-01 e da Cass., Sez. 3, 6.7.1990, n. 7125, Rv. 468159-01), rileva il Collegio come, dalla lettura dei verbali ex art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, trascritti in ricorso, neppure emerga quanto opinato dalla difesa della ricorrente, evincendosi chiaramente, al contrario, che: (a) le riprese per entrambe le annualità di imposta scaturivano da contestazioni relative ad operazioni sia oggettivamente, che soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 3 di entrambi i verbali); (b) “in base all’attività istruttoria svolta…gli elementi forniti dal contribuente in ordine alle operazioni summenzionate non abbiano una rigorosa valenza probatoria esimente rispetto alle ipotesi nn. 1) – inesistenza oggettiva e -2) sottofatturazione- ; in ogni caso gli elementi raccolti a carico del presunto fornitore lasciano inequivocabilmente ritenere la inesistenza soggettiva delle operazioni stesse…”; (c) pur considerate le difese della società contribuente (trascritte nel corpo di entrambi i verbali), “non sussistono i presupposti per definire in adesione la suddetta patica se non assolvendo l’intero carico tributario accertato” (cfr. ult. p. di entrambi i verbali) e, quindi, in relazione tanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, quanto a quelle oggettivamente tali (cfr. supra, sub a); che, dunque, correttamente la C.T.R. ha ritenuto contestati alla contribuente entrambi i profili di inesistenza (oggettiva e soggettiva) delle operazioni in questione, in perfetta linea di continuità con la motivazione degli atti impositivi impugnati che, per quanto osservato, entrambi li ricomprendeva (cfr. p. 1, ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente (altrettanto) corretta, da parte dei giudici di appello, di un vizio di ultrapetizione ad opera della C.T.P.; che, alla luce di quanto precede e per le medesime ragioni supra esposte, va altresì esclusa la ricorrenza di una ipotesi di extrapetizione da parte della C.T.R.; che con la seconda parte del secondo motivo la società ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) l’“…omesso esame in punto decisivo della controversia con stravolgimento dell’iter processuale” (cfr. ricorso, p. 25), per avere la C.T.R. ritenuto provata la ricorrenza, nella specie, delle operazioni inesistenti contestate dall’Ufficio, benché questo non abbia fornito la prova della loro mancata esecuzione né della consapevolezza, da parte di essa contribuente, di partecipare ad una frode carosello; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 e del Dlgs. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 27), per avere la C.T.R. ignorato e svilito il contenuto dei decreti di archiviazione (non sentenze, come erroneamente sostenuto in ricorso, alla p. 29) del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, dai quai emergeva l’esistenza oggettiva e soggettiva delle prestazioni sottese alle riprese per cui è causa; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, in parte inammissibili, in parte infondati; che, rilevato in via preliminare come, a dispetto dell’improprio riferimento al vizio di omesso esame ed all’incompleta indicazione delle norme asseritamente violate, entrambi i motivi denunziano un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., focalizzando la propria attenzione sull’assunta violazione del riparto dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente a proposito di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, rileva il Collegio come le censure in esame sono (a) infondate, avuto riguardo al valore che parte ricorrente vorrebbe ascrivere, a riprova della correttezza del comportamento di essa contribuente, ai decreti di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento e (b) inammissibili, relativamente alla complessiva rilettura che – in ultima analisi - la difesa della EUROGEL vorrebbe operare degli atti di causa, onde “smentire” le conclusioni cui è pervenuta la C.T.R.; che va anzitutto osservato che, in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce – come correttamente rilevato dalla C.T.R. - che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16649, Rv. 658694-01); che, a tale proposito, peraltro, la C.T.R. ha fornito ampia e coerente motivazione delle ragioni sottese alla natura oggettivamente e soggettivamente fittizia delle operazioni ascritte alla contribuente (cfr. p. 2 della motivazione), ritenendo solo l’Ufficio ottemperante all’onere della prova sullo stesso gravante e non anche la contribuente (rispetto, ovviamente, alla prova contraria richiestale); che appare, allora, evidente come parte ricorrente miri proprio ad una - inammissibile (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) - (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere le operazioni contestate soggettivamente ed oggettivamente inesistenti; che quanto precede determina l’assorbimento del quinto motivo (articolato alle pp. 32 e ss. del ricorso ed erroneamente rubricato “IV”) e del sesto motivo di ricorso; che con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma quarto bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n.16” (cfr. ricorso, p. 30), per non avere la C.T.R. considerato che, pur in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi all’uopo sostenuti dalla contribuente non sono indeducibili ex se, anche se questa fosse stata consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, ma solo se si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che non ignora il Collegio che, in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, 5.4.2022, n. 11020, Rv. 664285-01); che, tuttavia, non solo va osservato che, nel silenzio della gravata decisione sul punto, il motivo appare carente sotto il profilo della specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e la doglianza – conseguentemente - nuova, non avendo parte ricorrente localizzato se, come e quando essa fu proposta ed argomentata nei precedenti gradi di merito ma, in ogni caso, il richiamato arresto giurisprudenziale non può trovare – già in astratto – applicazione nella specie, posto che la contestazione dell’Ufficio concerne operazioni non solo soggettivamente inesistenti ma anche oggettivamente tali; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della EUROGEL S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la EUROGEL S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 09421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris