CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 29028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. BELLONI N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 01 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] PANTALEO3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 127/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione delle rispettive impugnazioni;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi principale e incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la soccombenza reciproca; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazion