Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46926/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato posto che il possesso di un valido permesso di soggiorno non costituiva una qualità della persona e posto che non aveva riferito che il permesso era scaduto per evitare di essere incriminato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo proposto è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui (art.496 cod. pen.), è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Fattispecie in cui la Corte, con sentenza Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707 ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che, senza descrivere la rilevanza dell'informazione rispetto all'atto da compiere, aveva attribuito rilievo, ai fini della condanna, alla condotta dell'imputato che, in occasione di un controllo di polizia, aveva affermato, contrariamente al vero, di essere sposato con prole).

Anche nel caso di specie la presenza del prevenuto, legale o illegale, nel territorio dello Stato era rilevante ai fini della funzione svolta dagli operanti nel controllo del medesimo e ne costituiva una qualità personale (ulteriore rispetto alle generalità la cui falsità avrebbe determinato la violazione dell'art. 495 cod. pen.) e sula medesima avrebbe dovuto rispondere il vero, senza che valesse sul punto (sule generalità e sulle qualità personali) il principio del nemo tenetur se detegere. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato posto che il possesso di un valido permesso di soggiorno non costituiva una qualità della persona e posto che non aveva riferito che il permesso era scaduto per evitare di essere incriminato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo proposto è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui (art.496 cod. pen.), è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Fattispecie in cui la Corte, con sentenza Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707 ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che, senza descrivere la rilevanza dell'informazione rispetto all'atto da compiere, aveva attribuito rilievo, ai fini della condanna, alla condotta dell'imputato che, in occasione di un controllo di polizia, aveva affermato, contrariamente al vero, di essere sposato con prole). Anche nel caso di specie la presenza del prevenuto, legale o illegale, nel territorio dello Stato era rilevante ai fini della funzione svolta dagli operanti nel controllo del medesimo e ne costituiva una qualità personale (ulteriore rispetto alle generalità la cui falsità avrebbe determinato la violazione dell'art. 495 cod. pen.) e sula medesima avrebbe dovuto rispondere il vero, senza che valesse sul punto (sule generalità e sulle qualità personali) il principio del nemo tenetur se detegere. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]