CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 19728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] a cartelle esattoriali R.G.N.8404/2021 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 88/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 949/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dall’INPS, in proprio e quale procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza n. 8109/2017 del Tribunale di Foggia, così provvedeva: accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dall’INPS nella suddetta qualità e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava i ricorsi proposti in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in data 10.12.2007 (r.g. 41161/2007) e in data 6.2.2008 (r.g. 3097/2008); dichiarava inammissibile lo stesso appello in quanto proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio; confermava nel resto l’impugnata sentenza; compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava ammissibile e fondato l’appello proposto dall’istituto previdenziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui si contestava, quanto alle posizioni previdenziali di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], che essi coniugi fossero stati lavoratori subordinati di detta società (il che formava oggetto di due procedimenti, precisati nel dispositivo di sentenza, dei diversi procedimenti riuniti in primo grado e decisi con unica sentenza).3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. L’istituto intimato si è costituito con procura rilasciata ai difensori indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Illegittimità della pronuncia per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c. n. 3), degli artt. 342 c.p.c. e 366 c.p.c. e/o nullità della sentenza (art. 360 c.p.c. n. 4) per violazione dell’art. 132 c.p.c. in ragione dell’omessa e/o apparente pronuncia in ordine all’eccezione di violazione dell’art. 342 c.p.c. sollevata in appello”. 1.1. Deduce che la statuizione della Corte d’appello in ordine alla sua eccezione d’inammissibilità dell’avverso appello era, ictu oculi , del tutto insoddisfacente ed irrispettosa dell’obbligo motivazionale imposto all’organo giudicante dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere quel giudice, nel riportato stralcio della sentenza, fatto altro che emettere un mero giudizio di presunta “specificità” dei proposti motivi di gravame, omettendo del tutto di motivare tale improvvida presa di posizione e, quindi, di spiegare in che termini e in che modo il detto appello presenterebbe l’asserito carattere di specificità. 1.2. Aggiunge che il riportato stralcio della sentenza si poneva, comunque, in evidente contrasto con i principi di specificità dei motivi di gravame e di necessaria adeguata correlazione con i rilievi critici mossi dall’appellante al contenuto della sentenza impugnata, sanciti, rispettivamente, dagli artt.342 e 366 c.p.c., atteso che la sentenza impugnata sosteneva, assurdamente ed immotivatamente, che l’appello ex adverso proposto è conforme alle richiamate norme del codice di rito, nonostante lo stesso sia costituito, solo ed esclusivamente, da una generica e sterile contestazione del provvedimento di primo grado, del tutto priva sia della dovuta proposizione di specifiche argomentazioni dirette ad “incrinare” e/o “sconfessare” le ragioni poste a base della sentenza di prime cure (in spregio alla natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium del giudizio di appello), e sia dei necessari richiami puntuali e circostanziati, ai singoli capi o passi della sentenza impugnata. 2. Con un secondo motivo denuncia “Illegittimità della pronuncia per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c. n.3) degli artt. 112 c.p.c., 324 c.p.c., e 2909 c.c. in materia di ultrapetizione e di giudicato”. Deduce che la decisione nella parte riportata, che attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., è del tutto erronea e viziata per essersi la Corte di merito pronunciata, e per aver improntato la propria decisione, su fatti e circostanze che non solo esulavano, completamente, dal thema del proposto gravame, ma anche perché detti fatti e circostanze erano coperti dal giudicato formale e sostanziale in quanto non avevano fatto oggetto di espressa impugnativa in sede di appello, come si evinceva chiaramente dal contenuto dell’atto di gravame dove – nella parte “dedicata” a [OSCURATO:PERSONA] –l’INPS si era limitato, esclusivamente, ad affermare la sufficienza, ai fini della legittimità del proprio agire, della mera qualifica soggettiva del Potenza, prima, di socio amministratore e, poi, di socio accomandatario della ditta [OSCURATO:PERSONA], riportando, per esteso, a sostegno della propria tesi, le norme di legge da cui scaturirebbe l’obbligo del Potenza di iscrizione alla gestione ART. COMM, con conseguente sua sottoposizione alle relative obbligazioni contributive, il tutto senzache l’ente previdenziale, allora appellante, abbia dedotto alcunché in ordine alla sussistenza e/o all’avvenuta prova, nel caso di specie, sia dei requisiti di abitualità e prevalenza rilevanti, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione ART.COMM., sia del carattere di effettività, o meno, del rapporto di lavoro dipendente che [OSCURATO:PERSONA] ha, in realtà e di fatto, intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; né – sempre secondo la ricorrente –l’ente appellante aveva espressamente impugnato i relativi capi della sentenza di primo grado, che, invece, davano ragione all’odierna parte ricorrente in ordine a tali circostanze fattuali. 3. Con un terzo motivo denuncia “Illegittimità della pronuncia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c. n. 5) e per violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c. n. 3) degli artt. 2094 e 2697 c.c. in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di onere della prova”. 3.1. Deduce che nel riportato capo della sentenza impugnata, circa la posizione della Ferri, la Corte aveva, prima di tutto, tralasciato l’esame di talune circostanze che, ove opportunamente vagliate e valutate, avrebbero portato al rigetto dell’appello erroneamente proposto dall’ente appellante, all’uopo evidenziandosi che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], altra dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA], della prova rigorosa dei requisiti della subordinazione e dell’onerosità laddove, invece, era, ed è tuttora, presente, agli atti di causa copiosa ed indiscutibile documentazione, tra cui il contratto di lavoro subordinato stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA], nonché le buste paga e gli assegni emessi in pagamento, a favore di quest’ultima, delle retribuzioni mensili, documentazione, questa, più che sufficiente a provare il fatto – come detto incontestato ed indiscutibile – che il rapporto di lavoro intercorso tra le dette parti aveva un carattere eminentemente oneroso, sia sul piano formale che su quello effettivo e sostanziale. 3.2. Sostiene, inoltre, che nello stesso capo di sentenza la Corte di appello di Bari ha, altresì, errato per aver applicato, in maniera del tutto distorta e deformata, le norme in materia di qualificazione e di prova della natura subordinata del rapporto di lavoro, richiamando una massima giurisprudenziale particolarmente datata (Cass. civ. 7845/2003) che subordinava la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato alla “prova rigorosa della subordinazione e dell’onerosità”, ed omettendo, invece, di considerare ed esaminare i più recenti arresti giurisprudenziali. 4. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 5. Più nello specifico, è infondata la prima parte di tale censura, in cui si denuncia essere del tutto apparente la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla questione dell’ammissibilità dell’appello dell’INPS per difetto di specificità deirelativi motivi. 5.1. Si legge, infatti, nell’impugnata sentenza: “Passando al merito dell’appello proposto dall’INPS – il quale (v. infra), contrariamente a quanto opina controparte, è sufficientemente specifico evidenziando adeguatamente le ragioni di dissenso alla sentenza impugnata – contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], obietta l’istituto che nella specie l’accertamento, anche in considerazione del mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla società appellata, non necessitava di ulteriori specificità e di maggiori circostanze “stante la qualifica posseduta da entrambi i soggetti, nell’ambito societario” (il Potenza, amministratore della s.n.c. e, a seguito di trasformazione della stessa in sas, socio accomandatario, come tale tenuto all’iscrizione “presso la gestione art.comm.”) e la Ferri, in considerazione della sua qualità di socio amministratore e poi, in forza del rapporto di coniugio con il predetto Potenza, sicché “trattandosi di prestazioni lavorative rese da un soggetto inserito in un gruppo familiare, opera la presunzione relativa di gratuità delle prestazioni cui consegue l’inversione dell’onere della prova che … incombeva sugli odierni appellati” (così tra la pag. 3 e la pag. 4 dell’impugnata sentenza). 5.2. Rileva allora il Collegio che di tale parte di motivazione la ricorrente prende in considerazione soltanto l’inciso (che si apre con le parole “il quale”) riportato a pag. 8 del ricorso, senza tener conto che (come espresso dal “v. infra” contenuto intale inciso) la Corte di merito chiaramente aveva voluto significare che il proprio giudizio circa la sufficiente specificità del motivo d’appello dell’istituto si fondava sullo stesso contenuto di tale censura, del quale, come s’è visto, ha riportato testualmente i passi ritenuti salienti. E’ perciò evidente che non è affatto apparente sul punto la motivazione resa dalla Corte distrettuale che per tal modo ha appunto esposto e ritenuto in che senso l’allora appellante avesse evidenziato “adeguatamente le ragioni di dissenso alla sentenza gravata”. 6. Inammissibile è il primo motivo per la parte in cui vi si lamenta la diretta violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 366 c.p.c. 6.1. In primo luogo, infatti, l’art. 366 c.p.c. è norma dettata per il “contenuto del ricorso” per cassazione, che quindi non può all’evidenza qui venire in considerazione. Impreciso, inoltre, è il riferimento all’art. 342 c.p.c. perché, trattandosi di procedimento in materia di previdenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c. e trattato, a quanto consta, sia in primo che in secondo grado secondo il relativo rito, trovava piuttosto applicazione in secondo grado quanto alla specificità dei motivi d’appello l’art. 434, comma primo, c.p.c. 7. In ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni unite, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo , infatti, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (così Cass. n. 6596/2022). In particolare, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (in tal senso Cass., sez. lav., 4.2.2022, n. 3612; e in termini id. n. 27290/2021; id., sez. VI, 31.8.2021, n. 23611; id., sez. I, 23.12.2020, n. 29495; id., sez. un., 19.2.2020, n. 4249). 7.1. Ebbene, la ricorrente, non solo non ha trascritto almeno le parti essenziali della sentenza di primo grado, del proprio atto in cui aveva eccepito il difetto di specificità del gravame avverso e, soprattutto, dei motivi d’appello della controparte, maneanche ha, sia pur sinteticamente, riferito il contenuto di tali atti. 8. Parimenti inammissibile nella sua interezza, e per ragioni analoghe a quelle testé illustrate, è il secondo motivo di ricorso. 8.1. In particolare, nel denunciare promiscuamente i distinti vizi di ultrapetizione e di violazione di un preteso giudicato interno ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la ricorrente in ordine al primo di tali vizi, pur facendo riferimento all’art. 112 c.p.c., non ha dedotto la nullità dell’impugnata sentenza in parte quaex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. 9. Soprattutto, anche tale censura comunque difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché, nell’asserire che taluni “fatti e circostanze”, di per sé insuscettibili di passare in giudicato, sarebbero invece “coperti dal giudicato formale e sostanziale in quanto non hanno fatto oggetto di espressa impugnazione in sede di appello”, di nuovo non trascrive o almeno riferisce il contenuto dell’atto di appello avverso dal quale si dovrebbe desumere tale assunto; il che vale anche per la dedotta ultrapetizione. 10. Inammissibile è il terzo motivo per la parte in cui si riferisce al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 10.1. Infatti, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. n. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico da esso risulti esistente il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così, per tutte, Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 10.2. Ebbene, la ricorrente nel terzo motivo non deduce l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari, ma si riferisce genericamente a copiosa documentazione, consistente nel contratto di lavoro subordinato, in buste paga e assegni emessi in pagamento in favore della Ferri, senza peraltro specificare quando tali documenti, di cui neppure sono stati specificati cronologia e contenuto, siano stati prodotti e se, come e quando i fatti che attesterebbero siano stati discussi tra le parti. 11. Per il resto, la censura è comunque priva di fondamento. 11.1. Come, infatti, si trae chiaramente dal testo dell’impugnata decisione la Corte territoriale non ha espresso la sua valutazione giuridica del caso esclusivamente in base al principio di diritto espresso da Cass. n. 7845/2003 (secondo la quale la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa, può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità; in tale contesto, l’avvenuto pagamento dei contributi dell’assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante; in termini, più di recente, Cass., sez. lav., 20.4.2011, n. 9043). La Corte, infatti, ha considerato, non solo che la Ferri era “iscritta nella gestione artigiani quale coadiutrice del coniuge convivente [OSCURATO:PERSONA]”, ma anche che la stessa, “dopo il primo periodo (3.4.2002-8.11.2004) in cui era amministratrice dellasocietà, per il restante periodo è stata comunque socia al 50% di quest’ultima (il restante 50% del capitale era del Potenza, cfr. le risultanze dei verbali accertamento ispettivo in atti, sul punto mai contestate)”; ed ha formato il proprio convincimento anche tenendo conto delle deposizioni testimoniali assunte in prime cure (cfr. pag. 6 della sua sentenza). 12. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, perché l’istituto intimato non ha svolto alcuna difesa; nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d