Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26440/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza n. 445/2012, emessa in data 4.12.2012 (irrevocabile il 11/5/2021).

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione sottolineava che l'ordine di demolizione aveva ad oggetto le opere specificamente indicate nel capo di imputazione di cui alla sentenza divenuta irrevocabile, escludendone un'indeterminatezza e genericità.

3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 DPR 380/2001, per omessa verifica dell'identità del manufatto oggetto dei diversi ordini di demolizione e conseguente illegittimità del rigetto dell'istanza di sospensione.

Si osserva che la vicenda esecutiva risulta caratterizzata dalla successione di plurimi procedimenti penali e dalla conseguente emissione di distinti ordini di demolizione, afferenti a diverse fasi realizzative di un immobile, la cui consistenza è stata oggetto di ricostruzioni tra loro divergenti.

Secondo la difesa, la questione dell'identità del bene rappresenta il nodo centrale dell'intera vicenda esecutiva, tanto che laSuprema Corte, con sentenza n. 38444/2025, ha ritenuto insufficiente la motivazione resa in ordine alla dedotta diversità del manufatto, evidenziando la necessità di verificare se le modifiche riscontrate siano riconducibili ad un unico immobile ovvero a interventi distinti.

Si sottolinea che il giudice dell'esecuzione non ha esaminato la natura delle opere oggetto dell'ingiunzione né il rapporto con il manufatto originario, né la possibile sovrapposizione tra i diversi ordini di demolizione che si sono susseguiti nel tempo.

Secondo la difesa, alla luce della pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte avente ad oggetto il medesimo profilo dell'identità del manufatto, il giudice dell'esecuzione doveva valutare la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione, anche per evitare il rischio di decisioni tra loro incompatibili.

Si sottolinea che se si procedesse al previo accertamento dell'identità del manufatto, i costi dell'intervento di demolizione dovrebbero essere ripartiti tra tutti i soggetti obbligati in relazione ai diversi titoli intervenuti, con conseguente imputazione solo pro quota delle spese in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae a censure di manifesta illogicità.

Si osserva che il giudice dell'esecuzione ha ben chiarito l'autonomia tra il procedimento in esame e quello pendente in fase di rinvio dopo l'annullamento da parte della Cassazione dell' ordinanza con la quale era stato revocato altro ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte edificatorie, sicché la caducazione di questi ultimi in ragione dell'esito dei processi nei quali erano stati emessi, non esplica alcuna incidenza in ordine all'efficacia di quello cristallizzato nella sentenza di condanna definitiva. (Sez. 3, n. 46197 del 26/09/2023, Giaquinto, Rv. 285341 - 01).

Ora, nel caso in esame, la stessa difesa ha evidenziato che l'immobile in questione era stato oggetto di due sequestri, nei giorni 3 gennaio 2009 e 12 agosto 2011, che avevano dato vita a due distinti procedimenti recanti n.

R.G.N.R. 64/2009 e n.7843/2011, a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Nel primo, definito con sentenza emessa in data 28 dicembre 2012, si contestavano le seguenti opere: "fabbricato abusivo di mq 202 circa, già sottoposto a sequestro e poi dissequestrato, prosecuzione delle opere consistite nel getto del solaio di copertura con apposizione di tegole, nel completamento delle tampognature e nella posa in2 a(Jopera degli infissi in ferro esterni".

Nell'ambito del presente procedimento, definito con sentenza emessa in data 4/12/2012, divenuta irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si contestava: la "prosecuzione delle opere consistita nella realizzazione delle tramezzature, nella posa in opera dei pavimenti, dei servizi igienici, dell'impianto elettrico e degli infissi".

L'oggetto dell'ordine di demolizione è ben determinato e ha ad oggetto le opere realizzate per completare l'immobile abusivo e ha come destinataria sempre l'odierna imputata.

In relazione all'ordine di demolizione relativo alla sentenza di patteggiamento emessa in data 21 giugno 2008, divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2008, a carico dell'ex coniuge dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38444 del 2025, ha annullato con rinvio la revoca dell'ordine di demolizione n. 351 del 2008 sul presupposto che «la motivazione del provvedimento impugnato si fonda sulla ritenuta diversità e sulle diminuite dimensioni del manufatto esistente rispetto a quello oggetto della sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ma non specifica alcuno dei profili della ritenuta diversità (salvo il riferimento al dato dimensionale) né esclude che il manufatto esistente sia comunque il risultato di una trasformazione del manufatto originario: certamente, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla sopravvenuta adozione, con riferimento all'immobile esistente, di atti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione» (Se3, n. 38444 del 29/10/2025).

2. Tanto premesso, risulta in maniera evidente che l'ordine di demolizione nei diversi procedimenti ha ad oggetto sempre il medesimo immobile abusivamente realizzato che, nonostante i diversi sequestri, è stato poi nel tempo ultimato.

Non si può porre neppure in astratto un problema di contrasto tra i diversi ordini di demolizione di cui alle sentenze divenute irrevocabili.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso). (Sez. 3, 3n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01; in senso conforme Sez. 3, n. 16690 del 03/04/2025,).

Dunque, la richiesta della difesa di attendere l'esito del giudizio di rinvio del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente disattesa, in quanto l'immobile va demolito nella sua interezza.

L'ordine di demolizione ha, inoltre, carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso; per di più la sua operatività non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile ( Sez. 3, 21 maggio 2024, n. 20027).

Irrilevante, pertanto, è la circostanza che l'immobile abusivo sia stato trasferito dall'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] all'odierna ricorrente.

3. Manifestamente infondata è anche la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 -01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 -01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m).

Nel caso in esame, non è stata neppure prospettata dalla difesa la possibile adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti in contrasto con l'ordine di demolizione.

Correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione, in quanto non ne sussistevano i presupposti.

Nessuna rilevanza assume la circostanza evidenziata dalla difesa, che i costi dell'intervento di demolizione dovrebbero essere ripartiti tra i soggetti obbligati in relazione ai diversi titoli intervenuti, perché l'imputata potrà eventualmente rivalersi nei confronti di coloro che hanno concorso nella realizzazione dell'abuso edilizio.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, 4tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.MLuana 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza n. 445/2012, emessa in data 4.12.2012 (irrevocabile il 11/5/2021). 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione sottolineava che l'ordine di demolizione aveva ad oggetto le opere specificamente indicate nel capo di imputazione di cui alla sentenza divenuta irrevocabile, escludendone un'indeterminatezza e genericità. 3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 DPR 380/2001, per omessa verifica dell'identità del manufatto oggetto dei diversi ordini di demolizione e conseguente illegittimità del rigetto dell'istanza di sospensione. Si osserva che la vicenda esecutiva risulta caratterizzata dalla successione di plurimi procedimenti penali e dalla conseguente emissione di distinti ordini di demolizione, afferenti a diverse fasi realizzative di un immobile, la cui consistenza è stata oggetto di ricostruzioni tra loro divergenti. Secondo la difesa, la questione dell'identità del bene rappresenta il nodo centrale dell'intera vicenda esecutiva, tanto che laSuprema Corte, con sentenza n. 38444/2025, ha ritenuto insufficiente la motivazione resa in ordine alla dedotta diversità del manufatto, evidenziando la necessità di verificare se le modifiche riscontrate siano riconducibili ad un unico immobile ovvero a interventi distinti. Si sottolinea che il giudice dell'esecuzione non ha esaminato la natura delle opere oggetto dell'ingiunzione né il rapporto con il manufatto originario, né la possibile sovrapposizione tra i diversi ordini di demolizione che si sono susseguiti nel tempo. Secondo la difesa, alla luce della pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte avente ad oggetto il medesimo profilo dell'identità del manufatto, il giudice dell'esecuzione doveva valutare la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione, anche per evitare il rischio di decisioni tra loro incompatibili. Si sottolinea che se si procedesse al previo accertamento dell'identità del manufatto, i costi dell'intervento di demolizione dovrebbero essere ripartiti tra tutti i soggetti obbligati in relazione ai diversi titoli intervenuti, con conseguente imputazione solo pro quota delle spese in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae a censure di manifesta illogicità. Si osserva che il giudice dell'esecuzione ha ben chiarito l'autonomia tra il procedimento in esame e quello pendente in fase di rinvio dopo l'annullamento da parte della Cassazione dell' ordinanza con la quale era stato revocato altro ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte edificatorie, sicché la caducazione di questi ultimi in ragione dell'esito dei processi nei quali erano stati emessi, non esplica alcuna incidenza in ordine all'efficacia di quello cristallizzato nella sentenza di condanna definitiva. (Sez. 3, n. 46197 del 26/09/2023, Giaquinto, Rv. 285341 - 01). Ora, nel caso in esame, la stessa difesa ha evidenziato che l'immobile in questione era stato oggetto di due sequestri, nei giorni 3 gennaio 2009 e 12 agosto 2011, che avevano dato vita a due distinti procedimenti recanti n. R.G.N.R. 64/2009 e n.7843/2011, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo, definito con sentenza emessa in data 28 dicembre 2012, si contestavano le seguenti opere: "fabbricato abusivo di mq 202 circa, già sottoposto a sequestro e poi dissequestrato, prosecuzione delle opere consistite nel getto del solaio di copertura con apposizione di tegole, nel completamento delle tampognature e nella posa in2 a(Jopera degli infissi in ferro esterni". Nell'ambito del presente procedimento, definito con sentenza emessa in data 4/12/2012, divenuta irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si contestava: la "prosecuzione delle opere consistita nella realizzazione delle tramezzature, nella posa in opera dei pavimenti, dei servizi igienici, dell'impianto elettrico e degli infissi". L'oggetto dell'ordine di demolizione è ben determinato e ha ad oggetto le opere realizzate per completare l'immobile abusivo e ha come destinataria sempre l'odierna imputata. In relazione all'ordine di demolizione relativo alla sentenza di patteggiamento emessa in data 21 giugno 2008, divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2008, a carico dell'ex coniuge dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38444 del 2025, ha annullato con rinvio la revoca dell'ordine di demolizione n. 351 del 2008 sul presupposto che «la motivazione del provvedimento impugnato si fonda sulla ritenuta diversità e sulle diminuite dimensioni del manufatto esistente rispetto a quello oggetto della sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ma non specifica alcuno dei profili della ritenuta diversità (salvo il riferimento al dato dimensionale) né esclude che il manufatto esistente sia comunque il risultato di una trasformazione del manufatto originario: certamente, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla sopravvenuta adozione, con riferimento all'immobile esistente, di atti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione» (Se3, n. 38444 del 29/10/2025). 2. Tanto premesso, risulta in maniera evidente che l'ordine di demolizione nei diversi procedimenti ha ad oggetto sempre il medesimo immobile abusivamente realizzato che, nonostante i diversi sequestri, è stato poi nel tempo ultimato. Non si può porre neppure in astratto un problema di contrasto tra i diversi ordini di demolizione di cui alle sentenze divenute irrevocabili. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso). (Sez. 3, 3n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01; in senso conforme Sez. 3, n. 16690 del 03/04/2025,). Dunque, la richiesta della difesa di attendere l'esito del giudizio di rinvio del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente disattesa, in quanto l'immobile va demolito nella sua interezza. L'ordine di demolizione ha, inoltre, carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso; per di più la sua operatività non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile ( Sez. 3, 21 maggio 2024, n. 20027). Irrilevante, pertanto, è la circostanza che l'immobile abusivo sia stato trasferito dall'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] all'odierna ricorrente. 3. Manifestamente infondata è anche la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 -01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 -01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m). Nel caso in esame, non è stata neppure prospettata dalla difesa la possibile adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti in contrasto con l'ordine di demolizione. Correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione, in quanto non ne sussistevano i presupposti. Nessuna rilevanza assume la circostanza evidenziata dalla difesa, che i costi dell'intervento di demolizione dovrebbero essere ripartiti tra i soggetti obbligati in relazione ai diversi titoli intervenuti, perché l'imputata potrà eventualmente rivalersi nei confronti di coloro che hanno concorso nella realizzazione dell'abuso edilizio. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, 4tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.MLuana 5
Sentenza Cassazione n. 26440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris