CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 34854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso siadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava la richiestadi riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato allostesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere:a) per essere egli gravemente indiziato dei delitti di:a.1) partecipazione all’associazione camorristica “[OSCURATO:PERSONA]” di cui al capoa.2) falsità ideologica in concorso aggravata dai cosiddetti metodo mafioso eagevolazione mafiosa di cui al capo 19);a.3) falsità ideologica in concorso aggravata dai cosiddetti metodo mafioso eagevolazione mafiosa di cui al capo 20);a.4) falsità ideologica in concorso aggravata dai cosiddetti metodo mafioso eagevolazione mafiosa di cui al capo 21);a.5) usura in concorso aggravata dai cosiddetti metodo mafioso eagevolazione mafiosa di cui al capo 24);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 19/03/2026 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Iacono, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrentededuce, «[c]on riferimento al capo 1 della imputazione», in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonché all’art. 125, comma 3, dello stessocodice, e all’art. 416-bis cod. pen.: a) «violazione di legge laddove si sono ritenutisussistenti […] i gravi indizi di colpevolezza in relazione al segmento di condottapartecipativa oggetto del procedimento de quo»; b) «vizio della motivazione nellaparte in cui si è argomentato in maniera illogica e contraddittoria sulla ricorrenzadei presupposti per ritenere integrati, nella condotta dello [OSCURATO:PERSONA] glielementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.».Il ricorrente denuncia anzitutto la «criticità» della motivazione là dove ilTribunale di Napoli, nel valorizzare le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie cheerano state rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorso«nella totale obliterazione delle dichiarazioni dell’altro collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e storico affiliato del clan [OSCURATO:PERSONA]».Dopo avere premesso che «tutto quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe, inlarga parte, conoscenza condivisa con il genitore», il ricorrente deduce lacontraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale di Napoli, nel valorizzarele suddette dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come «contributo dichiarativodominante dell’attività investigativa che concerne la presunta infiltrazione del clannel servizio ambulanze» dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, «si sarebbedovuto confrontare (anche) con le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]», il quale, nelcorso dell’interrogatorio che aveva reso il 16/10/2015, «nulla [aveva] riferito inordine ad una partecipazione occulta della consorteria nella gestione del trasportodegenti». Dalla lettura dell’allegato verbale di questo interrogatorio risulterebbecome «non vi sia un solo riferimento tanto all’attribuzione da parte del clan dellagestione delle ambulanze allo [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sua posizione dimonopolista nella somministrazione del servizio». [OSCURATO:PERSONA], invece, «puravendo rivestito un ruolo periferico» nel “[OSCURATO:PERSONA]”, «ha riferito nel corso deiverbali resi in data 15.06.2025 [recte: 15/06/2015] dell’attribuzione alloScapolatiello del servizio ambulanze per conto del clan».Secondo il ricorrente, non vi sarebbe «chi non veda come l’avere totalmenteomesso lo scrutinio delle dichiarazioni del collaboratore principe del clan [OSCURATO:PERSONA],ovvero [OSCURATO:PERSONA], conferisca all’elaborato in verifica un tratto di patenteillogicità».In secondo luogo, con riguardo al contenuto delle conversazioni intercettateche è stato valorizzato dal Tribunale di Napoli quale riscontro alle dichiarazioniaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce «come da una lettura pianadel testo non solo non si evinca una cointeressenza del clan nella gestione delleambulanze, ma emerga uno spaccato di disarmante modestia degli introitiassolutamente incompatibile con la ricostruzione fatta dal collaboratore».Dalle intercettate conversazioni tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],soprannominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sarebbe infatti emerso come questi «fossesolito procacciare clienti allo [OSCURATO:PERSONA] in cambio di una modesta regaliacertamente senza che sia mai emerso il benché minimo riferimento ad unintervento del clan».Il ricorrente asserisce il carattere «paradossale» di quanto argomentato dalTribunale di Napoli nel terzultimo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata,richiamata in tale capoverso «per comprendere l’artificiosità di un incedereargomentativo che non ha operato il benché minimo raffronto tra le esigue sommeincamerate dallo [OSCURATO:PERSONA] e la presunta compartecipazione agli utili del clan».In nessuna delle intercettate conversazioni tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] visarebbe «la prova di una quota della somme incassate dallo [OSCURATO:PERSONA] adappannaggio del clan [OSCURATO:PERSONA], il cui interesse nella gestione delle ambulanze riposaesclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]».Quanto al riferimento, fatto dal Tribunale di Napoli nel quartultimo capoversodella pag. 8 dell’ordinanza impugnata, agli «atti di intimidazione compiuti neiconfronti dei concorrenti che gestivano il servizio di ambulanza», il ricorrentededuce che «ciò che rileva è che questa attività di sbaragliamento di impreseconcorrenti sarebbe avvenuta non già ad opera di sodali del clan investiti da unarichiesta di intervento, ma da un’iniziativa personale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ilquale in una circostanza si sarebbe limitato a forare lo pneumatico diun’ambulanza che stava stazionando sul piazzale antistante il nosocomio […]»,senza che «[n]ulla evochi un intervento del clan a tutela di un proprio interesse,riducendosi le iniziative dello [OSCURATO:PERSONA] a delle estemporanee attività minatorieaddirittura in una circostanza partecipate dalla di lui figlia».La motivazione sarebbe pertanto illogica per la «mancata allegazione dellaprova di un qualsiasi ritorno economico che da un servizio che rendeva scarsissimiutili ne potesse derivare al clan», con la conseguenza che risulterebbe«enormemente depotenziata la chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, selo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] «riuscivano sia pure con condotte ai limiti della legalitàa procacciarsi delle entrate di importo assolutamente incompatibile conl’attribuzione di una quota al [OSCURATO:PERSONA]», non si comprenderebbe «in qualemodo il sodalizio ne avrebbe ricevuto un beneficio diretto ovvero anche solomediato».Non sarebbe del resto «un caso» che l’indagato, secondo quanto aveva riferitolo stesso [OSCURATO:PERSONA], «si fosse a tal punto indebitato da essere statoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivomanifestamente infondato.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al qualeintende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recentidella Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di leggeod in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).3. Poiché l’unico motivo di ricorso concerne la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza «con riferimento al capo 1 di imputazione», cioè al delitto dipartecipazione a un’associazione camorristica, si deve rammentare che il primocomma dell’art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa[r] partedi un’associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, il delitto si deveclassificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfezionacon il compimento di una determinata azione, ossia, con l’entrare a far parte diun’associazione del tipo indicato.La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv.231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017,Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possonoessere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumereconnotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vitaquotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) eche ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole econtinua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni,nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologiasopraffattoria propria del sodalizio. “Messa a disposizione” che deriva dall’esserestato ammesso nell’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale,mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce,per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione. Sirichiede, comunque, la prova dell’inserimento nell’associazione e cioè ladimostrazione che il singolo aderente sia stato “assunto” nel gruppo criminale evenga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcunodegli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legataall’acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dalcompimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazionedell’inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica odi ‘ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazionepotendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attivitàsignificative nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che èmembro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia cosìrafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbiavolontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illecitidell’ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando ladimostrazione dell’inserimento formale, sia possibile acquisire la prova delcoinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero adaltre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrareproprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppomafioso/camorristico/‘ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazionedell’inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno opiù delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vitaassociativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta.Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua“messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).4. Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha confermato la sussistenza deigravi indizi di colpevolezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] camorristica “[OSCURATO:PERSONA]”, anzitutto, sulla base delle dichiarazioniauto ed etero-accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto,con una congrua motivazione (pag. 7 dell’ordinanza impugnata), soggettivamentee oggettivamente credibile –, il quale aveva espressamente indicato loScapolatiello come soggetto affiliato al “[OSCURATO:PERSONA]” e retribuito dallo stesso clan,e, specificamente, come colui che gestiva, mediante l’impresa “Croce S. Luca”, ilservizio ambulanze dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Napoli per conto del clan.Il collaboratore di giustizia aveva infatti riferito che tale servizio, gestito dalloScapolatiello, era in realtà controllato dal “[OSCURATO:PERSONA]” (attraverso GiovannaAieta), per conto del quale veniva svolto e al quale venivano riversati, per la partepiù consistente, i relativi guadagni, sia quelli inerenti ai viaggi leciti, sia quelliinerenti al trasporto illecito di soggetti deceduti e fatti falsamente risultare comedimessi quando erano ancora in vita e quelli inerenti al denaro che lo Scapolatielloimponeva ad altre ambulanze di versare per potere operare all’internodell’ospedale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì riferito che loScapolatiello si occupava anche del settore delle truffe ai danni di societàassicuratrici, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ai membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], edera a disposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” anche per l’organizzazione delle festecollegate alla Chiesa del [OSCURATO:PERSONA] e per il trasporto, con le ambulanze, disostanze stupefacenti, di latitanti ([OSCURATO:PERSONA]) e di affiliati al clan.Il Tribunale di Napoli ha in secondo luogo evidenziato come le dichiarazioniaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] avessero trovato riscontro nel contenuto dinumerose conversazioni intercettate dalle quali era emersa la conferma del fattoche parte dei compensi che venivano corrisposti dai privati per il servizio diambulanza gestito dallo [OSCURATO:PERSONA] spettava al “[OSCURATO:PERSONA]”, del rapporto disubordinazione dello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delcoinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto illecito di soggetti deceduti e nelletruffe ai danni di società assicuratrici, nonché il fatto che, come aveva riferitoTeodoro [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] erano intervenuti in favore dello [OSCURATO:PERSONA] perevitare che questi, a seguito di alcune manchevolezze nei confronti del clan, fosseestromesso da esso.A fronte di tali elementi indiziari, la conclusione del Tribunale di Napolisecondo cui [OSCURATO:PERSONA] si doveva ritenere partecipe del “[OSCURATO:PERSONA]”,in quanto aveva offerto allo stesso – mediante la gestione, con le modalità che sisono dette, del servizio ambulanze dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e icontatti di cui disponeva all’interno dello stesso ospedale –, un contributo rilevantee consapevole alla realizzazione degli scopi illeciti del sodalizio criminoso, fonte diguadagni per lo stesso, risulta rispettosa sia dei canoni della logica sia dei principidi diritto in tema di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso che si sonorammentati al punto 3.Tale motivazione non è inficiata dalle censure del ricorrente, atteso che: a)quella che si basa sulla deduzione che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito lacircostanza della partecipazione del “[OSCURATO:PERSONA]” alla gestione del servizioambulanze dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Napoli si deve ritenereinammissibile, atteso che il ricorrente ha prodotto solo una parte dell’interrogatorioche fu reso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il che rende, appunto, vieppiùinammissibile la sollecitazione al Collegio di valutare la portata di taleinterrogatorio e di esprimere un giudizio in ordine agli effetti di esso sulla tenutalogica della motivazione dell’ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 44992 del09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774-01); b) l’eventuale asserita esiguità deiproventi dell’attività di gestione delle ambulanze non esclude logicamente cheparte dei proventi della stessa gestione (quali che fossero) confluisse nelle cassedel clan, come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] e come era stato confermato dalcontenuto di conversazioni intercettate, senza che il ricorrente abbia in alcun modospecificamente dimostrato l’illogicità della motivazione con cui le stesse sono staterecepite; c) il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] possa avere compiuto personalmente gliche egli non gestisse il servizio ambulanze per conto del “[OSCURATO:PERSONA]”; d) comeè stato logicamente e correttamente argomentato dal Tribunale di Napoli, il fattoche lo [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a usura da parte di alcuni membri del “ClanContini” non esclude che egli avesse dato un contributo rilevante a tale clan, taleda dimostrare il suo stabile inserimento nello stesso.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]