CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27370/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori: il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, Avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di PRIVITERA Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in data 24 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 30 gennaio 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione per il delitto di cui all'art. 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 cod. pen., come aumento a titolo di continuazione con reati già giudicati con sentenze divenute irrevocabili. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, lettere b) ed e) cod. proc. pen.; la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 95, comma 4 cod. proc. pen.; è stata denunciata omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] FAI ed ex Consorzio ASI di Caltanissetta e violazione dell'art. 92 cod. proc. pen. nella parte in cui subordina l'esercizio dei diritti e della facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato al consenso della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Deve infatti riconoscersi la validità del principio, affermato dall'univoca e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in caso di accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicando ed altro reato più grave per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è necessaria la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, non potendo essere applicate le attenuanti generiche la concedibilità delle quali richiederebbe l'esame dell'intera attività antigiuridica del condannato, ivi compresa quella già considerata dal precedente giudicato penale cui osta la res iudicata (vedi ex plurimis Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, Cammarota, Rv. 258462 - 01; sez. 3 n. 45624 del 2021, non mass. e sez.7, n. 30964 del 2021, non mass.). Tale principio di diritto non è stato, peraltro, superato dalla recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, decidendo sulla differente fattispecie dell'applicazione della disciplina del reato continuato fra reati giudicabili, ha ribadito che «il principio della immodificabilità del giudicato impone al giudice della cognizione chiamato ad applicare la disciplina del reato continuato tra reati giudicabili e reati già giudicati di tener conto di quanto irrevocabilmente statuito» (vedi Sez. U., sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). La Corte territoriale ha fatto buon uso del predetto principio giuridico, limitandosi ad applicare l'aumento a titolo di continuazione con il più grave reato già giudicato ed assolvendo correttamente all'onere motivazionale mediante il richiamo alla congruità di detto aumento in relazione alla gravità del fatto. 2. Anche la seconda censura è inammissibile perché manifestamente infondata. Il ricorso fa erroneamente riferimento ad una norma non applicabile al caso oggetto di giudizio; in particolare il consenso della persona offesa è richiesto dalla disposizione invocata esclusivamente nel caso in cui enti ed associazioni senza scopo di lucro intervengano nel procedimento penale ex art.91 cod. proc. pen. e non allorquando si determinino, come nel caso di specie, a costituirsi parte civile ai sensi degli artt. 76 e seguenti del codice di rito. L'istituto dell'intervento è stato introdotto nel codice di procedura al fine di permettere agli enti esponenziali la possibilità di partecipare al procedimento penale, affrancandoli dalla dimostrazione di aver subito un danno. La significativa differenza dei presupposti dei due istituti giustifica l'immutata facoltà degli enti esponenziali di costituirsi come parte civile, dimostrando solo in tal caso l'esistenza di un danno eziologicamente collegato al reato e la finalità dell'ente di tutelare l'interesse leso sin da un momento antecedente alla consumazione del reato. La costituzione di parte civile è, dunque, possibile solo quando, dall'offesa all'interesse tutelato dall'ente esponenziale, derivi in modo diretto ed immediato una lesione del diritto di personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie. Il richiamo del ricorrente alla violazione dell'art. 92 cod. proc. pen. è, quindi, del tutto inconferente in quanto [OSCURATO:PERSONA] FAI ed ex Consorzio ASI di Caltanissetta si sono costituite parti civile nel presente procedimento e, di conseguenza, non rilevava in alcun modo il consenso o il dissenso della persona offesa del reato, consenso come detto richiesto solo in caso di intervento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento delle spese e delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta -gestione separata Irsap- nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta -gestione separata Irsap- che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accesso di legge.Così dec