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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 20975/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12416/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 16893/2017 depositata il26. 11 . 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Napoli liquidava in favore dei dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 540.000,00 ciascuno, di cui € 20.000,00 ancora da riscuotere al netto degli acconti ricevuti, e di € 16.460,00 per spese documentate, per l'attività di custodia quali amministratori giudiziari di beni sequestrati, dagli stessi svolta dal 19.12.2007 fino al dissequestro dei beni,avvenuto il 16.3.2012.

I suddetti professionisti, che avevano svolto attività di custodia e gestione di beni immobili, di quote di società di capitali, di autovetture e di conti correnti, facenti capo ad una serie di soggetti indagati per i reati previsti dagli artt. 416 bis cod. pen. e 12 quinquies del D.L. n. 306/1992, e che erano stati autorizzati ad avvalersi di due coadiutori rimborsati a fattura, nell'istanza di liquidazione del 26.7.2012, poi integrata il 25.7.2013, avevano invocato l'applicazione della tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n. 169 del 2010, indicando il valore dei beni amministrati in € 107.196.913,00, e richiedendo ciascuno un onorario di € 963.226,00 ex art. 29 della tariffa, con aumento dell'80% per la collegialità dell'incarico, un'indennità ex art. 19 della tariffa di € 122.712,00 ed un rimborso spese di € 5.184,00.

Nel decreto del 23.3.2017 il Gip del Tribunale di Napoli, preso atto che alla data della cessazione dell'incarico dei professionisti (coincidente col dissequestro dei beni del 16.3.2012), alla quale occorreva fare riferimento per l'individuazione dei parametri di liquidazione applicabili, era entrato in vigore il D.Lgs. n. 14/2010, che aveva istituito l'albo degli amministratori giudiziari, ma non erano stati ancora emanati gli ulteriori decreti attuativi, che ai sensi dell'art. 8 avrebbero dovuto determinare i criteri per i compensi degli stessi, e ritenuto che tale ultima disposizione non consentisse un'applicazione diretta delle tariffe professionali dei commercialisti del D.M. n. 169 del 2010, fermo restando in base all'art. 2 octies della L. 575/1965, richiamato anche dalla L. n. 94/2009, il riferimento alle tariffe professionali come ad uno dei criteri che dovevano guidare il giudice nella determinazione del compenso finale secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, utilizzava, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa, le tabelle della tariffa professionale dei commercialisti di cui al D.M. n. 140/2012, con alcuni correttivi (riduzione del 50% trattandosi di attività di amministrazione affiancata nelle decisioni dal giudice e dall'Agenzia Nazionale; riferimento al reddito lordo ed al valore delle attività al momento del sequestro; calcolo unico del compenso per l'intero incarico e non per anno di attività; applicazione delle tabelle tra valori minimi e medi). 2) Avverso tale decreto proponevano opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l’utilizzo per la liquidazione del loro compenso del D.M. n. 140 del 20.7.2012, che non era ancora entrato in vigore alla data della cessazione dell'incarico; che non si era tenuto conto dei ricavi realizzati oltre a non essere stata applicata la maggiorazione per l'incarico collegiale, applicata la percentuale minima dell'1% senza neanche considerare che le aliquote variavano in ragione dei singoli scaglioni, per cui chiedevano la complessiva liquidazione di € 2.384.285,98, invocando l'applicazione delle tariffe professionali del D.M. n. 169 del 2010. 3) Si costituiva nel giudizio di opposizione il Ministero della Giustizia, il quale osservava che poiché alla cessazione dell'incarico dei custodi la tariffa professionale del D.M. n. 169 del 2010 risultava abrogata e la tariffa del D.M. n. 140 del 20.7.2012 non era ancora entrata in vigore, il compenso era stato correttamente calcolato equitativamente, tenendo conto che per un'attività di natura pubblicistica e per la natura indennitaria del compenso, la liquidazione non poteva essere legata ai parametri della tariffa professionale. 4) Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26.11.2018, accoglieva parzialmente l'opposizione, e liquidava il compenso spettante agli amministratori giudiziali in complessivi € 989.249,40, per cui dedotto l'acconto già percepito di € 500.752,00, determinava l'importo ancora dovuto a favore di ciascuno degli opponenti in € 244.248,70 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli opponenti delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 870,00 per spese ed € 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. 5) In particolare, la suddetta ordinanza rilevava, che all'epoca della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari, non erano ancora entrate in vigore le tariffe del D.P.R. 7.10.2015 n.177, che aveva dato attuazione all'art. 8 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14, istitutivo dell'albo degli amministratori giudiziari; che l'art. 2 octies della L. n. 575/1965, che stabiliva che "la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi" e che includeva anche le tariffe professionali tra gli elementi che il giudice doveva considerare nella liquidazione del compenso, era stato abrogato dall'art. 120 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159; che l'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94, che aveva conferito al Governo la delega per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari, aveva stabilito che nell'emanando decreto legislativo sarebbero stati definiti "i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi"; che a sua volta l'art. 8 comma 2° del D. Lgs. 4.2.2010 n. 14, pur prevedendo l'introduzione di nuove tariffe con un successivo decreto (che sarebbe stato poi il D.P.R. n.177/2015), non ancora in vigore alla cessazione dell'incarico degli opponenti, aveva a sua volta dettato dei criteri simili a quelli dell'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94, ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto adeguare.

Sulla base di tale quadro normativo, il Tribunale di Napoli, in assenza di tabelle di tariffe professionali direttamente applicabili al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari (al quale occorreva riferirsi secondo Cass. 23.3.2017 n.56441), quando non erano ancora applicabili i parametri della tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n. 140 del 20.7.2012, riteneva, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 6.4.2018 n. 8538; Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), che si dovesse procedere ad una liquidazione equitativa del compenso, seppure nella liquidazione applicava poi i criteri dell'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94 che aveva conferito una delega non ancora attuata, sostanzialmente coincidenti con quelli della tariffa abrogata dell'art. 2 octies della L. n. 575/1965, e si basava a tutti gli effetti sulla tariffa dei dottori commercialisti prevista dall'art. 29 del D.M. n. 169 del 2.9.2010, salvo poi apportare dei correttivi.

L'ordinanza passava quindi ad esaminare l'attività in concreto svolta dagli amministratori giudiziari, evidenziandone i risultati positivi di gestione, ma sottolineando anche che non era stata di particolare complessità, in quanto una volta superata la fase iniziale, con le difficoltà di individuazione e di inventario del compendio, si era trattato prevalentemente di un'attività di gestione di immobili, di incasso di canoni, di stipulazione di contratti di vendita e di locazione immobiliare, con acquisizione di esperienza nel corso del tempo.

Applicata quindi un'aliquota dello 0,24% sul valore dei beni sequestrati (€ 107.196.913,00) e tenuto conto della durata dell'incarico (51 mesi), il compenso, calcolato secondo la tariffa dell'art. 29 del D.M. n. 169 del 2.9.2010 in € 1.093.406,00, veniva aumentato ex art. 11 dello stesso D.M. ad € 1.968.130,80 per la natura collegiale dell'incarico, e quindi ridotto del 50% ad € 989.249,40 per tener conto del disposto della lettera d) dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 14/2010, sia in quanto gli opponenti si erano avvalsi della collaborazione di due coadiutori, sia in quanto l'incarico, superata la fase iniziale, aveva comportato la gestione ordinaria del compendio sequestrato, senza necessità di risolvere problemi di particolare complessità e criticità e senza il compimento di atti di natura straordinaria, mentre veniva esclusa la liquidabilità aggiuntiva delle indennità previste dall'art. 19 del D.M. n.169/2010, tenendo conto della natura indennitaria del compenso già liquidato agli amministratori giudiziari. 6) Avverso tale ordinanza, comunicata ad entrambe le parti costituite dalla cancelleria del Tribunale di Napoli il 26.11.2018, ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte ex art. 111 della Costituzione, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo, cui hanno resist ito il [OSCURATO:PERSONA] ed il Vignone con controricorso notificato il 21.5.2019.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 7) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti sulla base dell'art. 702 quater c.p.c., il quale prevede che per le ordinanze emesse all'esito di procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., con finalità acceleratoria, vi sia equipara zione del la comunicazione da parte della cancelleria alla notifica ad istanza di parte di tali provvedimenti ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello (verificandosi in difetto la formazione del giudicato),con la conseguenza che il Ministero della Giustizia eratenuto a notificare il ricorso straordinario alla Suprema Corte ex art. 111 della Costituzione, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., a partire dalla data di comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e pertanto sarebbe tardivo il ricorso notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'eccezione è priva di pregio, in quanto l'art. 702 quater c.p.c. prevede eccezionalmente, con finalità acceleratorie, che per la proposizione dell'appello contro le ordinanze conclusive dei procedimenti sommari appellabili, il termine di trenta giorni decorra alternativamente dalla notificazione ad istanza di parte, o dalla comunicazione integrale del provvedimento, ma evidentemente non può venire in rilievo per quel particolare tipo di ordinanze ex art.702 bis c.p.c. che vengono pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione al compenso degli amministratori giudiziari, che in base all'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 sono espressamente indicate come inappellabili e sono quindi suscettibili solo di ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione comma 7° pronunciando in via definitiva su diritti (vedi in tal senso Cass. 29903/2018; Cass. n. 7699/2014).

Il richiamo alla disciplina dei procedimenti sommari è stato utilizzato anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 106/2016) al fine di individuare comunque un termine perentorio entro il quale proporre l'opposizione avverso il decreto emesso dal giudice in tema di liquidazione delle spese di giustizia, attesa l'abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2011, del precedente termine di venti giorni (impedendo in tal modo che l'opposizione fosse suscettibile di proposizione sine die), tuttavia ciò appare limitato alla sola individuazione del termine per proporre opposizione, ma in assenza di una diversa espressa indicazione, non appare suscettibile di estensione anche al fine di individuare il diverso termine per la proposizione del ricorso straordinario avverso la decisione adottata all'esito del giudizio di opposizione.

Reputa il Collegio, in continuità con quanto già espresso (vedi Cass. 4.3.2020 n. 5990; Cass. n. 3935/2001; Cass.n.13037/1992), che in tal senso risulti ancora condivisibile la giurisprudenza maturata nella vigenza della L. n.319 del 1980, (le cui previsioni, quanto meno dal punto di vista sistematico, vengono ricalcate dalla successiva disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002) a mente della quale (Cass. sez. un. n. 1952/1996) in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal Tribunale a norma della L. n. 319 del 1980, art. 11, è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.

Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria.

Non essendovi quindi stata notificazione ad istanza di parte al Ministero della Giustizia dell'ordinanza impugnata, lo stesso era tenuto per il ricorso straordinario alla Suprema Corte solo a rispettare il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 327 c.p.c., come avvenuto con la notifica del ricorso avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo equiparabile, ai fini della formazione del giudicato, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., alla sentenza, espressamente indicata dall'art.327 c.p.c. (introdotto quando ancora non esisteva il rito sommario) come soggetta al termine lungo d'impugnazione di sei mesi, nei casi in cui non vi sia stata notificazione ad istanza di parte, determinativa della decorrenza del termine breve d'impugnazione. 8) Con l'unico motivo fatto valere il Ministero della Giustizia lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 2 octies della L. n. 575/1965 e del D.M. n.179/2010 (rectius 169/2010) e la violazione dell'art. 120 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159 e dell'art. 8 del D. Lgs. n.14/2010 e del D.M. n. 140/2012.

Si duole il Ministero ricorrente che l'impugnata ordinanza, dopo avere riscontrato, al pari del Gip del Tribunale di Napoli, l'esistenza al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari di un vuoto normativo, rappresentato dalla mancanza di tariffe professionali direttamente applicabili nel caso di specie, vuoi perché abrogate, vuoi perché non ancora entrate in vigore, e dopo avere correttamente evidenziato la necessità di ricorrere ad una liquidazione equitativa (con richiamo a Cass. 6.4.2018 n. 8538 ed a Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), abbia poi accantonato completamente il criterio equitativo ed applicato pedissequamente la tariffa professionale del D.M. n. 169/2010, ed in particolare gli articoli 29 (con una liquidazione moltiplicata per anni che non teneva conto della globalità del compenso dovuto agli ausiliari del giudice per l'intera opera svolta) e 11 (con aumento dell'80% per incarico collegiale previsto per gli incarichi dei professionisti e non degli ausiliari del giudice), per poi giustificare la riduzione del 50% del compenso tenendo conto del disposto dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 14/2010.

Il motivo fatto valere dal Ministero è fondato e merita accoglimento.

L'impugnata ordinanza hacorrettamente confermato l'esistenza alla data di cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari di un vuoto normativo, in quanto: a) l'art. 120 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159 (cosiddetto codice antimafia) aveva abolito l'art. 2 octies della L. n. 575/1965, che stabiliva che "la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi", e che includeva anche le tariffe professionali tra gli elementi che il giudice doveva considerare nella liquidazione del compenso, abrogazione dalla quale doveva trarsi l'inapplicabilità dell'invocata tariffa professionale dei dottori commercialisti del D.M. n. 169/2010; b) la nuova tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n.140/2012 non era ancora entrata in vigore al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari coincidente col dissequestro dei beni (16.3.2012); c) neppure era entrata in vigore la tariffa professionale degli amministratori giudiziari (D.P.R. n. 177/2015).

Ha poi proseguito richiama nd o l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte,che in casi di vuoto normativo ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione equitativa (Cass. 6.4.2018 n.8538 ed a Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), che tenga conto della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso (Cass. 7.5.2013 n. 23721), ma ha poi irragionevolmente proceduto alla determinazione del compenso proprio applicando la tariffa professionale dei dottori commercialisti del D.M. n. 169/2010, sia per la determinazione dell'importo base ex art. 29, sia per la determinazione dell'aumento per la collegialità dell'incarico ex art. 11, discostandosene solo in senso riduttivo in applicazione di un criterio, quello dell'art. 8 comma 2° del D. Lgs. n. 14/2010, che era stato dettato al legislatore delegato, ma ancora non si era tradotto nell'approvazione della tariffa degli amministratori giudiziari di cui al D.P.R. n. 177/2015 al momento della cessazione dell'incarico oggetto di causa.

In realtà per effettuare una valutazione equitativa il Tribunale di Napoli non poteva applicare la tariffa professionale dei dottori commercialisti abrogata, che il codice antimafia ha stabilitonon più utilizzabile per le attività svolte dagli amministratori giudiziari nell'ambito di procedimenti e processi penali aventi funzioni gestorie, tanto più che il legislatore nell'istituire l'albo degli amministratori giudiziari (D.

Lgs. 4.2.2010 n. 14) ha richiamato, piuttosto, per la determinazione dei compensi, la più simile figura del curatore fallimentare, per cuinon è sufficiente ad evitare il vizio denunciato la circostanza che quella tariffa sia stata indicata nel provvedimento impugnato come mero parametro di riferimento.

Ed invero, la tariffa professionale dei dottori commercialisti risulta in realtà pedissequamente applicata per stabilire il compenso base degli amministratori giudiziari ed il suo aumento, sovrapponendosi completamente alla valutazione dei beni gestiti, al loro valore, alla durata dell'incarico conferito a due professionisti, ai risultati di gestione ottenuti, a ll'impegno profuso anche grazie all'opera dei coadiutori separatamente pagati a fattura, e alla puntualità negli adempimenti, nonostante l'ordinanza impugnata abbia riconosciuto la non particolare complessità della gestione.

Questi sono, infatti , gli elementi che il Tribunale di Napoli, in assenza di parametri tariffari utilizzabili, avrebbe dovuto valutare equitativamente ai fini della determinazione del compenso, fornendone specifica ragione in base all'attività svolta, e tenendo conto della natura pubblica dell'incarico concretamente svolto e dell'indole indennitaria del compenso (Cass. pen. 23.3.2017 n. 56441), non potendosi surrogare tale valutazione con l'applicazione pedissequa di una tariffa professionale inutilizzabile.

L'ordinanza impugnata va quindi cassata co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12416/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 16893/2017 depositata il26. 11 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Napoli liquidava in favore dei dottori commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 540.000,00 ciascuno, di cui € 20.000,00 ancora da riscuotere al netto degli acconti ricevuti, e di € 16.460,00 per spese documentate, per l'attività di custodia quali amministratori giudiziari di beni sequestrati, dagli stessi svolta dal 19.12.2007 fino al dissequestro dei beni,avvenuto il 16.3.2012. I suddetti professionisti, che avevano svolto attività di custodia e gestione di beni immobili, di quote di società di capitali, di autovetture e di conti correnti, facenti capo ad una serie di soggetti indagati per i reati previsti dagli artt. 416 bis cod. pen. e 12 quinquies del D.L. n. 306/1992, e che erano stati autorizzati ad avvalersi di due coadiutori rimborsati a fattura, nell'istanza di liquidazione del 26.7.2012, poi integrata il 25.7.2013, avevano invocato l'applicazione della tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n. 169 del 2010, indicando il valore dei beni amministrati in € 107.196.913,00, e richiedendo ciascuno un onorario di € 963.226,00 ex art. 29 della tariffa, con aumento dell'80% per la collegialità dell'incarico, un'indennità ex art. 19 della tariffa di € 122.712,00 ed un rimborso spese di € 5.184,00. Nel decreto del 23.3.2017 il Gip del Tribunale di Napoli, preso atto che alla data della cessazione dell'incarico dei professionisti (coincidente col dissequestro dei beni del 16.3.2012), alla quale occorreva fare riferimento per l'individuazione dei parametri di liquidazione applicabili, era entrato in vigore il D.Lgs. n. 14/2010, che aveva istituito l'albo degli amministratori giudiziari, ma non erano stati ancora emanati gli ulteriori decreti attuativi, che ai sensi dell'art. 8 avrebbero dovuto determinare i criteri per i compensi degli stessi, e ritenuto che tale ultima disposizione non consentisse un'applicazione diretta delle tariffe professionali dei commercialisti del D.M. n. 169 del 2010, fermo restando in base all'art. 2 octies della L. 575/1965, richiamato anche dalla L. n. 94/2009, il riferimento alle tariffe professionali come ad uno dei criteri che dovevano guidare il giudice nella determinazione del compenso finale secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, utilizzava, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa, le tabelle della tariffa professionale dei commercialisti di cui al D.M. n. 140/2012, con alcuni correttivi (riduzione del 50% trattandosi di attività di amministrazione affiancata nelle decisioni dal giudice e dall'Agenzia Nazionale; riferimento al reddito lordo ed al valore delle attività al momento del sequestro; calcolo unico del compenso per l'intero incarico e non per anno di attività; applicazione delle tabelle tra valori minimi e medi). 2) Avverso tale decreto proponevano opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano l’utilizzo per la liquidazione del loro compenso del D.M. n. 140 del 20.7.2012, che non era ancora entrato in vigore alla data della cessazione dell'incarico; che non si era tenuto conto dei ricavi realizzati oltre a non essere stata applicata la maggiorazione per l'incarico collegiale, applicata la percentuale minima dell'1% senza neanche considerare che le aliquote variavano in ragione dei singoli scaglioni, per cui chiedevano la complessiva liquidazione di € 2.384.285,98, invocando l'applicazione delle tariffe professionali del D.M. n. 169 del 2010. 3) Si costituiva nel giudizio di opposizione il Ministero della Giustizia, il quale osservava che poiché alla cessazione dell'incarico dei custodi la tariffa professionale del D.M. n. 169 del 2010 risultava abrogata e la tariffa del D.M. n. 140 del 20.7.2012 non era ancora entrata in vigore, il compenso era stato correttamente calcolato equitativamente, tenendo conto che per un'attività di natura pubblicistica e per la natura indennitaria del compenso, la liquidazione non poteva essere legata ai parametri della tariffa professionale. 4) Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26.11.2018, accoglieva parzialmente l'opposizione, e liquidava il compenso spettante agli amministratori giudiziali in complessivi € 989.249,40, per cui dedotto l'acconto già percepito di € 500.752,00, determinava l'importo ancora dovuto a favore di ciascuno degli opponenti in € 244.248,70 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli opponenti delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 870,00 per spese ed € 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. 5) In particolare, la suddetta ordinanza rilevava, che all'epoca della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari, non erano ancora entrate in vigore le tariffe del D.P.R. 7.10.2015 n.177, che aveva dato attuazione all'art. 8 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14, istitutivo dell'albo degli amministratori giudiziari; che l'art. 2 octies della L. n. 575/1965, che stabiliva che "la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi" e che includeva anche le tariffe professionali tra gli elementi che il giudice doveva considerare nella liquidazione del compenso, era stato abrogato dall'art. 120 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159; che l'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94, che aveva conferito al Governo la delega per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari, aveva stabilito che nell'emanando decreto legislativo sarebbero stati definiti "i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi"; che a sua volta l'art. 8 comma 2° del D. Lgs. 4.2.2010 n. 14, pur prevedendo l'introduzione di nuove tariffe con un successivo decreto (che sarebbe stato poi il D.P.R. n.177/2015), non ancora in vigore alla cessazione dell'incarico degli opponenti, aveva a sua volta dettato dei criteri simili a quelli dell'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94, ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto adeguare. Sulla base di tale quadro normativo, il Tribunale di Napoli, in assenza di tabelle di tariffe professionali direttamente applicabili al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari (al quale occorreva riferirsi secondo Cass. 23.3.2017 n.56441), quando non erano ancora applicabili i parametri della tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n. 140 del 20.7.2012, riteneva, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 6.4.2018 n. 8538; Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), che si dovesse procedere ad una liquidazione equitativa del compenso, seppure nella liquidazione applicava poi i criteri dell'art. 2 comma 13 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 94 che aveva conferito una delega non ancora attuata, sostanzialmente coincidenti con quelli della tariffa abrogata dell'art. 2 octies della L. n. 575/1965, e si basava a tutti gli effetti sulla tariffa dei dottori commercialisti prevista dall'art. 29 del D.M. n. 169 del 2.9.2010, salvo poi apportare dei correttivi. L'ordinanza passava quindi ad esaminare l'attività in concreto svolta dagli amministratori giudiziari, evidenziandone i risultati positivi di gestione, ma sottolineando anche che non era stata di particolare complessità, in quanto una volta superata la fase iniziale, con le difficoltà di individuazione e di inventario del compendio, si era trattato prevalentemente di un'attività di gestione di immobili, di incasso di canoni, di stipulazione di contratti di vendita e di locazione immobiliare, con acquisizione di esperienza nel corso del tempo. Applicata quindi un'aliquota dello 0,24% sul valore dei beni sequestrati (€ 107.196.913,00) e tenuto conto della durata dell'incarico (51 mesi), il compenso, calcolato secondo la tariffa dell'art. 29 del D.M. n. 169 del 2.9.2010 in € 1.093.406,00, veniva aumentato ex art. 11 dello stesso D.M. ad € 1.968.130,80 per la natura collegiale dell'incarico, e quindi ridotto del 50% ad € 989.249,40 per tener conto del disposto della lettera d) dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 14/2010, sia in quanto gli opponenti si erano avvalsi della collaborazione di due coadiutori, sia in quanto l'incarico, superata la fase iniziale, aveva comportato la gestione ordinaria del compendio sequestrato, senza necessità di risolvere problemi di particolare complessità e criticità e senza il compimento di atti di natura straordinaria, mentre veniva esclusa la liquidabilità aggiuntiva delle indennità previste dall'art. 19 del D.M. n.169/2010, tenendo conto della natura indennitaria del compenso già liquidato agli amministratori giudiziari. 6) Avverso tale ordinanza, comunicata ad entrambe le parti costituite dalla cancelleria del Tribunale di Napoli il 26.11.2018, ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte ex art. 111 della Costituzione, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo, cui hanno resist ito il [OSCURATO:PERSONA] ed il Vignone con controricorso notificato il 21.5.2019. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 7) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti sulla base dell'art. 702 quater c.p.c., il quale prevede che per le ordinanze emesse all'esito di procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., con finalità acceleratoria, vi sia equipara zione del la comunicazione da parte della cancelleria alla notifica ad istanza di parte di tali provvedimenti ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello (verificandosi in difetto la formazione del giudicato),con la conseguenza che il Ministero della Giustizia eratenuto a notificare il ricorso straordinario alla Suprema Corte ex art. 111 della Costituzione, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., a partire dalla data di comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), e pertanto sarebbe tardivo il ricorso notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'eccezione è priva di pregio, in quanto l'art. 702 quater c.p.c. prevede eccezionalmente, con finalità acceleratorie, che per la proposizione dell'appello contro le ordinanze conclusive dei procedimenti sommari appellabili, il termine di trenta giorni decorra alternativamente dalla notificazione ad istanza di parte, o dalla comunicazione integrale del provvedimento, ma evidentemente non può venire in rilievo per quel particolare tipo di ordinanze ex art.702 bis c.p.c. che vengono pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione al compenso degli amministratori giudiziari, che in base all'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 sono espressamente indicate come inappellabili e sono quindi suscettibili solo di ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione comma 7° pronunciando in via definitiva su diritti (vedi in tal senso Cass. 29903/2018; Cass. n. 7699/2014). Il richiamo alla disciplina dei procedimenti sommari è stato utilizzato anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 106/2016) al fine di individuare comunque un termine perentorio entro il quale proporre l'opposizione avverso il decreto emesso dal giudice in tema di liquidazione delle spese di giustizia, attesa l'abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2011, del precedente termine di venti giorni (impedendo in tal modo che l'opposizione fosse suscettibile di proposizione sine die), tuttavia ciò appare limitato alla sola individuazione del termine per proporre opposizione, ma in assenza di una diversa espressa indicazione, non appare suscettibile di estensione anche al fine di individuare il diverso termine per la proposizione del ricorso straordinario avverso la decisione adottata all'esito del giudizio di opposizione. Reputa il Collegio, in continuità con quanto già espresso (vedi Cass. 4.3.2020 n. 5990; Cass. n. 3935/2001; Cass.n.13037/1992), che in tal senso risulti ancora condivisibile la giurisprudenza maturata nella vigenza della L. n.319 del 1980, (le cui previsioni, quanto meno dal punto di vista sistematico, vengono ricalcate dalla successiva disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002) a mente della quale (Cass. sez. un. n. 1952/1996) in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal Tribunale a norma della L. n. 319 del 1980, art. 11, è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria. Non essendovi quindi stata notificazione ad istanza di parte al Ministero della Giustizia dell'ordinanza impugnata, lo stesso era tenuto per il ricorso straordinario alla Suprema Corte solo a rispettare il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art. 327 c.p.c., come avvenuto con la notifica del ricorso avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo equiparabile, ai fini della formazione del giudicato, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., alla sentenza, espressamente indicata dall'art.327 c.p.c. (introdotto quando ancora non esisteva il rito sommario) come soggetta al termine lungo d'impugnazione di sei mesi, nei casi in cui non vi sia stata notificazione ad istanza di parte, determinativa della decorrenza del termine breve d'impugnazione. 8) Con l'unico motivo fatto valere il Ministero della Giustizia lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 2 octies della L. n. 575/1965 e del D.M. n.179/2010 (rectius 169/2010) e la violazione dell'art. 120 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159 e dell'art. 8 del D. Lgs. n.14/2010 e del D.M. n. 140/2012. Si duole il Ministero ricorrente che l'impugnata ordinanza, dopo avere riscontrato, al pari del Gip del Tribunale di Napoli, l'esistenza al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari di un vuoto normativo, rappresentato dalla mancanza di tariffe professionali direttamente applicabili nel caso di specie, vuoi perché abrogate, vuoi perché non ancora entrate in vigore, e dopo avere correttamente evidenziato la necessità di ricorrere ad una liquidazione equitativa (con richiamo a Cass. 6.4.2018 n. 8538 ed a Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), abbia poi accantonato completamente il criterio equitativo ed applicato pedissequamente la tariffa professionale del D.M. n. 169/2010, ed in particolare gli articoli 29 (con una liquidazione moltiplicata per anni che non teneva conto della globalità del compenso dovuto agli ausiliari del giudice per l'intera opera svolta) e 11 (con aumento dell'80% per incarico collegiale previsto per gli incarichi dei professionisti e non degli ausiliari del giudice), per poi giustificare la riduzione del 50% del compenso tenendo conto del disposto dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 14/2010. Il motivo fatto valere dal Ministero è fondato e merita accoglimento. L'impugnata ordinanza hacorrettamente confermato l'esistenza alla data di cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari di un vuoto normativo, in quanto: a) l'art. 120 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159 (cosiddetto codice antimafia) aveva abolito l'art. 2 octies della L. n. 575/1965, che stabiliva che "la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi", e che includeva anche le tariffe professionali tra gli elementi che il giudice doveva considerare nella liquidazione del compenso, abrogazione dalla quale doveva trarsi l'inapplicabilità dell'invocata tariffa professionale dei dottori commercialisti del D.M. n. 169/2010; b) la nuova tariffa professionale dei commercialisti del D.M. n.140/2012 non era ancora entrata in vigore al momento della cessazione dell'incarico degli amministratori giudiziari coincidente col dissequestro dei beni (16.3.2012); c) neppure era entrata in vigore la tariffa professionale degli amministratori giudiziari (D.P.R. n. 177/2015). Ha poi proseguito richiama nd o l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte,che in casi di vuoto normativo ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione equitativa (Cass. 6.4.2018 n.8538 ed a Cass. pen. 7.5.2013 n. 23721), che tenga conto della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso (Cass. 7.5.2013 n. 23721), ma ha poi irragionevolmente proceduto alla determinazione del compenso proprio applicando la tariffa professionale dei dottori commercialisti del D.M. n. 169/2010, sia per la determinazione dell'importo base ex art. 29, sia per la determinazione dell'aumento per la collegialità dell'incarico ex art. 11, discostandosene solo in senso riduttivo in applicazione di un criterio, quello dell'art. 8 comma 2° del D. Lgs. n. 14/2010, che era stato dettato al legislatore delegato, ma ancora non si era tradotto nell'approvazione della tariffa degli amministratori giudiziari di cui al D.P.R. n. 177/2015 al momento della cessazione dell'incarico oggetto di causa. In realtà per effettuare una valutazione equitativa il Tribunale di Napoli non poteva applicare la tariffa professionale dei dottori commercialisti abrogata, che il codice antimafia ha stabilitonon più utilizzabile per le attività svolte dagli amministratori giudiziari nell'ambito di procedimenti e processi penali aventi funzioni gestorie, tanto più che il legislatore nell'istituire l'albo degli amministratori giudiziari (D. Lgs. 4.2.2010 n. 14) ha richiamato, piuttosto, per la determinazione dei compensi, la più simile figura del curatore fallimentare, per cuinon è sufficiente ad evitare il vizio denunciato la circostanza che quella tariffa sia stata indicata nel provvedimento impugnato come mero parametro di riferimento. Ed invero, la tariffa professionale dei dottori commercialisti risulta in realtà pedissequamente applicata per stabilire il compenso base degli amministratori giudiziari ed il suo aumento, sovrapponendosi completamente alla valutazione dei beni gestiti, al loro valore, alla durata dell'incarico conferito a due professionisti, ai risultati di gestione ottenuti, a ll'impegno profuso anche grazie all'opera dei coadiutori separatamente pagati a fattura, e alla puntualità negli adempimenti, nonostante l'ordinanza impugnata abbia riconosciuto la non particolare complessità della gestione. Questi sono, infatti , gli elementi che il Tribunale di Napoli, in assenza di parametri tariffari utilizzabili, avrebbe dovuto valutare equitativamente ai fini della determinazione del compenso, fornendone specifica ragione in base all'attività svolta, e tenendo conto della natura pubblica dell'incarico concretamente svolto e dell'indole indennitaria del compenso (Cass. pen. 23.3.2017 n. 56441), non potendosi surrogare tale valutazione con l'applicazione pedissequa di una tariffa professionale inutilizzabile. L'ordinanza impugnata va quindi cassata co
Decreto Cassazione n. 20975/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris