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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 35987/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia eL.3 resa in data 13 gennaio 2025 dal locale Tribunale, coriTimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riqualificato il fatto nell'ipotesi tentata, alla pena, concessa la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in equivalente alla contestata recidiva e all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 7, cod. pen., commesso in Messina il 5 novembre 2023.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui ai fini dell'applicazione della suddetta circostanza è richiesto un giudizio complesso che tenga conto non solo del danno patrimoniale, ma del danno criminale nella sua globalità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 344/2021, Rv. 282402- 01).

E' stato poi costantemente affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato il valore dei beni sottratti, pari ad €.76,40, e la natura della merce, tale da non potersi considerare di valore irrisorio.

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il onsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia eL.3 resa in data 13 gennaio 2025 dal locale Tribunale, coriTimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riqualificato il fatto nell'ipotesi tentata, alla pena, concessa la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in equivalente alla contestata recidiva e all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 7, cod. pen., commesso in Messina il 5 novembre 2023. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui ai fini dell'applicazione della suddetta circostanza è richiesto un giudizio complesso che tenga conto non solo del danno patrimoniale, ma del danno criminale nella sua globalità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 344/2021, Rv. 282402- 01). E' stato poi costantemente affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato il valore dei beni sottratti, pari ad €.76,40, e la natura della merce, tale da non potersi considerare di valore irrisorio. 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il onsigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 35987/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris